Protocollo d’Intesa

tra

INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione Regionale per la Calabria, nella persona del Direttore Regionale pro tempore, Daniela Petrucci, domiciliato per la carica in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 60

e

l’Ufficio della Consigliera di Parità Regionale per la Calabria, nella persona della Consigliera Effettiva pro tempore, Maria Stella Ciarletta, domiciliata per la carica in Catanzaro, via Gaetano Alberti n. 2

visto

- Il d.lgs 26 marzo 2001 n. 151 che, recependo la Direttiva 92/85/CE, ha stabilito che il datore di lavoro debba valutare i rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici in gravidanza, puerperio o durante il periodo di allattamento della prole, con particolare attenzione ai rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, processi o alle condizioni di lavoro;
- Il d.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e ss.mm. che apre in maniera chiara ad un approccio alla salute e sicurezza sul lavoro attento alle differenze di genere, con riferimenti espressamente inseriti in disposizioni chiave che consentono interventi sostanziali e non solo formali;
- L’art. 8, comma 6 del d.lgs 81/2008 che, istituendo il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, prevede che i contenuti dei flussi informativi debbano riguardare il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;
- Il d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" di seguito denominato "Codice di pari opportunità", come modificato dal d.lgs. 25 gennaio 2010 n.5 attuativo della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego;

considerato che

- Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico l’INAIL è chiamato a svolgere compiti di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- L’impegno fondamentale dell’istituto, sia nella logica della tutela integrale del lavoratore sia nel quadro del contenimento dei costi sociali derivanti dagli infortuni e dalle malattie professionali è rivolto a promuovere e incentivare la cultura della prevenzione sul lavoro;
- La valorizzazione della differenza di genere tra i lavoratori è prerogativa imprescindibile di ogni intervento prevenzionale realmente attento ai temi della salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro;
- Il vigente quadro normativo, nazionale, comunitario e internazionale incentiva e favorisce la cooperazione tra Istituzioni per l’attuazione di azioni positive finalizzate a sostenere la realizzazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne;
- Nell’espressione di tali principi rientra anche il riconoscimento e la difesa delle istanze di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro in ottica di genere;
- La sinergia tra Istituzioni per la realizzazione di azioni di sistema nelle politiche sociali è vieppiù richiamata dal documento programmatico denominato "Atto di indirizzo" emanato dal Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (istituito ex art. 5 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) per la elaborazione degli indirizzi e la valutazione e coordinamento delle politiche attive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato in sede di Conferenza Stato - Regioni in data 20 dicembre 2012;
- L’Ufficio della Consigliera di Parità Regionale - di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e al decreto legislativo n. 198 del 11 aprile 2006 - è il soggetto istituzionalmente preposto alla promozione delle politiche di parità e pari opportunità nell’ambito territoriale di competenza e nello svolgimento di tale attività promuove azioni positive volte a favorire l’occupazione femminile e a realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 198/2006 che qui si richiama;
- Che il medesimo Ufficio, promuovendo i principi di uguaglianza, parità e non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro, ne persegue anche le politiche formative;

tutto ciò visto e considerato le partì convengono e stipulano quanto segue

art. 1 Finalità dell’accordo: l’INAIL - Direzione Regionale per la Calabria e l’Ufficio Regionale della Consigliera di parità per il medesimo territorio, intendono realizzare comuni iniziative di promozione e ricerca in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in ottica di genere;

art. 2 Obblighi dei sottoscrittori: le parti s’impegnano reciprocamente a stabilire intese progettuali che mirino alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1;

art. 3 Gruppo di lavoro: Per l’attuazione della presente intesa verrà costituito un gruppo di lavoro paritetico composto da rappresentanti delle parti coinvolte in numero di due per un totale di quattro;

art. 4 Aspetti economico/finanziari: l’INAIL - Direzione Regionale per la Calabria valuterà il possibile finanziamento in compartecipazione dei progetti definiti all’esito delle attività del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 3; qualora autorizzato questo verrà erogato soltanto all’esito della verifica della corrispondente rendicontazione presentata a sostegno delle spese preventivamente concordate e tenendo conto dei vincoli di contabilità, del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13 agosto 2010 n. 136, e s.m.i., della correttezza della documentazione contabile prodotta intestata al medesimo Istituto, e dell’osservanza della normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i;

art. 5 Vincoli pubblicistici: le parti richiamano l’impegno al rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità e pubblicità del sistema degli appalti pubblici, attesa la natura pubblicistica delle finalità perseguite e delle risorse finanziarie che potranno essere erogate a soggetti terzi coinvolti nell’attività progettuale che sarà definita ex art. 3, ai quali ultimi, peraltro, dovrà essere sottoposta questa medesima clausola d’impegno;

art. 6 Durata: il presente protocollo ha validità di due anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, d’intesa tra le parti potrà essere modificato e rinnovato espressamente a scadenza.

Sottoscritto in Catanzaro il 27 marzo 2014

Per l’INAIL - Direzione Regionale per la Calabria
IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
Dr.ssa Daniela Petrucci
Per l’Ufficio della Consigliera di Parità Regionale per la Calabria
LA CONSIGLIERA EFFETTIVA
Avv. Maria Stella Ciarletta





Fonte: inail.it