Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 17 marzo 2014, n. 12377 - Infortunio sul lavoro: modifica del macchinario da parte dell'impresa utilizzatrice


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
B.E.G. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 544/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 23/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ajroldi Cristina, in sostituzione dell'Avv. Lageard Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.



Fatto


1. Il 23/09/2013 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa il 13/11/2012 dal Tribunale di Gorizia che, in seguito a rito abbreviato, aveva dichiarato B.E.G. responsabile del delitto previsto dall'art. 590 c.p., comma 3, condannandolo alla pena di euro 200 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e applicata la diminuzione per il rito abbreviato.

2. Il fatto veniva ricostruito secondo la seguente dinamica: il 10/10/2006, il lavoratore D.D., dipendente della E.A. s.r.l. (la quale, con atto notarile del 5/11/2003, aveva delegato in materia di sicurezza e igiene sul lavoro il direttore dello stabilimento di (Omissis) B.E.G.), era intento a controllare la macchina del tipo cesoia orizzontale Ficep, che provvede automaticamente al taglio dei tondini di acciaio; il coltello mobile della macchina si era bloccato a metà corsa ed il lavoratore, dopo aver cercato di riavviare la macchina operando dal quadro comando, lasciando la macchina con il pulsante del ciclo automatico inserito, aveva preso la manovella, era entrato nella cabina in cui era alloggiata la macchina, aveva sbloccato il freno pneumatico e, inserita la manovella nel volano, aveva ottenuto il movimento avanti-indietro della slitta porta-coltelli e, poichè il sensore di rilevamento della manovella era verosimilmente guasto o non regolato, la macchina era ripartita improvvisamente, facendo ruotare la manovella precedentemente inserita, che aveva quindi colpito il polso sinistro del dipendente causandogli la frattura dell'epifisi distale del radio sinistro. Secondo i giudici di merito, la causa dell'attivazione improvvisa della macchina era riconducibile a guasto o rottura del sensore che, se avesse funzionato correttamente, l'avrebbe impedita. Il dipendente non aveva osservato le disposizioni impartite, non attivando il pulsante di emergenza prima di intervenire manualmente sulla macchina ma, dal canto suo, il datore di lavoro non aveva proceduto alla eliminazione del rischio sostituendo il micro di sicurezza a induzione - componente rivelatosi non idoneo - con dispositivo idoneo ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, come disposto del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 35 e 36.

2.1. Il Tribunale, con pronuncia alla quale la Corte di Appello ha fatto espresso rinvio, aveva dato atto che il rischio di riattivazione della macchina durante la procedura di set up manuale era stato previsto dal datore di lavoro a tal punto da collocare un pulsante di emergenza (che il dipendente non aveva premuto) e da installare un sensore sul volano, sensore idoneo a impedire la riattivazione nel caso in cui fosse stata inserita la manovella; ma aveva accertato che non era stato introdotto un meccanismo idoneo a segnalare eventuali guasti, per cui la situazione aveva generato una falsa sicurezza nel dipendente, ritenendo che tale previsione avrebbe consentito di eliminare completamente il rischio. Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale aveva ritenuto che l'evento fosse prevedibile ed evitabile, avuto riguardo allo stato della tecnica, e che l'osservanza delle norme cautelari fosse in concreto esigibile, ritenendo che, sebbene tale profilo di colpa non fosse stato specificato, la declaratoria di responsabilità non violava il principio di correlazione tra accusa e sentenza.

3. Nell'atto di appello, l'imputato aveva contestato la risposta data dal perito in ordine alle ragioni per cui la macchina si sarebbe riavviata improvvisamente, osservando come non ne fosse affatto chiaro il perchè, dato che sia il selettore in automatico che quello manuale avrebbero comunque richiesto un comando esterno per ripartire; deduceva che l'inserimento della manovella potesse essere avvenuto nel corso delle ultime rotazioni che il volano subisce per inerzia prima dell'arresto completo e che la manovella fosse sfuggita di mano al lavoratore, nessuna influenza potendo avere il malfunzionamento del sensore, che toglie corrente alla macchina ma non blocca l'inerzia che prescinde dalla trasmissione della corrente.

Avendo il lavoratore scelto di operare diversamente da come di solito faceva e avendo, dal canto suo, il datore di lavoro predisposto un sistema di ispezioni specifico della sicurezza delle macchine con rotazione settimanale, individuato il rischio, provveduto all'informazione e formazione del lavoratore, non residuavano profili di colpa individuabili a carico dell'imputato, che aveva inserito un sensore sulla porta anzichè sopra la sede di inserimento della manovella, ritenuta soluzione idonea dallo stesso perito, non potendosi a lui imputare l'incolpevole guasto del sensore.

3.1. La Corte territoriale ha ritenuto non sostenibile la tesi difensiva in quanto contraddetta dalle affermazioni del dipendente (pag.5), da ciò desumendo che la manovella fosse stata inserita mentre il volano era fermo e il meccanismo bloccato e che la distanza tra frizione e volano, che avrebbe dovuto essere assicurata dal sensore, non si fosse in concreto verificata, mancando una segnalazione del guasto del sensore idonea a indicare il rischio di un avvicinamento alla macchina, anche se non direttamente a contatto con gli organi lavoratori. Il giudice di appello è pervenuto alla conferma della sentenza di primo grado affermando che la previsione del rischio diligentemente adottata dal datore di lavoro con l'inserimento di un sensore, non previsto dal costruttore della macchina ma idoneo a impedire il contatto tra motore e volano al momento del set up manuale, avrebbe dovuto essere completata con l'adozione di accorgimenti adeguati ad allertare circa il guasto o malfunzionamento del sensore stesso in modo da non rassicurare il dipendente su un sistema di sicurezza in realtà non attivo, affermando che la colpa lieve o lievissima d datore di lavoro non è idonea a escludere in questo settore la sua responsabilità.

4. Ricorre per cassazione B.E.G., censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) erronea applicazione dell'art. 43 c.p. e art. 590 c.p., comma 3.

La Corte territoriale, si assume, sul motivo di appello secondo il quale non poteva individuarsi un profilo di colpa in una situazione di imprevedibile coincidenza tra incolpevole guasto del sensore e violazione della procedura da parte del lavoratore, ha ritenuto che la previsione del rischio avrebbe dovuto essere completata con l'adozione di accorgimenti adeguati ad allertare circa il guasto o malfunzionamento del sensore stesso, desumendo il giudizio di prevedibilità con una valutazione ex post di una scrupolosa e meticolosa previsione dell'evento in concreto verificatosi, mentre una corretta valutazione della prevedibilità ex ante, anche alla luce di quella molteplicità di soluzioni prospettate dal perito, tutte astrattamente idonee a prevenire il rischio, doveva portare ad affermare che le misure adottate dal datore di lavoro fossero idonee a prevenire il rischio.

Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto stabilire se, una volta individuata la condotta doverosa nella situazione concreta, potesse affermarsi che la stessa sarebbe stata in grado in base a massime di esperienza di scongiurare l'evento, mentre era mancata del tutto la prova che, a fronte della collocazione di spie o strumenti atti a segnalare il non funzionamento del sistema, il lavoratore si sarebbe trattenuto dal compiere la condotta colposa in violazione delle disposizioni e della formazione ricevute, non essendo chiaro il dinamismo causale e non essendo sicuro che il lavoratore non avrebbe deciso di tenere ugualmente la condotta imprudente;

b) carenza di motivazione su un punto decisivo concernente la dinamica degli avvenimenti. La Corte territoriale, a fronte della tesi difensiva secondo la quale l'inserimento della manovella poteva essere avvenuto nel corso delle ultime rotazioni che il volano subisce per inerzia prima dell'arresto completo e che la manovella fosse sfuggita di mano al lavoratore, si è limitata a contestarne la fondatezza sulla base delle dichiarazioni rese dal lavoratore stesso, risolvendosi tale argomentazione in una carenza di motivazione, posto che, se la vicenda fosse stata quella descritta dal consulente della difesa, nessuna efficienza causale avrebbe avuto il malfunzionamento del sensore, che toglie corrente alla macchina ma non blocca l'inerzia che prescinde dalla trasmissione della corrente.



Diritto


1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2. Per un corretto inquadramento della fattispecie concreta esaminata dai giudici di merito, occorre prendere le mosse dalla normativa introdotta con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, cosiddetta "Direttiva macchine", che ha disciplinato i presidi antinfortunistici concernenti le macchine e i componenti di sicurezza immessi sul mercato.

Dal raccordo di tale normativa con il sistema prevenzionistico già in vigore, si è desunta un'anticipazione della tutela antinfortunistica al momento della costruzione, vendita, noleggio e concessione in uso delle macchine, parti di macchine o apparecchi in genere, coinvolgendosi nella responsabilità per la mancata rispondenza dei prodotti alle normative di sicurezza tutti gli operatori ai quali siano imputabili dette attività. Si è, in sostanza, introdotto un "minimum tecnologico obbligato comune" (Sez. 3^, n. 37408 del 24/06/2005, Guerinoni, n.m.) che, da un lato, ha esteso ad altri operatori l'obbligo di controllo della regolarità della macchina o del pezzo prima che gli stessi vengano messi a disposizione del lavoratore; d'altro canto, si è attribuito tale obbligo a soggetti individuati come "costruttori in senso giuridico" del macchinario quando, ad esempio, pur risultando il macchinario composto di pezzi prodotti da altre ditte, l'obbligo di controllare la regolarità del macchinario nel suo complesso al fine di ottenere la certificazione necessaria per immetterlo sul mercato spettasse ad una impresa in particolare, in ipotesi incaricata di assemblare tutte le componenti (Sez. 4^, n. 4923 del 15/12/2009, dep. 4/02/2010, Bonfiglioli, n.m.).

2.1. Questa Corte ha avuto modo di precisare che le disposizioni che hanno dato attuazione alle "Direttive macchine" dell'Unione Europea, pur indicando le prescrizioni di sicurezza necessarie per ottenere il certificato di conformità e il marchio CE richiesti per immettere il prodotto nel mercato, non escludono ulteriori profili in cui si possa sostanziare il complessivo dovere di garanzia di coloro che pongono in uso il macchinario nei confronti dei lavoratori, che sono i diretti utilizzatori delle macchine stesse, non potendo costituire motivo di esonero della responsabilità del costruttore quello di aver ottenuto la certificazione e di aver rispettato le prescrizioni a tal fine necessarie. E' stato anche chiarito che l'obbligo di aggiornamento previsto a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 5, lett. b) (ora D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lett. z)) va valutato in relazione al generale obbligo incombente sul datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori; quest'ultimo è, infatti, un obbligo assoluto che non consente, anche in considerazione del rigoroso sistema prevenzionistico introdotto dal citato decreto legislativo, la permanenza di macchinari pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Sez. 3^, n. 47234 del 4/11/2005, Carosella, Rv. 233191).

2.2. Posto, dunque, il principio generale per cui un macchinario messo in, uso deve essere conforme alle prescrizioni in tema di sicurezza, il datore di lavoro che mette a disposizione dei lavoratori un macchinario preesistente all'entrata in vigore della c.d. Direttiva macchine è tenuto a renderlo conforme alle prescrizioni ivi dettate.

3. Esaminando la sentenza di primo grado, alla quale la Corte territoriale ha fatto espresso rinvio quanto all'esposizione degli elementi emergenti dall'istruttoria, all'analisi del fatto e alle ragioni di diritto, risulta che la macchina interessata dall'infortunio era stata messa in servizio prima dell'entrata in vigore della Direttiva macchine; per intervenire sulla macchina in caso di blocco, il costruttore aveva previsto una determinata procedura che contemplava l'arresto della macchina con il pulsante di emergenza ed il freno pneumatico sempre inserito, a garanzia di un eventuale innesto accidentale della frizione; l'E. s.r.l., allo scopo di ottenere registrazioni più accurate, per garantire qualità superiore del prodotto finito e riduzione dei tempi di intervento, aveva modificato la macchina, inserendo una manovella con la quale era possibile effettuare in via manuale le registrazioni e i controlli necessari per resettare la macchina; una volta inserita la manovella, la modifica prevedeva un sensore ad induzione che ne rilevava la presenza al fine di inibire l'inserimento della frizione.

Il Tribunale, sulla scorta della perizia espletata, ha accertato che la modifica introdotta dalla E. escludeva l'unica sicurezza prevista dal costruttore, concretata dal freno pneumatico sempre bloccato, avendola sostituita con un sensore che svolgeva le funzioni di componente di sicurezza.

3.1. A norma del D.P.R. n. 459 del 1996, art. 1, comma 2, lett. b), un componente di sicurezza ha lo scopo di assicurare con la sua utilizzazione una funzione di sicurezza ed è, per definizione, una parte del macchinario il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte per cui, in base alle prescrizioni impartite dall'Allegato 1 del D.P.R. n. 459 del 1996, deve essere dotato di un meccanismo atto a consentire al lavoratore di rilevarne l'eventuale guasto.

3.2. Il Tribunale ha, dunque, accertato che, a seguito della modifica del macchinario operata dall'impresa datrice di lavoro, la macchina era stata dotata di un componente di sicurezza inidoneo in quanto privo del dispositivo di segnalazione di eventuali guasti; il datore di lavoro aveva, dunque, privato il macchinario della misura di sicurezza fornita dal costruttore, costituita dal freno pneumatico sempre inserito.

3.3. Il giudice di primo grado ha, in punto di esigibilità, accertato che il rischio creato dal componente di sicurezza installato dalla società datrice di lavoro poteva essere eliminato, indicando (pag. 4) le soluzioni tecniche prospettate dal perito, ritenendo che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare le cautele idonee a consentire al lavoratore di rilevare il guasto onde evitare il riavvio accidentale della macchina. Contrariamente, dunque, a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno messo in correlazione l'evento occorso al lavoratore alla condotta colposa del datore di lavoro sottolineando la violazione delle prescrizioni antinfortunistiche dettate dalla cosiddetta Direttiva macchine, correttamente ritenendo esigibile dal datore di lavoro l'obbligo di controllare la conformità del macchinario, in linea con i chiari obiettivi del sistema prevenzionistico, al fine di azzerare il rischio per il lavoratore.

3.4. Nè risulta corretta la censura mossa dal ricorrente laddove sostiene che la Corte avrebbe valutato la prevedibilità dell'evento con giudizio ex post, essendo chiaramente indicato a pag. 3 della sentenza di primo grado che il sensore introdotto dalla E. fosse un componente di sicurezza inidoneo che era stato installato, modificando il macchinario fornito dal costruttore, dallo stesso datore di lavoro.

L'obbligo di agire presuppone, infatti, la conoscenza o quantomeno la conoscibilità, con la diligenza propria dell'agente modello, della situazione che rende attuale l'obbligo medesimo. Il datore di lavoro, che aveva provveduto a modificare la macchina, è stato ritenuto con giudizio ex ante anche in grado di riconoscere la non conformità della modifica, conoscibilità che non sarebbe stato possibile escludere persino in caso di attestazione di conformità rilasciata dal produttore (Sez. 4^, n. 27959 del 5/06/2008, Stefanacci, Rv.240519).

4. Giova qui ricordare come, a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3, comma 1, le misure generali che il datore di lavoro deve adottare per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono, tra le altre, la valutazione dei rischi, l'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, la riduzione dei rischi alla fonte, la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso, l'uso di segnali di avvertimento o di sicurezza, la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Correttamente, dunque i giudici di merito hanno ritenuto di sussumere la fattispecie concreta nella norma incriminatrice, per non avere il datore di lavoro proceduto all'eliminazione del rischio, prevedibile ed evitabile in quanto connesso proprio alla modifica eseguita sul macchinario dallo stesso datore dovendosi, in proposito, affermare il seguente principio: nel momento in cui il datore di lavoro interviene con una condotta positiva a modificare un macchinario, assume di fatto l'obbligo di garanzia posto a carico del produttore dalla cosiddetta Direttiva macchine e risponde, per colposa omissione, dell'inidoneità della trasformazione a garantire l'eliminazione di rischi per il lavoratore in quanto pone in essere un comportamento colposo, concretatosi nella negligente o imperita trasformazione della macchina, che crea i presupposti per il verificarsi dell'evento dannoso che il datore stesso ha, in generale, l'obbligo di impedire.

5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

5.1. Deve, infatti, constatarsi come nel ricorso venga proposta una ricostruzione alternativa della dinamica dell'infortunio, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 4^, n. 13917 del 17/01/2008, Cigalotti, Rv.239591), laddove la Corte ha fornito adeguata motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di recepire le articolate considerazioni del giudice di prime cure sulla scorta di una ricostruzione della dinamica dell'infortunio esente da illogicità.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014