Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 23 maggio 2011
Parti: Cnai e Fismic
Settori: P.M.I.
Fonte: apprendistato.regione.lazio.it

Sommario
:

Premessa
Art. 1 - Disposizioni generali.
Parte I Rappresentante dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza
Art. 2 - Rappresentanti per la Sicurezza.
Art. 3 - Unità Produttiva e/o Società Cooperativa che occupano fino a 15 dipendenti.
Art. 4 - Unità Produttiva e/o Società Cooperative con più di 15 dipendenti.
Art. 5 - Durata dell’incarico.
Art. 6 Permessi.
Parte II Rappresentante dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 7 - Unità Produttive e/o Società Cooperative che occupano fino a 15 dipendenti.
Art. 8 - Modalità di designazione ed attribuzione dell’incarico.
Art. 9 - Durata dell’incarico.
Art. 10 - Permessi.
Parte III Formazione del rappresentante dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST)
Art. 11 - Formazione per RLS
Art. 12 - Modalità e contenuti della formazione per RLS
Art. 13 - Aggiornamento periodico per RLS
Art. 14 - Formazione per RLST
Art. 15 - Modalità e contenuti della formazione per RLST
Art. 16 - Aggiornamento periodico per RLST
Art. 17 - Nuove metodologie formative
Parte III Norme di carattere generale.
Art. 18 - Orari ed oneri per la formazione.
Art. 19 - Strumenti e modalità per l’espletamento dell'incarico
Art. 20 - Riunioni periodiche.
Art. 21 - Formazione dei lavoratori e/o dei soci lavoratori, preposti e dirigenti.
Art. 22 - Formazione ed addestramento all’uso specifico di attrezzature
Parte IV Norme transitorie e finali
Art. 23 - Organismo paritetico nazionale Cnai e Fismic.
Art. 24 - Rinvio norme nazionali.

Accordo interconfederale sui Rappresentanti dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori e/o dei soci lavoratori in applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

L’anno duemilaundici il giorno ventitré del mese di maggio, in Chieti, tra Cnai Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditoriali, rappresentata dal suo Presidente Nazionale […] e Fismic, rappresentata dal Segretario Generale […]

Premesso che
- le Parti credono fermamente nel valore della cultura della prevenzione e della partecipazione, in tutti gli aspetti delle loro relazioni industriali al fine di condividere obiettivi di tutela e di miglioramento continuo all’interno di ciascun contesto lavorativo nei riguardi di tutti i rischi lavoratori e/o soci lavoratori di cui all'art. 28, D.Lgs n. 81/2008, e sulla base delle misure generali di tutela così come definite all'art. 15, D.Lgs n. 81/2008;
- il D.Lgs n. 81/2008, nel prevedere principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro demanda alla contrattazione collettiva la definizione di molteplici aspetti applicativi;
- il comma 11 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 demanda alla contrattazione collettiva nazionale le modalità, la durata ed i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori e/o dei soci lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza;
- l’art. 47 del D.Lgs. 81/08 relativo al Rappresentante dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza e l’art. 48 del D.Lgs. 81/08 relativo al Rappresentante dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza territoriale demandano alla contrattazione collettiva specifichi aspetti organizzativi e gestionali;
- l’art. 37 definisce la formazione dei lavoratori e/o dei soci lavoratori e le Parti sociali intendono valorizzare il ruolo della formazione quale elemento determinante per la prevenzione della sicurezza sul lavoro.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Disposizioni generali.
L’Allegato “B” relativo alle “Norme per l’applicazione del D.Lgs. 626/94 viene integrato e sostituito dal presente Accordo.
Le Unità Produttive e le Società Cooperative delle associazioni ed associate del Gruppo Associativo Cnai e/o che applicano i contratti sottoscritti dalla Fismic in nome e per conto delle federazioni aderenti, firmatarie del presente accordo, sono promosse le iniziative, con le modalità di seguito indicate, che riguardano i Rappresentanti dei lavoratori e/o dei soci lavoratori (RLS) ed i Rappresentanti dei lavoratori e/o dei soci lavoratori Territoriali (RLST), nonché la formazione dei lavoratori e/o dei soci lavoratori. Eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, anche a seguito di modificazioni della normativa nazionale, sono stipulati con semplici accordi tra le Parti.

Parte I Rappresentante dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza
Art. 2 - Rappresentanti per la Sicurezza.

In applicazione dell’art. 47, c. 7 del D.Lgs. 81/2008 il numero minimo dei Rappresentanti per la Sicurezza (RLS), eletti o designati per ogni Cooperativa o unità produttiva in ragione di:
a) n. 1 rappresentante per ogni Cooperativa o unità produttiva sino a 15 lavoratori;
b) n. 1 rappresentante per ogni Cooperativa o unità produttiva da 16 a 121 lavoratori;
c) n. 2 rappresentante per ogni Cooperativa o unità produttiva da 121 a 200 lavoratori;
d) n. 3 rappresentante per ogni Cooperativa o unità produttiva da 201 a 1000 lavoratori;
e) n. 4 rappresentante per ogni Cooperativa o unità produttiva oltre 1001 lavoratori.

Art. 3 - Unità Produttiva e/o Società Cooperativa che occupano fino a 15 dipendenti.
Il Rappresentante dei lavoratori e/o dei soci lavoratori viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori che prestino la loro attività nella sede della unità produttiva.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni purché il loro rapporto di lavoro abbia durata almeno pari alla durata del mandato.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione.
Risulterà eletto il lavoratore/trice che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori e/o dei soci lavoratori che prestano la loro attività nelle sedi dell’unità produttiva.
Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla Direzione e inviata all'Ente Blaterale Regionale Erboa che sul territorio svolge i compiti previsti dall’Ente Nazionale Bilaterale Enboa.
Qualora non si proceda all’elezione del RLS si applica quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 81/08 con la designazione del Rappresentante dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Art. 4 - Unità Produttiva e/o Società Cooperative con più di 15 dipendenti.
Nelle Unità Produttive con più di 15 lavoratori i RLS sono quelli previsti dall’art. 2 del presente accordo e la loro individuazione avviene con le modalità di seguito indicate:
a) elezione diretta come previsto dall’art. 3 del presente accordo;
b) nelle Unità Produttive in cui siano state elette le RSU, il RLS verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica; l'assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti;
c) nelle Unità Produttive in cui le RSU non siano state ancora costituite, pur essendo previste dai CC.CC.NN.L., il RLS è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione e in ogni caso entro tre mesi;
d) nelle Unità Produttive in cui esistano Rappresentanze sindacali diverse dalle RSU e nelle Unità Produttive in cui non esista alcuna Rappresentanza sindacale, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno su iniziativa delle OO.SS. stipulanti con le modalità e le procedure definite dalle stesse.

Art. 5 - Durata dell’incarico.
Il RLS (sia per le Unità Produttive fino a 15 dipendenti o superiori a tale numero) resta in carica per 3 anni, ovvero sino alla durata in carica della RSU fino a nuova elezione e comunque non oltre l’elezione della RSU stessa; il RLS è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il RLS può esercitare le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 30 giorni. In tal caso al RLS spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo residuo di durata nelle funzioni, in caso di non utilizzo della proroga di cui al precedente comma, i diritti di rappresentanza, di consultazione e di informazione saranno esercitate da RSA/RSU
Su iniziativa dei lavoratori e/o dei soci lavoratori, il RLS può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla Direzione.
In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
Al RLS sono applicate in conformità al comma 2, dell'art. 50 del D.Lgs n. 81/2008 le tutele previste dalla L. n. 300/1970.

Art. 6 Permessi.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs n. 81/2008, ad ogni RLS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a quelli previsti dalla Legge 300/70 per i dirigenti delle rappresentanze Sindacali.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello di Unità Produttiva in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.

Parte II Rappresentante dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 7 - Unità Produttive e/o Società Cooperative che occupano fino a 15 dipendenti.

Nelle Unità Produttive e/o Società Cooperative o unità produttive fino a 15 dipendenti il Rappresentante dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza, qualora non sia eletto direttamente dai lavoratori è, di norma, il Rappresentante territoriale. I nominativi degli RLST saranno indicati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

Art. 8 - Modalità di designazione ed attribuzione dell’incarico.
Il Rappresentante dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) viene designato dall’organizzazione Sindacale dei lavoratori firmataria del presente accordo.
I nominativi dei lavoratori e/o dei soci lavoratori designati dovranno svolgere un apposito corso di formazione ai sensi del comma 7 dell’art. 48 del D.Lgs. 81/08.
I nominativi dei RLST verranno resi pubblici e comunicati sia alle Unità Produttive del territorio sia agli Enti Bilaterali Regionali Erboa.
Il numero degli RLST e la loro ripartizione geografica e/o territoriale viene individuato con semplice comunicazione sottoscritta tra le Parti firmatarie del presente accordo.
I RLST esercitano le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs n. 81/2008.
Qualora i RLST siano scelti tra i lavoratori dipendenti delle Unità Produttive, essi eserciteranno il loro mandato, fruendo dei permessi stabiliti nel presente accordo.
I RLST predispongono sulla base delle priorità definite dall'Organismo Bilaterale Nazionale (Enboa) un programma di lavoro e di attività periodico che sarà trasmesso agli Organismi Bilaterali Regionali (Erboa) e relazionano periodicamente ai medesimi sull'attività svolta con l'ausilio di apposite schede predisposte dall'Enboa che evidenzino le problematiche riscontrate a livello Aziendale.
L’esercizio delle funzioni di RLST, ai sensi del c. 8 dell’art. 48 del D.Lgs. 81/08 è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.

Art. 9 - Durata dell’incarico.
L'incarico avrà durata triennale, rinnovabile e con possibilità di sostituzione anticipata da parte dei lavoratori e/o dei soci lavoratori rappresentati.
Nel caso di dimissioni, il RLST può esercitare le proprie funzioni fino a nuova elezione o designazione e comunque non oltre 30 giorni. In tal caso al RLS spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo residuo di durata nelle funzioni.
Su iniziativa dei lavoratori e/o dei soci lavoratori, il RLST può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla Direzione Aziendale.
In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni, nei casi in cui venga effettuata l’elezione diretta del RLS o la richiesta di designazione di un RLST da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Al RLST sono applicate in conformità al comma 2, dell'art. 50 del D.Lgs n. 81/2008 le tutele previste dalla Legge n. 300/1970.

Art. 10 - Permessi.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs n. 81/2008, ad ogni RLS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a quelli previsti dalla Legge 300/70 per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello di Unità Produttiva in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.

Parte III Formazione del rappresentante dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST)
Art. 11 - Formazione per RLS

Il Rappresentante dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza (RLS) riceve una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza.
La durata minima del corso è di 36 ore, delle quali 20 ore sui contenuti minimi indicati all'art. 37, comma 11, del D.Lgs n. 81/2008 e 12 ore sui rischi specifici presenti in Cooperativa e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, partendo dall'analisi del ciclo produttivo ed approfondendo la conoscenza e competenza sulle specifiche procedure di lavoro (combinate tra mansioni, attrezzature, organizzazione del lavoro ed ambiente di lavoro) della propria realtà lavorativa, coinvolgendo i lavoratori con modalità interattive.

Art. 12 - Modalità e contenuti della formazione per RLS
In base a quanto previsto dal comma 11 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 i corsi di formazione per RLS possono svolgersi con modalità interattive che comprendono lezioni d’aula, esercitazioni in Cooperativa e lezioni in e-learning.
I programmi ed i contenuti specifici della formazione sono demandati, a livello organizzativo, ai piani formativi predisposti a livello nazionale dall’Enboa (Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome) ed al livello regionale dagli Erboa (Ente Regionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome).

Art. 13 - Aggiornamento periodico per RLS
Per tutte le Società Cooperative che occupano fino a 15 dipendenti il RLS deve frequentare corsi di aggiornamento pari ad almeno un minimo 4 ore annue.
Per tutte le Società Cooperative che occupano oltre 15 dipendenti il RLS deve frequentare corsi di aggiornamento pari ad almeno un minimo di 8 ore annue.
I programmi ed i contenuti specifici della formazione per i corsi di aggiornamento sono demandati, a livello organizzativo, ai piani formativi predisposti a livello nazionale dall’Enboa (Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome) ed al livello regionale dagli Erboa (Ente Regionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome).
La formazione può essere svolta sia in aula sia in e-learning.

Art. 14 - Formazione per RLST
Il Rappresentante dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) riceve una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza.
La durata minima del corso è di 64 ore, sui rischi specifici presenti nell’Unità Produttiva e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, partendo dall'analisi del ciclo produttivo ed approfondendo la conoscenza e competenza sulle specifiche procedure di lavoro (combinate tra mansioni, attrezzature, organizzazione del lavoro ed ambiente di lavoro) delle diverse realtà lavorative in cui esercita la propria rappresentanza, facendo lavorare i lavoratori con modalità interattive ed applicate.
È utile una esperienza nelle realtà lavorative all'interno delle quali poi gli RLST saranno chiamati a svolgere la propria rappresentanza.

Art. 15 - Modalità e contenuti della formazione per RLST
In base a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 48 del D.Lgs. 81/08 i corsi di formazione per RLST possono svolgersi con modalità interattive che comprendono lezioni d’aula, esercitazioni nell’Unità Produttiva e lezioni in e-learning.
I programmi ed i contenuti specifici della formazione sono demandati, a livello organizzativo, ai piani formativi predisposti a livello nazionale dall’Enboa (Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome) ed al livello regionale dagli Erboa (Ente Regionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome).

Art. 16 - Aggiornamento periodico per RLST
Il RLST deve frequentare corsi di aggiornamento pari ad almeno un minimo 8 ore annue.
I programmi ed i contenuti specifici della formazione per i corsi di aggiornamento sono demandati, a livello organizzativo, ai piani formativi predisposti a livello nazionale dall’Enboa (Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome) ed al livello regionale dagli Erboa (Ente Regionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome).
La formazione può essere svolta sia in aula sia in e-learning.

Art. 17 - Nuove metodologie formative
In attuazione di quanto previsto dal comma 12, art. 37 del D.Lgs. 81/08 le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione dei RLS e dei RLST, comma 2, art. 48, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei rispetto dei contenuti minimi dettati dalla norma stessa, fra i quali si sottolinea in particolare la formazione sui rischi specifici presenti nella Unità Produttiva e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
Giova peraltro sottolineare l’imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere di necessaria adeguatezza ed effettività della formazione stessa, e dalla sua commisurazione ai rischi specifici connessi ad ogni realtà produttiva e singola posizione lavorativa, principio che non può ritenersi inverato nel caso di una formazione interamente, o prevalentemente, a distanza, che perderebbe, pertanto, il suo stretti k legame con l’ambiente di lavoro e la valutazione del rischio.
L’incarico affidato all’ente bilaterale nazionale Enboa relativo ai programmi ed ai contenuti specifici della formazione nonché, ai piani formativi predisposti devono contenere e sviluppare nuove metodologie didattiche utili ed applicabili alla formazione dei Rappresentanti dei lavoratori e/o dei soci lavoratori attraverso lezioni di carattere frontale, discussioni, esami di casi, simulazioni nonché esercitazioni, sopralluoghi, confronti, ricerche, analisi nell’ambito Aziendale e l’uso della formazione a distanza secondo le regole dell'e-learning: interattive, con tutor, tracciabilità, ecc.

Parte III Norme di carattere generale.
Art. 18 - Orari ed oneri per la formazione.

La formazione degli RLS e degli RLST avviene in collaborazione con gli Organismi bilaterali, durante l'orario di lavoro.
Qualora la formazione, con qualsiasi metodologia utilizzata, avvenga al di fuori dell'orario di lavoro verrà concordata a livello di Unità Produttiva e/o Cooperativa.
La formazione dei RLS i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, e degli RLST si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
In attesa dell’Accordo Stato Regioni (art. 34, comma 2, del D.Lgs n. 81/2008), relativo ai contenuti e alle articolazioni previsti per la formazione dei lavoratori e/o dei soci lavoratori, preposti e dirigenti si applicano le norme previste dal presente accordo.
L’Accordo, al momento della sua promulgazione, verrà adottato e tutti gli articoli del presente accordo verranno applicati adeguandone a quanto indicato nell’Accordo stesso.
Viene demandato all’ente bilaterale Enboa la definizione delle metodologie didattiche per l’attuazione della formazione attraverso l’uso degli strumenti multimediali, le esercitazioni in Cooperativa e l’utilizzo della Formazione in e-learning.

Art. 19 - Strumenti e modalità per l’espletamento dell'incarico
In applicazione dell’art. 50 del D.Lgs n. 81/2008, ai RL verranno fornite, anche su loro richiesta, le informazioni e la documentazione Aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs n. 81/2008, il RL, per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il RL è tenuto a farne un uso nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 50.
L’Unità Produttiva consulta il RL su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa e la contrattazione prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 81/2008 verrà effettuata dalla Unità Produttiva in modo da consentire al RL di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti individuati attraverso l'Organismo paritetico secondo quanto definito dall'art. 5 (“Informazioni riservate”) del D.Lgs n. 25/2007 (“Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori e/o dei soci lavoratori”).
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RL che a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.

Art. 20 - Riunioni periodiche.
Le riunioni periodiche, di cui all’art. 35 del D.Lgs n. 81/2008, saranno convocate con un preavviso di almeno 5 giorni lavoratori e/o soci lavoratori, sulla base di un ordine del giorno scritto predisposto dalla Direzione.
Il RL potrà richiederne integrazioni riferite agli argomenti previsti dallo stesso art. 35 del D.Lgs n. 81/2008.
Nelle Società Cooperative ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori e/o dei soci lavoratori; nelle Società Cooperative ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RL può richiedere la convocazione di un’apposita riunione.
Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RL e dal rappresentante della Direzione Aziendale.

Art. 21 - Formazione dei lavoratori e/o dei soci lavoratori, preposti e dirigenti.
Nelle more della promulgazione dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 viene delegato l’ente nazionale bilaterale Enboa alla definizione di linee-guida sulla formazione, informazione, addestramento ed aggiornamento dei lavoratori e/o dei soci lavoratori nonché dei programmi, metodologie e contenuti della formazione.
Il presente accordo definisce ed indica all’Enboa la predisposizione di programmi che prevedano una netta e specifica distinzione tra le attività di informazione previste dall’art. 36 e le attività di formazione previste dall’art. 37 del citato D.Lgs. 81/2008.
La formazione iniziale dei lavoratori e/o dei soci lavoratori avrà una durata minima di 8 ore.
Le Parti si impegnano a definire all'interno dell’Enboa oltre alle modalità di esercizio del diritto-dovere alla formazione e informazione del neo-assunto, anche le opportune ulteriori integrazioni di detta formazione con le attività previste dai fondi interprofessionali in materia di formazione permanente e continua.

Art. 22 - Formazione ed addestramento all’uso specifico di attrezzature
Nell’ambito della formazione e dell’addestramento all’uso specifico di attrezzature per le quali ricorre l’obbligo formativo previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 nelle more della promulgazione dell’Accordo Stato regioni di cui all’art. 73, comma 3, le Parti sociali ritengono utile avviare attività di sperimentazione e ricerca in tale ambito.
Viene delegato all’Ente bilaterale nazionale Enboa l’elaborazione di progetti e modelli formativi di carattere sperimentale, che anche sulla base di singole deliberazioni regionali, linee guida e norma di buone prassi, per l’individuazione delle attrezzature di lavoro cui rilasciare, oltre all'attestazione relativa alla formazione, di cui all’art 37, la possibilità di emettere a seguito di attività di addestramento specifiche modalità di riconoscimento.

Parte IV Norme transitorie e finali
Art. 23 - Organismo paritetico nazionale Cnai e Fismic.

L’Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome (Enboa) costituito tra le Parti sociali, nell’ambito specifico della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro svolge i seguenti compiti:
a) indirizzo, definizione delle politiche, gestione e monitoraggio delle iniziative e delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) destinazione, indirizzo e monitoraggio delle risorse di cui al Fondo sicurezza;
c) promozione della costituzione degli Organismi paritetici bilaterali regionali come descritti all'art. 16 del presente accordo di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 81/2008, coordinandone e monitorandone l’attività;
d) promuovere la formazione per i componenti degli Organismi paritetici e per tutti gli attori della prevenzione;
e) elaborare proposte di linee-guida e criteri per la formazione dei lavoratori e/o dei soci lavoratori e Rappresentanti dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), tenendo conto di quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs n. 81/2008;
f) promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa vigente;
g) promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo dell’igiene e della sicurezza del lavoro;
h) valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli Organismi europei, al Governo, al Parlamento e alle altre amministrazioni nazionali competenti;
i) promuovere l'attuazione dell'art. 118, comma 2 del Trattato istitutivo della CEE, richiedendo alle istituzioni competenti, ad enti pubblici e privati iniziative di sostegno per le piccole, medie e grandi Aziende e/o Cooperative per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
j) favorire e promuovere ogni altra azione di analisi, ricerca e studio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 24 - Rinvio norme nazionali.
Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti norme si fa riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché alle deliberazioni dell’Organismo bilaterale Enboa per quanto adottate per l’applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008.