Regione Veneto
Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6
Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica.
B.U.R. 14 febbraio 2014, n. 18

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto, riconoscendo l'importante ruolo che le imprese agromeccaniche svolgono per la modernizzazione dei sistemi agricoli regionali, interviene con la presente legge per la qualificazione dell'esercizio dell'attività agromeccanica nel territorio regionale al fine di:
a) favorire l'uso multifunzionale delle macchine agricole, incrementandone l'uso per lavori di tipo ambientale e di manutenzione del territorio;
b) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza in particolare ai fini del controllo delle macchine, delle attrezzature e degli impianti destinati all'esercizio dell'attività agromeccanica, nonché della loro idoneità ad assicurare prestazioni con un adeguato tasso tecnico professionale;
c) promuovere il lavoro autonomo e la creazione di piccole imprese in ambito rurale.

Art. 2
Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) attività agromeccanica: una o più delle attività definite dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f) g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
b) impresa agromeccanica: soggetto costituito in forma individuale o societaria, comprese le cooperative e i consorzi tra imprese, che svolge in forma autonoma e con carattere di prevalenza economica l'attività di cui alla lettera a).

Art. 3
Requisiti organizzativi e strutturali

1. Ai fini della presente legge, le imprese agromeccaniche devono possedere i seguenti requisiti strutturali:
a) utilizzare macchinari e attrezzature idonee alle lavorazioni che si intendono eseguire in base alle norme nazionali e comunitarie;
b) provvedere a un'adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori in relazione ai servizi prestati.
2. Le imprese agromeccaniche organizzano la propria attività sulla base delle seguenti regole comportamentali:
a) si avvalgono di fornitori in possesso dei requisiti di regolarità giuridica e amministrativa;
b) eseguono le prestazioni di servizio nel rispetto dei codici di buone pratiche riconosciuti per i rispettivi campi di applicazione;
c) applicano tariffe di lavorazione non superiori a quelle massime fissate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
d) applicano il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura;
e) tutelano i destinatari delle prestazioni agromeccaniche, stipulando idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti dall'esercizio dell'attività agromeccanica;
f) salvaguardano i prestatori d'opera con forme di tutela, anche di tipo assicurativo, in aggiunta a quelle obbligatorie previste dalla legge.
3. Le imprese che esercitano l'attività agromeccanica si dotano di sistemi di certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, secondo le norme internazionali e nazionali vigenti al fine di controllare e documentare le seguenti situazioni, eventi e operazioni:
a) mansioni e profili operativi del personale addetto;
b) interventi di informazione e formazione del personale;
c) quantità e qualità delle lavorazioni eseguite;
d) identificazione dei macchinari impiegati;
e) eventuali difficoltà o situazioni critiche riscontrate in lavoro;
f) quantità e qualità di mezzi tecnici eventualmente impiegati;
g) procedure adottate per la tutela ambientale;
h) interventi di manutenzione e riparazione agli impianti, alle macchine ed alle attrezzature.

Art. 4
Accertamento dei requisiti oggettivi

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel temine di trenta giorni trascorso il quale se ne prescinde, definisce le modalità per l'accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali di cui all'articolo 3.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito il registro delle imprese agromeccaniche alla cui tenuta provvede la struttura regionale competente in materia di artigianato di servizio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 febbraio 2014

Luca Zaia