Tipologia: Accordo
Data firma: 19 luglio 2012
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Claai e Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Puglia
Fonte: uil.it

Sommario
:

Accordo risorse sicurezza
Accordo applicativo del decreto legislativo 81/2008 e smi
Accordo applicativo del decreto legislativo 81/2008 e smi

Campo di applicazione
Ruolo, compiti, funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS).
Organismi paritetici
Organismo Paritetico Regionale Artigianato (OPRA): natura giuridica, ruolo, compiti e funzioni.
Organismo Paritetico Territoriale Artigiano (OPTA): ruolo, compiti e funzioni
Risorse
Formazione.
Allegati

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 3/A
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 7/A
Allegato 7/B
Allegato 8

Accordo risorse sicurezza
Confartigianato Imprese, Cna, Claai e Casartigiani e Cgil, Cisl e Uil della Puglia

Visto
- l’accordo interconfederale Nazionale sottoscritto in data 3 settembre 2011;
- l’accordo Regionale sottoscritto in data 26 giugno 2006;
- l’accordo Regionale applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi sottoscritto contestualmente al presente.
Tutto ciò visto e premesso le parti; come sopra costituite, concordano:
• di ribadire una quota a favore delle OO.AA. pari a € 2,00 per le attività in favore del sistema delle imprese, programmate nette sedi bilaterali e finalizzate allo sviluppo delle attività di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come stabilito nell’accordo Regionale del 2006 terzo capoverso, da detrarsi alla somma di cui all’art. 4.2 numero 2, dell’accordo interconfederale nazionale del 2011;
• che le risorse raccolte dall’Ebap Puglia per la voce sicurezza nel periodo antecedente al 1° luglio 2010 sono destinate a rafforzare le attività volte a garantire la funzionalità degli organismi paritetici (OPRA/OPTA), le attività formative e i programmi e le iniziative di tutela della salute e della sicurezza di cui all’art. 51 del D.lgs. 81/2008 e smi fino al loro esaurimento.

Bari, lì 19 luglio 1972


Accordo applicativo del decreto legislativo 81/2008 e smi
Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani e Cgil, Cisl e Uil della Puglia

Ad integrazione dell’allegato accordo Regionale applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi sottoscritto contestualmente da Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil della Puglia e di cui il presente è parte integrante, le stesse concordano che la predisposizione dello Statuto di OPRA sarà di competenza delle Parti Sociali.

Bari 19.7.2012


Accordo applicativo del decreto legislativo 81/2008 e smi
Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani e Cgil, Cisl e Uil della Puglia

Visto
- Il Decreto legislativo 81/2008
- L’Accordo Interconfederale Nazionale sottoscritto in data 3 settembre 2011
- La convenzione sottoscritta tra EBAP ed EBNA
Le parti come sopra costituite.
Sottoscrivono il presente accordo Interconfederale di attuazione del decreto legislativo 81/2008 e smi, in sostituzione dell’accordo del 13 gennaio 1997, che avrà la durata di tre anni.

Campo di applicazione
Il presente accordo si applica per le aziende o unità produttive associate a Confartigianato, Cna, Claai Casartigiani e/o che applicano i CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del presente Accordo e che versano ad EBAP. Esso non trova applicazione per le imprese edili.

Ruolo, compiti, funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Le parti sopra costituite concordano che, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli artt. 47 e 48 del d.lgs. 81/2008 e smi, operante nel sistema della bilateralità artigiana (Organismi paritetici), è la forma di rappresentanza più adeguata alla realtà imprenditoriale dei comparto dell’artigianato e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.
Le Parti concordano che, la figura dei Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sia costituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 dipendenti, in tali imprese, qualora siano stati istituiti e, regolarmente formati i RLS, ai sensi dell’art. 37 comma 12, del d.lgs. 81/2008 e smi, entro la data di entrata in vigore del presente Accordo, gli stessi operano fino al termine del rispettivo mandato e sono rieleggibili solo qualora le Parti, a livello aziendale, ne concordino la prosecuzione.
Nelle imprese che occupano oltre 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza territoriale opera qualora non sia stato eletto il rappresentante per la sicurezze aziendale.
Se non eletti dai lavoratori, le OO.SS Regionali nominano i RLST, nel numero compatibile con le risorse raccolte sui territori.
I rappresentanti territoriali alla sicurezza restano in carica tre anni e potranno essere sostituiti, dalle Associazioni sindacali designanti, durante il periodo di mandato.
Ai sensi del comma 8, art. 48 del d.lgs. 81/2008 e smi, la rappresentanza per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative nonché con la nomina a componente degli organismi paritetici previsti dal presente accordo.
I RIST non potranno essere scelti tra aziende che occupano meno di 5 dipendenti.
I RIST esercitano il loro mandato in via continuativa ed esclusiva nell’ambito territoriale che verrà loro assegnato.
Per i RLST scelti tra i dipendenti delle imprese cui si applica il presente accordo, su richiesta delle Organizzazioni sindacali designanti, sarà loro riconosciuto un periodo di aspettativa o distacco sindacale, ai sensi della normativa vigerne, per l’intera durata del mandato, salva rinuncia o revoca del mandato medesimo.
Nel corso del periodo d’aspettativa, al lavoratore interessato sarà garantita la conservazione del posto di lavoro senza che ciò comporti, in ogni caso, alcun onere diretto ed indiretto a carico dell’impresa d’appartenenza, i costi riguardami le retribuzione, gli oneri assicurativi e contributivi saranno a carico dell’OS che l’ha designato.
Entro 15 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo, le OO.SS. comunicheranno, come da allegato 1, congiuntamente i nominativi dei RLST, il loro recapito e le rispettive aree territoriali di competenza all’OPRA, agli OPTA e, per il loro tramite alle Associazioni datoriali.
Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, l’OPRA provvederà a comunicare, come da allegato 2, i nominativi dei RLST a ciascuna azienda, che ne darà comunicazione ai lavoratori, all’Inail e agli Organi di vigilanza territorialmente competenti.
In presenza dei rappresentanti per la sicurezza territoriale, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro in materia di informazione e consultazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) dell’art. 50 d.lgs. 81/2008 e smi, sono comunicate all’OPRA secondo il fac-simile d’allegato 3/A.
Le linee d’indirizzo, gli obiettivi e il programma dì attività sia svolgere nella aree provinciali saranno definiti dall’OPRA in accordo con gli OPTA e nell’ambito di suddetto indirizzo, i RLST programmeranno, all’inizio di ogni anno solare, le attività dandone tempestiva comunicazione.
I RLST, periodicamente e comunque entro la fine di ogni anno solare, svolgeranno una relazione all’OPRA sull’attività svolta.
L’accesso in azienda (art. 50 comma 1, lettera a) d.lgs. 81/2008 e smi) dei RLST, anche al di fuori della programmazione periodica, è disciplinato secondo le procedure di cui all’allegato 3.
L’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 50, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/2008, potrà avvenire alla presenza della Associazione datoriale cui l’impresa aderisce o alla quale conferisce mandato.
Le informazioni riguardami le imprese aderenti al sistema della bilateralità, la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione nonché, quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, alle macchine e agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali oltre ai risultati finali delle valutazioni del rischio, sono trasmesse alle sedi dell’organismo paritetico territoriale (OPTA), secondo le schede e le modalità previste dai regolamenti OPRA in accorda con OPNA e nei rispetto delle previsioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008.
Le OO.SS. firmatarie del presente accordo sono impegnate affinché i RLST acquisiscano, attraverso la formazione promossa e finanziata dal sistema della bilateralità, le competenze necessarie per l’espletamento del proprio ruolo.

Rappresentarne dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS).
Nelle Imprese che occupano più di 15 dipendenti è costituita la rappresentanza per la sicurezza aziendale, che di norma è eletto dai lavoratori o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali,
In tali imprese qualora i lavoratori non eleggessero il RLS al loro interno, secondo le modalità del presente accordo, le funzioni sono attribuite ai RLST.
Il datore di lavoro informerà i lavoratori mediante comunicato di cui all’allegato 4, anche a mezzo affissione in bacheca, del diritto di eleggere il RLS e delle funzioni dello stesso. Il fac-simile sarà inviato a tutte le imprese interessate entro 60 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo.
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non possono subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria funzione e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali aziendali.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Sarà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori e possono essere eletti i lavoratori non in prova, che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva.
Non sono eleggibili come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, né elettori, i soci di Società, gli associati in partecipazione e i collaboratori famigliari.
La durata del mandato del RLS è di tre anni e può essere riconfermato alla scadenza mediante specifica elezione e comunque secondo quanto previsto dai CCNL.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, che, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni di cui all’allegato 5, che sarà trasmesso al datore di lavoro
Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica il nominativo del lavoratore eletto all’OPTA, utilizzando il modello di cui all’allegato 6.
Il datore di lavoro è obbligato, altresì, a comunicare, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.lgs. 81/2008 e smi, il nominativa dei RLS.
Per l’espletamento del ruolo previsto dall’art. 50 del D.lgs. 81/2008 e smi, fatto salvo la diversa previsione dei CCNL, al rappresentante per la sicurezza sono riconosciuti permessi retributivi pari a 40 ore annue.
Sono imputate a tale monte-ore le ore autorizzate per l’espletamento degli adempimenti previsti all’art. 50, comma 1, lettera a), h), m) e o):
- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- h) promuove l’elaborazione, individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
- o) può fare ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Sono, inoltre, imputate a tale monte-ore le attività inerenti funzioni svolte ai di fuori della azienda; l‘utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, farti salvi i casi di forza maggiore, tenendo, anche, conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo dell’impresa. Il predetto monte-ore assorbe sino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati.
In applicazione dell’art. 50, comma 1, lettere e) e f) del D.lgs, 81/2008 e smi, al Rappresentante verranno fornite le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, le informazioni di tutti gli infortuni e le malattie professionali.
Il RLS riceve, su richiesta, copia del documento di valutazione dei rischi e ove previsto del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e ogni sua modificazione (il Duvri, cioè, il Documento Unico di Valutazione dei rischi d’impresa, è riferito ai contratti d’appalto o d’opera stipulati dall’azienda).
All’atto del ricevimento dei documenti, il RLS rilascia dichiarazione firmata e datata per avvenuta consegna.
Il RLS ha, inoltre, diritto ad accedere ai dati riguardanti i costi delle misure adottate per eliminare ovvero ridurre al minimo i rischi che si riferiscono alla salute e alla sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni, che dovranno essere specificatamente indicati nel Duvri. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nei rispetto del segreto industriate.
Le consultazioni del RLS si devono svolgere in modo da garantire la loro effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, per tanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il RLS è tenuto ad opporre la propria firma sul verbale di consultazione elusivamente a conferma della avvenuta consegna, con la facoltà di riportare eventuali sue osservazioni e proposte.
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 81/2008 e smi si svolgeranno riunioni periodiche, che saranno convocate con almeno 5 gg. lavorativi di preavviso, con un ordine del giorno scritto:
- Nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti, almeno una volta all’anno, direttamente dal datore di lavoro;
- Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, è facoltà dei RLS richiedere la convocazione di tale riunione.
Delle predette riunioni sarà redatto verbale. 

Organismi paritetici
In attuazione degli artt. 2, comma 1 lett. e), 37, 51 e 52 del D.lgs [81/2008] e smi, è costituita una rete di Organismi paritetici per lo svolgimento di compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Gli Organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro a livello regionale sono così articolati:
- Organismo Paritetico Regionale Artigianato - OPRA
- Organismi Paritetici Territoriali Artigianato - OPTA.

Organismo Paritetico Regionale Artigianato (OPRA): natura giuridica, ruolo, compiti e funzioni.
Il Comitato Paritetico Regionale per l’Artigianato (CPRA) costituito dagli accordi del 13 gennaio 1997, è ridefinito in base all’Accordo nazionale del 13 settembre 2011 in Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato (OPRA),
Con il presente accordo le Parti sociali regionali costituiscono l’OPRA quale Associazione non riconosciuta, ai sensi degli art. 36, 37 e 38 del Capo 3°, titolo 2°, Libro primo del Codice Civile, il cui statuto sarà definito entro sei mesi dalla sottoscrizione dei presente accordo.
In via transitoria e sino a quando non sarà definito lo Statuto dell’OPRA, le funzioni del costituendo Organismo, saranno svolte dal CPRA, secondo le previsioni del presente accordo.
L’OPRA opererà in regime di convenzione con l’EBAP, che sarà definita entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo.
L’EBAP in relazione alla quota del punto b) della delibera del comitato esecutivo dell’EBNA del 12-5-2010 terrà una specifica contabilità e fornirà all’OPRA i dati inerenti l’andamento dei versamenti delle imprese aderenti al sistema della bilateralità in merito alla sicurezza.
L’OPRA costituisce istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.lgs. 81/2008 e smi.
L’OPRA è prima istanza di riferimento, in caso di mancata costituzione degli OPTA, per dirimere eventuali controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.
L’OPRA svolge funzioni di:
- Promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, di programmazione delle attività formative, di raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici e di sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
- Promozione attraverso la collaborazione con le istituzioni e gli Enti locali, della realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro anche, individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione;
- Monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza in ambito regionale. Promozione, coordinamento della rete degli Organismi paritetici territoriali e supporto all’attività degli RLST.
L’OPRA predisporrà, di concerto con gli OPTA, il programma annuale di lavoro e di attività a sopporto delle imprese e dei lavoratori incentrato sui rischi generali e specifici inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’OPRA riceve dall’EBAP tutti i dati che si riferiscono alle aziende e al numero dei lavoratori aderenti al sistema suddivisi per territorio provinciale.
L’OPRA provvede alla comunicazione, le cui modalità saranno definite dal medesimo organismo, dei nominativi dei RLST ed eventuali variazioni alle aziende, all’INAIL, all’Organo di vigilanza e all’OPNA.
Per lo svolgimento delle funzioni di supporto alle attività dei RIST, l’OPRA predispone di concerto all’EBAP il sistema informativo regionale, contenente:
- I dati relativi a tutte le aziende (sia quelle con più e, sia quelle con meno di 15 dipendenti) aderenti al sistema della bilateralità;
- Le informazioni che le aziende, per adempiere agli obblighi di informazioni e consultazione previsti dall’art. 48 del D.lgs. 81/2008 e smi, devono inviare ai RLST, inerenti anche alle valutazioni dei rischi e le misure di prevenzione relative, sulla base di una scheda predisposta dall’OPNA.

Organismo Paritetico Territoriale Artigiano (OPTA): ruolo, compiti e funzioni
La costituzione degli Opta, fermo restando eventuali diverse aggregazioni territoriali, è individuata a livello provinciale. Qualora l’OPRA accerti il mancato funzionamento dell’OPTA, le relative funzioni vengono svolte dall’OPRA stessa.
L’OPTA è costituito da 8 compartenti di cui 4 in rappresentanza delle OO.AA. e 4 in rappresentanza delle OO.SS., che restano in carica tre anni. È fatta salva la possibilità di ogni singola Organizzazione di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in qualsiasi momento.
Per ciascun componente effettivo è nominato un componente supplente.
Nell’ambito dell’OPTA sono nominati due coordinatori di cui uno in rappresentanza delle OO.AA. ed uno in rappresentanza delle OO.SS., che restano in carica 3 anni.
Le decisioni dell’OPTA sono assunte a maggioranza qualifica dei 2/3 dei componenti.
Gli OPTA sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, di informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La composizione delle controversie si svolgerà secondo la procedura di cui all’allegato 4 utilizzando la modulistica all’uopo prevista (Allegati 4/A e 4/B).
Gli OPTA sono altresì prima istanza per la risoluzione di eventuali controversie insorte sugli interventi programmati per l’accesso in azienda dei RLST. 
L’OPTA è sede sia, dell’adempimento degli obblighi d’informazione e di consultazione dei RLST a carico del datore di lavoro, previsti dall’art. 50 del D.lgs 81/2008 e smi, sia, di svolgimento della riunione periodica di cui all’art. 35, comma 4 del citato decreto legislativo.
L’OPTA riceve e trasmette al RLST la comunicazione delle aziende, redatta secondo fac-simile allegato 3/A, dei nominativi dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti al servizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.
Gli OPTA partecipano alla definizione e attuano le azioni a supporto delle imprese, individuate nei piani annuali dell’OPRA.
Gli OPTA trasmettono annualmente i dati di pertinenza territoriale agli OPRA ai fini della relazione sull’attività svolta nei confronti dell’OPNA.
Gli OPTA collaborano alla raccolta e diffusione delle informazioni in materia di salute e sicurezza nell’ambito del sistema della bilateralità, rendendo disponibili i dati provinciali, i progetti e le buone prassi e partecipano, anche, mediante l’OPRA, alle attività di Osservatorio sugli infortuni, sugli infortuni mortali e gravi e sulle malattie professionali, promosse dall’OPNA.
Gli OPTA favoriscono l’individuazione della domanda proveniente dalle imprese aderenti al sistema della bilateralità, promuovono la collaborazione con l’OPRA, la definizione dell’offerta formativa, coerente con le priorità individuate nei piani annuali d’attività e partecipano alle specifiche attività di formazione promosse dall’OPRA.

Risorse
Le risorse finanziarie per garantire le attività agli Organismi e ai RLST previsti dal presente accordo sono definiti da:
- Atto d’indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 e dalla delibera del Comitato Esecutivo dell’EBNA del 12 maggio 2010;
- Convenzione EBAP e EBNA;
- Accordi regionali sottoscritti dalle Parti.
Le risorse raccolte dall’EBNA, al netto delle sole spese di esazione pro quota, previste dalla convenzione sottoscritta da EBNA e INPS del 2 febbraio, vanno trasferite in maniera automatica, con cadenze mensili, sul conto corrente di pertinenza indicato da EBAP.
Tali risorse saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi a livello regionale.

Formazione.
La formazione e l’aggiornamento dei lavoratori e dei loro rappresentanti, prevista dall’art. 37, comma 12 del D.lgs. 81/2008 e smi e dall’accordo Stato-Regioni e Province autonome, del 21 dicembre 2011 (pubblicato in G.U. l’11 gennaio 2012), avverrà in collaborazione con l’OPRA nei rispetto della normativa in materia.
L’OPRA entro 30 gg., dalla stipula del presente accordo, costituirà una Commissione tecnica, di valutazione e di supporto ai pian formativi pervenuti dalle aziende, composta da esperti in materia di sicurezza e di formazione professionale.
I componenti della commissione sono incompatibili con tutte le cariche degli Organismi paritetici previsti dal presente accordo nonché, con la carica di RLST e RLS
La richiesta di collaborazione deve avvenire mediante i moduli di cui agli allegati 8/A e 8/B.
Tutta la modulistica
Bari, 19 luglio 2012

Allegati
Allegato 1

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – Cgil-Cisl-Uil

Provincia BAT
Nome e Cognome
Provincia di Bari
Nome e Cognome
Provincia di Brindisi
Nome e Cognome
Bacino di Foggia
Nome e Cognome
Provincia di Lecce
Nome e Cognome
Provincia di Taranto
Nome e Cognome

Ciascun RLST disporrà di un mandato unitario conferito da Cgil-Cisl-Uil e avrà competenza esclusiva rispetto alle aziende che operano nel territorio attribuito.
Ciascun RLST disporrà di u tesserino di riconoscimento riportante i seguenti dati:
- Logo OPRA-EBAP,
- OPTA di riferimento,
- Dicitura “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale”;
- Nome e Cognome;
- Fotografia.


Allegato 2

Informazione obbligatoria da affiggere in bacheca o consegnare ai lavoratori.

COMUNICATO PER I LAVORATORI
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ACCORDO NAZIONALE DEL 13/9 2011 E ACCORDO REGIONALE DEL ____
TRA
CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI E CGIL, CISL, UIL.

Il Decreto legislativo 81/2008 e smi, l’Accordo nazionale del 13 settembre 2011 e l’Accordo regionale del .................. confermano l’istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS e RLST) sono definite dall’art. 50 del DLgs. 81/2008 e smi.
Per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS e RLST, gli artt. 37 comma 1, e 48 del DLgs. 81/2008 prevedono un’obbligatoria e specifica formazione in materia di salute e sicurezza.

IMPRESE SINO A 15 LAVORATORI.

Nelle imprese che occupano sino a 15 lavoratori è istituita la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) nell’ambito territoriale o produttivo.
Le Parti firmatarie del presente accordo confermano che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese dei comparto dell’artigianato.
Il mandato dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale dura in carica 3 anni.
In forza del presente Accordo regionale, nell’ambito di ciascun bacino è stata formalizzata da parte delle OO.SS. firmatari il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) come di seguito indicato:
Bacino di ……………….
Cognome e Nome……………………………..
e-mail …………………………………………
Tel. …………………………………………….

PER LE IMPRESE CON PIÙ DI 15 LAVORATORI


Nelle imprese che occupano oltre 15 dipendenti il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali e comunque secondo quanto previsto dai CCNL. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori dell’impresa al loro interno.
Le imprese comunicheranno all’OPTA il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) entro 30 gg. dall’elezione o dalla designazione.
Il mandalo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ha durata triennale e può essere riconfermato alla scadenza e comunque secondo quanto previsto dai CCNL.
Qualora non sta stato eletto o designato il RLS aziendale, opererà il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale.


Allegato 3

PROCEDURA DI CONSULTAZONE ED INFORMAZIONE DEL RLST.

RAPPRESENTANTE TERRITORIALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)
Gli obblighi di consultazione ed informazione dei Rappresentanti per la Sicurezza Territoriale, previsti dal DLgs 81/2008 e SMI, sono assolti da parte delle imprese, così come previsto dagli Accordi vagenti e secondo le procedure di seguito definite:

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO.
L’esercizio di tale attribuzione può avvenite alla presenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o conferisce mandato.
Il RLST deve comunicare, di volta in volta, per iscritto alla/e Associazione/i datoriali e alle aziende che saranno interessate alla visita.
Il Rappresentante dell’Associazione e/o l’azienda dovrà confermare la propria disponibilità entro 6 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. Trascorso inutilmente detto periodo il RLST procederà alla visita.
Il termine su stabilito non opera nei casi previsti dall’art. 48 comma 4 del DLgs 81/2008 e smi che a tal proposito recita: “Il termine di preavviso non opera in casa di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’Organismo Paritetico”.
Le procedure sopra previste avverranno attraverso specifico programma informatico.

CONSULTAZIONE DEL RLST.
Gli obblighi d’informazione e di consultazione dei RLST previsti dall’art. 50 del DLgs. 81/2008 e smi a carico del datore di lavoro saranno assolti presso l’OPTA.


Allegato3/A

Spett.le OPRA
...........................................
...........................................

Oggetto: Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 comma 1 lettere b), c), d) del DLgs 81/2008

Il sottoscritto …………………………………….......................................................…………………… datore di lavoro
della ditta ………………………..................................…………………………………………………………. con sede
in ………............................……………………….. via ………...................................……………………. n° …………
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 comma 1 lettere b), c), d), del DLgs 81/2008 e smi e dell’Accordo regionale del ………………………………………………

Comunica

Che, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSSP) designato ai sensi dell’art. 17 comma l lettera b) dei DLgs. 81/2008 e smi è;
0 Il datore di lavoro stesso (art. 34 comma l DLgs 81/2008 e smi)
0 Il sig. / dott. / ing. ………………………………………...................................................................…………………..
0 interno all’azienda                                     0 esterno all’azienda
0 Il medico competente è il dott./ssa ……………………………………….
0 Gli addetti alla gestione delle emergenze (Antincendio/Primo soccorso/Evacuazione) sono: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comunica, inoltre, di aver valutato TUTTI I RISCHI presenti in azienda e che, all’esito della valutazione, ha provveduto a redigere il documento previsto dall’art. 17 comma 1 lettera a) del DLgs 81/2008 e smi di cui il RLS/RLST può prendere visione secondo le modalità del citato Decreto e dall’accordo regionale del………………

Distinti saluti. 

......................................................
firma

………………. lì…………………


Allegato 4

Informazione obbligatoria da affiggere in bacheca o consegnare ai lavoratori.

COMUNICATO PER I LAVORATORI DEL COMPARTO ARTIGIANO
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ACCORDO NAZIONALE DEL 13/09/2011 E ACCORDO REGIONALE DEL…
TRA
CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI E CGIL, CISL, UIL


Il DLgs 81 del 9 aprile 2008 e smi, l’Accordo nazionale del 13 settembre 2011 e l’Accordo Regionale del …..…… confermano l’istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Le attribuzioni conferite al Rappresentarne dei Lavoratori per la Sicurezza (RIST e RLS), sono quelle definite dall’art. 50 del DLgs 81/2008 e smi.

Per i rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST e RLS) l’articolo 37 e 48 comma 7 del DLgs 81/2008 prevedono un’obbligatoria e specifica formazione in materia di salute e sicurezza.

PER AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI

Nelle imprese che occupano più di 15 dipendenti l’articolo 47 comma 4 del DLgs 81/2008 prevede che, il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali; in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno

In tal caso l’elezione sarà svolta entro il……………….

Il mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza ha durata triennale e può essere riconfermato alla scadenza e comunque secondo le previsione dei CCNL.

Le aziende comunicheranno all’OPTA il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza aziendale eletto.

MODALITÀ DI ELEZIONE
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola.

Possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova e assunti con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva.

Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima dell’elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a conclusione dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni

Il verbale è trasmesso al datore di lavoro, il quale comunicherà il lavoratore eletto all’OPTA.


Allegato 5

A) Scheda di votazione per l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 comma 3 del DLgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni esprimo il voto per il sig........... .............................................................................................................................…..


B) Verbale di avvenuta elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.
Elezione avvenuta in data ……………………….................................................

Lavoratori aventi diritto di voto

n. ………………

Lavoratori votanti

n. ………………

Schede nulle

n. ………………

Schede bianche

n. ………………

Hanno ottenuto voti:

 

…………………………………..

n. ………………

………………………………….. n. ………………

…………………………………..

n. ………………


In relazione ai risultati sopra riferiti è stato/a eletto/a quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza il sig.:
_________________________________________

Il Segretario di Seggio
.................……………………….

Data …………………………………………….


Allegato 6
Comunicazione, a cura dell’impresa, all’OPRA del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno.

Spett.le OPRA
………………………………
………………………………

Oggetto: Comunicazione nominativo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il sottoscritto …………………………… titolare/rappresentante legale della Ditta ……………..........................................................……. con sede in …………………………........................................................….,
via ………………………………………., n. ………………………………

COMUNICA

Che a seguito dell’elezione avvenuta in data ………………….da parte dei lavoratori, è stato eletto RLS, il/la sig./ra ………………………………….

Ai sensi dell’art. 23 del Dlgs. 196/2003, si esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione e diffusione dei dati personali contenuti nella presente comunicazione. Si dichiara di aver ricevuto per iscritto l’informativa di cui all’art. 13 del DLgs 196/2003.

Distinti saluti
…………….lì, ………….


Firma del RLS Aziendale                                                     Firma del Titolare/Legale Rappresentante dell’Azienda
……………………………….                                                …………………………………………………


Allegato 7
PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1) In caso di controversie in merito all’applicazione dei diritti di rappresentanza, d’informazione e formazione, il Datore di lavoro e/o suo delegato e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza o il RLST, sono impegnati ad esperire un primo tentativo di composizione del contenzioso presso l‘OPTA, laddove in sede aziendale non sia stato possibile trovare una soluzione.
La parie ricorrente dovrà inviare specifica comunicazione (allegato 7/A) all’QPTA e alla controparte.
2) L’OPTA espleterà gli incontri tesi alla definizione della controversia entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta
3) le Parti interessate dovranno confermare la disponibilità all’incontro entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione; qualora una delle Parti non aderisca entro i termini previsti, il tentativo di conciliazione decadrà.
4) L’incontro potrà originare una soluzione concordata tra le Parti, che sarà verbalizzata dall’OPTA attraverso l’allegato 7/B.
5) Qualora non si addivenisse alla bonaria composizione della controversia, l’OPTA invierà all’OPRA, in qualità di secondo livello di conciliazione, la comunicazione di mancata conciliazione.
6) In ipotesi che, la controversia origini un dissidio nell’ambito dello stesso OPTA, una delle Parti in seno all’Organismo potrà coinvolgere l’OPRA per ricercare una mediazione, da espletarsi entra 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

PROBLEMATICHE D’INTERESSE GENERALE
L’OPTA potrà avvalersi dell’OPRA per la definizione di problematiche di interesse generale caratterizzate da incertezze tecnico-interpretative.


Allegato 7/A


Spett.le OPTA .....................

.............................
.............................

Spett.le ...............................
.............................
.............................


Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................
in qualità di ....................................................................................................................................................................

CHIEDE


A codesto Spett.le OPTA l‘espletamento del tentativo di conciliazione del contenzioso emerso nei confronti di ……………………………….

MOTIVAZIONI:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Distinti saluti

………… lì ………………….                                                  ………………………………..


Allegato 7/B

VERBALE D’AVVENUTA COMPOSIZIONE DEL CONTENZIOSO

Il giorno……………………………….. c/o l’OPTA di …………………………………, si sono riuniti i sigg. ………………………………………………….. che hanno composto il contenzioso comunicato il ………………………………………….

SULLA BASE DELLE SEGUENTI MOTIVAZIONI
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Le Parti
………….............
…………….........
…………….........

Il Verbalizzante
…………………………..


Allegato 8

MODELLO PER LA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE

Spett le OPRA-PUGLIA
C/o ENTE BILATERALE ARTIGIANATO PUGLIESE
Via G. Bozzi, 51 - 70121 Bari

Oggetto: Richiesta di collaborazione.

INFORMAZIONI GENERALI


Il sottoscritto ………………………………Titolare/Legale rappresentarne C.f. ………..............……….
PARTITA IVA …………......………. Posizione INPS/matricola………………………………………..
c.s.c. …………………..………….. con sede in via/piazza ………………………….n. ……………….
CAP…………..……….. Città ………............…… Provincia………. Telefono………..............……….
Fax……………..E-mail………………………………………..esercente attività di…………..………
………………............ CCNL applicato……………………… n dipendenti……………..............………
assistito da……………………..........................……con sede in via/piazza ………………….………..
Telefono………………………….. Fax………………………….. E-mail ……………......……………

Con la presente fa richiesta di collaborazione così come previsto dall’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del DLgs 81 del 9 aprile 2008 e smi.