Cassazione Penale, Sez. 4, 10 dicembre 2013, n. 49755 - Crollo di una cisterna durante lo scavo: committente privo di cognizioni tecniche e nomina di un tecnico


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Mar - rel. Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
G.G. N. IL (OMISSIS);
GU.FI.AN. N. IL (OMISSIS);
L.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2948/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 03/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito, per le parti civili, l'avv. Tetti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore avv. Barrometti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.




FattoDiritto



1. Il Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Gu.Gi. e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili.

La pronunzia è stata riformata dalla Corte d'appello di Catania che ha adottato pronunzia assolutoria per non aver commesso il fatto.

L'imputazione riguarda la realizzazione di lavori di scavo del terreno in prossimità di una cisterna che, a causa del cedimento del sito, precipitava travolgendo e schiacciando il lavoratore Gu. che si trovava nei pressi e che nell'occorso riportava lesioni letali.

2. Ricorrono per cassazione le parti civili con atti di analogo tenore. Si premette che il giudizio ha riguardato sia l'imputato nella veste di committente sia il geometra C.E. che, per incarico dello stesso committente, rivestiva il ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nei confronti del detto C. è intervenuta pronunzia di condanna. Si aggiunge che il perno della pronunzia assolutoria nei confronti del R. è costituito dal fatto che egli difettasse delle cognizioni tecniche necessarie e che avesse incaricato il C. di eseguire e dirigere i lavori di scavo.

Tale apprezzamento è oggetto di censura. Si assume che l'imputato ha per qualche verso seguito l'esecuzione dei lavori e non si è quindi spogliato in toto della sua posizione di garanzia. La fragilità del terreno e la presenza della immediate vicinanze dello scavo della cisterna sono elementi di fatto che erano conosciuti da ambedue gli imputati e che conseguentemente il R. ridetto, a causa della sua ingerenza nella realizzazione dei lavori, deve essere chiamato a rispondere dell'evento. D'altra parte nei confronti dell'imputato si configura comunque colpa in eligendo essendovi necessità di affidare ad una ditta specializzata l'interramento della condotta fognaria che era in corso di esecuzione, mentre l'opera veniva eseguita in modo non appropriato. Tale ingerenza è dimostrata dalla frequente presenza sul luogo e quindi da una personale attività di vigilanza.

Si sarebbe poi dovuto considerare che i lavori venivano svolti in economia e che l'imputato poteva anche essere considerato datore di lavoro della vittima.

3. I ricorsi sono infondati.

La sentenza impugnata considera che il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato malgrado lo stesso avesse affidato l'esecuzione dei lavori ad un tecnico, il geometra Emanuele C. nei confronti del quale si è proceduto separatamente.

Lo stesso Tribunale ha affermato la responsabilità sulla base del rilievo che i lavori edili erano stati affidati in economia ad un lavoratore autonomo di non verificata professionalità ed in assenza di apprestamento di presidi. A tale argomentazione la Corte d'appello oppone che il committente si è rivolto ad un tecnico qualificato per l'esecuzione dei lavori e non aveva alcuna competenza specifica per rilevare eventuali omissioni dell'esperto. L'imputato, infatti, persona priva di competenza, versava oltretutto in non buona salute tanto da essere costretto a ricovero ospedaliero; sicchè l'incarico tecnico era completamente affidato all'indicato geometra. Su tale professionista pertanto gravava l'obbligo di approntare le misure di sicurezza inerenti alla realizzazione di un fossato per la posa in opera di una tubazione nel terreno nel quale era ubicato il serbatoio infine crollato. Le modalità di scavo, la profondità, il punto in cui realizzarlo, in modo da non incidere sulla stabilità del serbatoio comportavano particolari competenze tecniche delle quali l'imputato era privo. Si aggiunge che le misure di sicurezza non riguardavano comunque la realizzazione delle opere bensì l'incidenza dello scavo sulla stabilità del serbatoio, valutazione questa strettamente tecnica. Di qui la pronunzia assolutoria per non aver commesso il fatto.

Tale valutazione è pienamente aderente ai principi in materia ed immune da vizi logici. Correttamente si coglie che il committente, come previsto dalla normativa sui cantieri mobili, aveva affidato la gestione dell'opera ad un tecnico responsabile per l'esecuzione cui, alla stregua della detta normativa, competeva la responsabilità in ordine alla gestione del rischio. D'altra parte, in ogni caso, il sinistro ha avuto la sua scaturigine in un errore di valutazione sulla consistenza del terreno: adempimento di competenza del professionista incaricato.

I ricorsi devono essere conseguentemente rigettati. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013