Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 marzo 2014, n. 6331 - Infortunio sul lavoro o malattia comune






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 22847-2009 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso  l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ROSE EMANUELE, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI  INFORTUNI SUL LAVORO c.f. (OMISSIS), in persona del legale  rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV  NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e  RASPANTI RITA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in  atti;
- controricorrente -
contro
B.N.;
- Intimato -
avverso la sentenza n. 1491/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/11/2008 r.g.n. 4049/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito l'Avvocato DE ROSE EMANUELE;
udito l'Avvocato PUGLISI LUCIA per delega LA PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


Fatto


Il sig. B.N. subiva in data (OMISSIS) un infortunio sul lavoro che lo rendeva inabile a riprendere l'attività lavorativa sino al 23 dicembre 1995. L'INAIL gli erogava, sino al 16 ottobre 1994, l'indennità per inabilità temporanea, mentre per il periodo successivo di malattia, non ricollegabile all'infortunio, trasmetteva la pratica all'INPS. Quest'ultimo replicava che, trattandosi di infortunio sul lavoro, il caso non rientrava nella sua competenza assicurativa.

Il B., convenendo in giudizio sia l'INAIL che l'INPS, chiedeva la condanna di chi di ragione al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo 17 ottobre 1994 - 23 dicembre 1995.

Il giudice di primo grado condannava l'INPS al pagamento di tale indennità, avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato che, per il periodo anzidetto, l'inabilità non era da ricollegare all'infortunio.

Tale sentenza veniva appellata dall'INPS e, in via incidentale dal B., il quale chiedeva, nell'ipotesi di accoglimento del gravame del predetto Istituto, la condanna dell'INAIL al pagamento dell'indennità per lo stesso periodo.

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, confermava la decisione di primo grado, dichiarando assorbito l'appello incidentale condizionato.

Osservava la Corte di merito che l'eccezione di decadenza dell'azione giudiziaria, già rigettata dal Tribunale e reiterata dall'INPS in sede di gravame, era infondata. Era pur vero, infatti, che il B. non aveva richiesto espressamente l'indennità di malattia all'INPS, ma egli, tuttavia, era rimasto sostanzialmente vittima di un "palleggio" di competenze tra i due Istituti, i quali, "in virtù della Convenzione in atto tra gli stessi", avevano entrambi piena contezza della vicenda in questione, come peraltro risultava dalla documentazione in atti. Si trattava dunque di una situazione diversa da quella "della semplice domanda proposta dal lavoratore di erogazione della indennità di malattia all'ente previdenziale competente", situazione che nella specie si era venuta a creare in quanto l'INAIL, cui il B. aveva inviato il certificato medico relativo all'infortunio, gli aveva corrisposto l'indennità per l'inabilità temporanea sino al 16 ottobre 1994.

Nel merito, la Corte territoriale osservava che il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che il periodo conseguente all'infortunio era indennizzabile come indennità per inabilità temporanea sino al 16 ottobre 1994 e come indennità di malattia successivamente, essendo stata determinata l'astensione dal lavoro in quest'ultimo periodo in buona misura da "interessamenti di distretti diversi, ovvero non interessati dal trauma nonchè da patologie diverse (artrosi) da quelle causate dall'infortunio".

Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS sulla base di un solo motivo. L'INAIL ha resistito con controricorso.

Il B. è rimasto intimato.



Diritto

 


1. Con il primo motivo del ricorso, cui fa seguito il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore ma applicabile ratione temporis, l'INPS denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo sostituito dal D.L. n. 384, art. 4, comma 1, convertito nella L. n. 438 del 1992.

Deduce che erroneamente la Corte di merito ha rigettato l'eccezione di decadenza dell'azione giudiziaria proposta da esso ricorrente con l'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, atteso che il B. mai aveva presentato all'INPS la domanda amministrativa per ottenere la prestazione in esame.

Anche, poi, a voler considerare quale momento iniziale dal quale far decorrere il termine di decadenza, la data del 7 ottobre 1996, in cui l'INPS aveva comunicato all'INAIL che il caso non rientrava nella sua competenza, alla data del deposito del ricorso primo grado (31 maggio 2000) era di gran lunga decorso il termine di decadenza di un anno e trecento giorni per la proposizione dell'azione.

Peraltro, aggiunge il ricorrente, il B. già a partire dal 7 ottobre 1996, data della comunicazione dell'INAIL del diniego della prestazione, era ben a conoscenza del fatto che i due Istituti erano in sostanziale disaccordo sulla competenza ad erogare la prestazione ed aveva pertanto l'onere di agire in giudizio entro il termine di decadenza previsto dalla legge, anzichè lasciare decorrere oltre tre anni per la proposizione dell'azione giudiziaria.

2. Il motivo è fondato.

Deve innanzitutto osservarsi che è passata in giudicato, per mancanza di impugnazione, la statuizione della Corte di merito secondo cui il periodo di inabilità temporanea per cui è controversia (17 ottobre 1994 - 23 dicembre 1995) non è riconducibile all'infortunio subito dal B. in data 20 aprile 1994, ma a malattia comune, onde la relativa indennità non rientra tra le prestazioni di competenza dell'INAIL. Tanto precisato, è pacifico che la domanda amministrativa per l'erogazione delle prestazioni conseguenti all'infortunio venne dal B. presentata all'INAIL e che tale Istituto, dopo aver erogato al medesimo l'indennità per inabilità temporanea sino al 16 ottobre 1994, trasmise la pratica all'INPS per il pagamento della indennità di malattia relativa al periodo successivo, ritenendo che questa non fosse ricollegabile all'infortunio.

Anche a voler assumere, quale momento iniziale dal quale far decorrere il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, la data del 7 ottobre 1996, in cui l'INPS, reso edotto della vicenda da parte dell'INAIL, ebbe a comunicare a tale Istituto che il caso non rientrava nella sua competenza, ciò non esclude che la domanda giudiziaria venne proposta dal B. tardivamente, e cioè dopo circa tre anni e sei mesi, quando era di gran lunga decorso il termine di decadenza di un anno previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, come convertito nella L. n. 438 del 1992.

Fondata è dunque l'eccezione di decadenza proposta dall'Istituto ricorrente.

Al riguardo deve osservarsi che la prestazione previdenziale chiesta dal B. ha natura pubblica e nasce ex lege al verificarsi dei requisiti previsti. Nondimeno l'INPS deve adempiere all'esito di un articolato procedimento che inizia su domanda dell'interessato ed è diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge necessari per l'insorgenza del diritto di credito del richiedente.

In relazione a tale procedimento, preordinato all'accertamento, alla liquidazione e adempimento dell'obbligo, l'interessato vanta, anche nell'ipotesi di inerzia dell'amministrazione, una posizione di diritto soggettivo che può far valere davanti al giudice, non impugnando atti amministrativi o il rifiuto di emanarli, ma in forza del rapporto assicurativo obbligatorio.

Non è configurabile un obbligo giuridico dell'INPS di avvertire l'interessato di eventuali vicende del rapporto che lo riguardano e che tuttavia non sono state portate alla cognizione dell'istituto attraverso una apposita domanda amministrativa, costituendo questa il presupposto per tali comunicazioni e comunque l'atto di impulso di un procedimento al quale l'Istituto è tenuto a dare corso.

Sotto altro profilo, in presenza del fatto oggettivo del mancato esercizio dell'azione giudiziaria, da parte dell'interessato, entro il termine stabilito dalla legge, è esclusa per l'INPS la possibilità di rinunziare alla decadenza ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto, essendo la decadenza, peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, con conseguente indisponibilità, da parte dell'istituto assicurativo, dei diritti scaturenti dal rapporto obbligatorio.

Alla stregua di tutto quanto precede, fermo restando il verificarsi della decadenza nell'ipotesi in cui, come quella in esame, l'interessato non fa valere il diritto nei termini previsti dalla legge, l'unica via che il medesimo può percorrere è quella risarcitoria, sempre che il comportamento dell'Ente assicurativo si concretizzi in condotte lesive dei canoni di correttezza e buona fede.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda proposta dall'assicurato nei confronti dell'INPS. Il B. va esonerato dal pagamento delle spese dell'intero processo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore - applicabile ratione temporis - alla modifica introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 convertito, con modificazioni, nella L. n. 326 del 2003, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria.

Vanno infine compensate le spese tra l'INPS e l'INAIL, al quale ultimo il ricorso è stato notificato quale parte del giudizio di appello.


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da B.N. nei confronti dell'INPS. Nulla per le spese dell'intero processo nei confronti del B.. Compensa le spese tra L'INPS e L'INAIL. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014