Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 aprile 2014, n. 8898 - Infortunio mortale e responsabilità






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 13654/2012 proposto da:
CARBOSULCIS S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLONIO 18, presso lo studio dell'avvocato FREDIANI MARCELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato DORE' Giovanni, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A. ASSITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), e per essa la propria mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. C.F. (OMISSIS), e per essa la propria mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A. C.F. (OMISSIS), tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato VINCENTI Marco, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato ROSSI ANDREA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
AGENZIA GENERALE DI ORISTANO DI INA ASSITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
SYNDIAL S.P.A.;
- intimata -
Nonchè da:
SYNDIAL S.P.A. C.F. (OMISSIS), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'ENI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLONIO 18, presso lo studio dell'avvocato FREDIANI MARCELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato DORE' CARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato ROSSI ANDREA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
CARBOSULCIS S.P.A. C.F. (OMISSIS), ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., AGENZIA GENERALE DI ORISTANO di ASSITALIA S.P.A., - I.N.A. ASSITALIA S.P.A. ;
- intimati -
avverso la sentenza n. 670/2011 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, emessa il 14/12/2011 R.G.N. 687/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito l'Avvocato DORE' GIOVANNI;
udito l'Avvocato TORRE BETTINO per delega ROSSI ANDREA (INAIL);
udito l'Avvocato VINCENTI MARCO (INA ASSITALIA);
udito l'Avvocato MAGNANTI CLAUDIO per delega TARTAGLIA PAOLO (ASSITALIA);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.



Fatto


1. La Corte d'Appello di Cagliari, con la sentenza n. 670 del 2011, pronunciando sull'impugnazione proposta dalla società Carbosulcis spa, nei confronti dell'INAIL, della società Assicurazioni generali spa, dell'Agenzia generale di Oristano di Assitalia spa, e della società Syndal spa, incorporante della società Enirisorse spa, nonchè sull'appello incidentale proposto dalla società Assitalia spa - Le assicurazioni d'Italia, rigettava l'appello principale e accoglieva l'appello incidentale, dichiarando inammissibile la chiamata in causa della spa Assitalia - Le assicurazioni d'Italia, da parte della società Enirisorse spa.

2. Con ricorso al Pretore di Cagliari, l'INAIL aveva adito, in via di regresso, T.U. n. 1124 del 1965, ex art. 118, la società Carbosulcis spa.

L'Istituto esponeva che in data 12 dicembre 1985 l'operaio L. L., dipendente della spa Carbosulcis spa, durante il turno di notte, all'interno della miniera di (OMISSIS), ove si trovava per lavori preparatori di consolidamento della base di un fornello alto 46 metri per la messa in opera di cilindri di lamiera metallica, mentre era intento a ispezionare con il capo squadra P. S. un binario di appoggio di una trave di sostegno al primo cilindro mal posizionato, stando all'interno di una benna di una pala meccanica, sotto la protezione di una struttura di legno (palchetto), era stato investito da materiale roccioso staccatosi dalla parete del fornello e, in seguito a ciò, era deceduto per le ferite riportate.

L'INAIL sosteneva che l'incidente era stato determinato dall'errata valutazione delle masse che potevano staccarsi dalle pareti del fornello e dalla predisposizione di un palchetto di protezione non abbastanza solido, con responsabilità della società Carbosulcis spa per la violazione del D.P.R. n. 125 del 1989, art. 148, sull'obbligo di armare e rivestire tempestivamente solidamente ogni scavo quando la natura delle rocce lo consenta, nonchè del generale obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c..

La società Carbosulcis spa veniva autorizzata a chiamare in giudizio la società Assitalia spa, con cui aveva stipulato contratto di assicurazione, nonchè la società Enirisorse spa, che rispetto alla società Carbosulcis spa aveva assunto ogni onere di gestione, di qualunque natura, riferibile al periodo antecedente al 1 febbraio 1996.

La chiamata in causa dell'Assicurazione veniva effettuata per il tramite dell'Agenzia generale di Oristano.

La società Enirisorse spa, costituitasi con deposito di memoria all'udienza dell'11 luglio 1997 chiedeva di chiamare in causa la spa Asssitalia, che si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione della spa Enirisorse ad agire nei propri confronti e la prescrizione del diritto.

Il Tribunale accoglieva la domanda dell'INAIL nei confronti della società Carbosulcis spa e la domanda di garanzia proposta da quest'ultima nei confronti della società Enirisorse spa, e rigettava la domanda proposta dalla società Carbosulcis spa nei confronti di Assitalia spa e dell'Agenzia generale di Oristano.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la società Carbosulcis spa, nei confronti di INAIL, Assicurazioni generali spa, cessionaria del ramo di azienda di Assitalia - Le assicurazioni d'Italia spa, Agenzia generale di Oristano di Assitalia spa, INA Assitalia spa, Syndial spa, subentrata ad Enirisorse spa.

La ricorrente ha prospettato quattro motivi di ricorso.

4. Resistono con controricorso INAIL, INA Assitalia spa,Assicurazioni generali spa, Agenzia generale di Oristano di INA Assitalia spa.

5. La società Syndial spa ha proposto ricorso incidentale adesivo al ricorso principale della società Carbosulcis spa, articolato in quattro motivi.

6. Resiste l'INAIL con controricorso al ricorso incidentale.

7.In prossimità dell'udienza pubblica l'Agenzia generale di Oristano di INA Assitalia ha depositato memoria.

Diritto

 

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei giudizi, in quanto aventi ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta violazione D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, del D.P.R. n. 128 del 1959, art. 148, dell'art. 2087 c.c., dell'art. 41 c.p., dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 194 c.p.c., art. 90 disp. att. c.p.c., dell'art. 111 Cost..

Omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

La ricorrente censura la statuizione della sentenza d'appello che ha ritenuto la responsabilità della stessa in ordine all'incidente mortale per cui è causa, in ragione delle risultanze delle CTU effettuate nel primo e nel secondo grado di giudizio.

La Corte d'Appello aveva disatteso il verbale di constatazione di infortunio redatto dal Corpo delle miniere, organo tecnico di polizia mineraria specializzato, che aveva concluso nel senso che non sembrava che l'infortunio potesse essere ascritto a chiara e precise responsabilità di qualcuno, ma che lo stesso era dovuto a tragica fatalità.

Non aveva tenuto conto dei testi escussi che avevano negato che le maestranze coinvolte nell'incidente de quo fossero a conoscenza che in precedenza si fossero verificati nel fornello in questione distacchi di materiale, sia pure di lieve entità.

Il CTU del primo grado di giudizio aveva rassegnato conclusioni, a notevole distanza di tempo dal sinistro, nel senso della prevedibilità dell'evento e dell'inadeguatezza della protezione, senza, come esposto da essa ricorrente in grado di appello, alcuni dati rilevanti, sia in ordine alla meccanica dell'incidente, sia mancando la disponibilità della colonna stratigrafica nel fornello nel corso dello scavo.

Inoltre, si sarebbe verificato vizio della sentenza per avere il CTU compiuto accertamenti senza darne avviso alle parti nei modi e forme previsti.

Con riguardo a specifici punti della motivazione della sentenza della Corte d'Appello, la ricorrente esponeva:

che il CTU aveva qualificato i frammenti rocciosi del fornello in cui si era verificato l'incidente senza aver mai esaminato lo stato dei luoghi, per cui la relativa affermazione della Corte d'Appello era apodittica;

che il richiamo agli studi Progetto CECA 7120-AB/401 era effettuato in modo contraddittorio;

che le considerazioni circa l'inidoneità del palchetto si basavano sulle indicazioni offerte dal CTU proprio in ragione del distacco che determinava l'infortunio, ma il palchetto era stato realizzato in modo adeguato tenuto conto della prassi corrente e dell'esperienza maturata dai tecnici della società.

Dunque, l'infortunio avrebbe dovuto essere ascritto ad una fatalità, tenuto conto, tra l'altro che il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, prevede come regola l'esenzione di responsabilità del datore di lavoro e solo come eccezione, la responsabilità dello stesso, nè nel caso di specie sussisteva la prova della colpa del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c..

2. Analogo primo motivo di impugnazione, di violazione di legge e vizio di motivazione, sia pure non sovrapponibile, è stato proposto dalla ricorrente incidentale.

La Syndal, in particolare, censura la sentenza della Corte d'Appello in quanto basata su CTU che si fondava su atti, testimoni ed elementi acquisiti in causa, in violazione delle norme sul contraddittorio, come si rilevava dai verbali dei sopralluoghi, su mere congetture teoriche, senza esaminare lo stato dei luoghi.

3. I suddetti motivi, in ragione della loro connessione devono essere trattati congiuntamente. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

Va preliminarmente osservato che generico e non supportato da riferimenti specifici è il profilo della doglianza in esame, proposto da entrambe le ricorrenti, relativo all'inosservanza degli avvisi alle parti da parte del CTU (atteso, altresì che la Corte d'Appello dava atto dei rilievi critici dei CT di parte e proprio secondo quanto dedotto dalla Syndal spa, i CTU, durante gli accessi, rispetto ai quali è garantito il contraddittorio, acquisivano elementi riconducibili al mandato del giudice).

Analogamente, generico e privo del requisito dell'autosufficienza è il riferimento alla mancato rilievo attribuito alle prove per testi, atteso che la ricorrente Carbosulcis spa, per l'illustrazione del contenuto di tale profilo di censura, rinvia a successivo punto del ricorso in cui riporta brani del ricorso in appello, senza alcuna considerazione circa la sussistenza della rilevanza della prova per testi in questione rispetto alle motivazioni della Corte d'Appello.

La Corte d'Appello, nell'assumere la statuizione impugnata della sussistenza della responsabilità della società Carbosulcis spa, prendeva in esame le doglianze della stessa relative al non potersi ritenere prevedibile il distacco di massi di gradi dimensioni sulla base delle cognizioni tecniche e probabilistiche dell'epoca dei fatti, e all'adeguatezza del palchetto di protezione in ragione di quanto sin'allora si era verificato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 cod. civ., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonchè tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato. Anche tale responsabilità datoriale non è, peraltro, configurabile ove il nesso causale tra l'uso di una sostanza e la patologia professionale non fosse configurabile allo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, sicchè non poteva essere prospettata l'adozione di adeguate misure precauzionali (Cass., n. 20142 del 2010);

in materia di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poichè la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza (Cass., n. 27127 del 2013).

In primo luogo, la Corte d'Appello ha preso in considerazione il rapporto del Corpo di polizia mineraria di cui riporta le conclusioni, che sono richiamate anche dagli odierni ricorrenti.

Tuttavia, allo stesso non viene attribuito rilievo dirimente, con congrua motivazione, atteso che in detto rapporto si poneva l'interrogativo se, considerata la conoscenza e la natura del comportamento delle rocce, era prevedibile l'eventualità di un distacco pari a quello che si era verificato, affermandosi che non si poteva dare risposta in mancanza di precisi ed univoci elementi tecnici di controprova da porre come fondamento alla formulazione di un giudizio conclusivo.

Dunque, la Corte d'Appello dava atto che in primo grado era stata disposta CTU, e la rinnovava in appello.

La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass., n. 6155 del 2009).

Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinchè i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in affermazioni illogiche e scientificamente errate, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato da esaminare al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (cfr., Cass., n. 7341 del 2004).

Nella specie, le risultanze delle CTU, come fatte proprie dai giudici del merito, in termini di ragionevole prevedibilità del verificarsi dell'infortunio e dunque dell'obbligo di predisporre, da parte del datore di lavoro adeguate misure antinfortunistiche, non sono incise dalle doglianze delle ricorrenti, che concludono, assumendo la fatalità dell'evento, per una generica imprevedibilità dello stesso, prospettando un quadro tecnico indefinito, con riguardo, va rilevato, ad uno specifico ambiente di lavoro, miniera, in cui la conoscenza del materiale che costituisce lo stesso, assume un rilievo centrale per l'organizzazione del lavoro ed è presupposto indefettibile per l'adozione delle relative doverose misure di sicurezza, tanto che il D.P.R. n. 128 del 1959, art. 148, stabilisce:

"Le mine a fornello, quelle a galleria ed anche quelle cilindriche che per dimensioni, disposizione e importanza della carica sono in grado di produrre varate, cioè distaccare una considerevole quantità di roccia non circoscritta da lavori preparatori destinati a regolare la azione delle mine e lo scarico dei materiali, non possono essere effettuate senza autorizzazione del prefetto il quale, sentito l'ingegnere capo, prescrive di volta in volta in via definitiva le opportune cautele".

La Corte d'Appello rilevava come il CTU avesse accertato che il fornello era stato realizzato all'interno di un ammasso roccioso conosciuto come "produttivo", costituito da una serie di alternanze di stratificazioni roccioso di spessori molto variabili più o meno fratturate e ben noto ai tecnici della Carbosulcis che lo avevano assegnato alla classe ammasso 4 della classificazione Beniawski (metodo RMR9) con tempi di auto sostegno brevi e pericolo di rottura per cunei dovuta a detensionamento e ai rapporti geometrici tra i vari sistemi di fatturazione.

Pertanto, era ragionevolmente prevedibile, in siffatto ambiente geotecnico, il distacco di materiale dalla parete del fornello di una quantità di materiale come quella in realtà verificatasi, e la precedente caduta di materiale, seppur minuto, avvertita dalle maestranze, avrebbe dovuto mettere tutti in allarme rendendo doveroso realizzare una struttura idonea a proteggere i lavoratori all'interno del fornello diversa dal palchetto utilizzato del tutto inadeguato a sopportare la caduta dall'alto di masse anche di modesta entità dell'ordine di 50-100 Kg.

La Corte d'Appello, condivideva, dunque, le conclusioni della CTU espletata in grado di appello, sovrapponibili a quelle del CTU di primo grado, da condividere a preferenza dei rilievi critici dei consulenti di parte.

Nè, è contraddittoria la valutazione dello studio CECA in quanto, come si rilevava, il dato su ampia scala (ammassi dell'ordine di centinaia di migliaia di metri cubi) della possibilità del verificarsi di effetti franosi di un certo livello in tempi lunghi dell'ordine di mesi, non era riferibile al caso di specie.

Il lavoratore entrava all'interno del fornello per eseguire un controllo con la protezione del palchetto realizzato in legno per la caduta dall'alto di materiale minuto e quindi non idoneo ad assorbire urti di materiale di una certa quantità.

La Corte d'Appello, quindi, con congrua motivazione, che fa corretta applicazione dei principi sopra richiamati, ha ritenuto che il distacco di materiale era ragionevolmente prevedibile anche perchè il distacco di materiale di piccola entità verificatosi nei giorni precedenti segnalava la perdita di coesione dell'ammasso roccioso instabile destinata ad aggravarsi con il passare del tempo.

Del resto la Corte d'Appello riferisce che era stata allegata la circostanza che era in costruzione nell'officina meccanica una protezione metallica idonea sopportare distacchi di materiale di una certa entità dalle pareti del fornello da utilizzare durante i lavori di armatura all'interno del fornello e che nelle more era stata utilizzata una protezione provvisoria in legno.

Peraltro, il tempo trascorso tra le CTU e l'infortunio non esclude, a priori, che le stesse possano offrire, come nel caso di specie, al giudice quelle cognizioni tecniche rimesse alla valutazione dello stesso, ma offre argomenti in relazione al motivato poco rilievo attribuito dai CTU allo stato dei luoghi, come dedotto dalle ricorrenti e alla congruità ella valutazione effettuata dalla Corte d'Appello in termini di ragionevole prevedibilità.

4. Con il secondo motivo del ricorso principale è prospettata la violazione dell'art. 1903 c.c., comma 2 e art. 1932 c.c., dell'art. 32 c.p.c. e segg., dell'art. 416 c.p.c. e art. 420 c.p.c., comma 10.

Assume la ricorrente di aver stipulato contratto di mani èva con l'Assitalia spa (polizza RCT-RCO n. 128/69/202638, in vigore al momento del sinistro), in relazione ai lavori per cui è causa.

Autorizzata, all'udienza dell'8 aprile 1997, fissata per la discussione, la chiamata in causa della compagnia di assicurazione da parte del giudice di primo grado, a cura di essa ricorrente, in violazione dell'art. 420 c.p.c., secondo cui vede provvedervi l'Ufficio, la stessa veniva notificata, quanto all'Assitalia, presso l'Agenzia generale di Oristano della medesima.

Quest'ultima, costituitasi in giudizio soltanto all'udienza dell'11 luglio 1997, incorrendo nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c., comma 2 e art. 420 c.p.c., comma 10, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo di non avere la legittimazione legale della società Assitalia.

La Corte d'Appello, confermando la sentenza del Tribunale di Cagliari, riteneva sussistente il difetto di rappresentanza processuale e quindi la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia, implicitamente respingendo il motivo di ricorso relativo alla tardività della eccezione.

Espone la ricorrente come la statuizione della Corte d'Appello sia errata per plurimi profili.

L'Agenzia di Oristano, in quanto costituitasi tardivamente, era decaduta dalla possibilità di proporre eccezioni non sollevabili d'Ufficio, quale quella dell'estraneità rispetto al rapporto dedotto in giudizio.

Non poteva ritenersi limitata la legittimazione dell'Agenzia di Oristano alle cause proposte davanti al Tribunale di Oristano, in quanto la chiamata in garanzia veniva attratta dalla competenza del Tribunale dinanzi al quale si svolgeva la controversia a cui atteneva la garanzia stessa.

Gli agenti autorizzati a concludere i contratti di assicurazione possono esser convenuti in giudizio, in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti dell'esecuzione del proprio mandato, nè ciò è applicabile solo nel caso di garanzia propria.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione degli artt. 1273 e 1275, 1260 e 2900 c.c., dell'art. 81 c.p.c., degli artt. 112, 416 c.p.c. e art. 420 c.p.c., comma 10.

Ed infatti, la società Enirisorse spa, ora Syndial spa, chiamata in causa dalla Carbosulcis spa, la quale chiedeva, qualora la domanda dell'INAIL fosse stata ritenuta fondata, che fosse accertato l'obbligo della società Assitalia di tenere indenne la Carbosulcis.

Il Tribunale e la Corte d'Appello ritenevano che la chiamata in garanzia era inammissibile, in quanto effettuata da un soggetto non legittimato.

Ad avviso della ricorrente incidentale tale statuizione era errata in quanto la Enirisorse, come esposto e documentato nel primo grado di giudizio, si era impegnata, in virtù dell'accordo stipulato il 7 febbraio 1996, ad accollarsi tutti gli oneri/obblighi facenti capo alla Carbosulcis, derivanti da atti, fatti o patti di qualunque natura, riferibili al periodo precedente al 1 febbraio 1996, nonchè a gestire a proprie cure e spese tutte le vertenze proposte nei confronti della (o dalla) Carbosulcis in dipendenza di quanto sopra, assumendo a proprio carico e/o favore, tutte le eventuali relative sopravvenienze attive e/o passive eventualmente residuanti. Quindi essa Enirisorse diveniva cessionaria e successore a titolo particolare di Carbosulcis, e comunque, si era accollata il debito, pur controverso ed eventuale della Carbosulcis nei confronti dell'INAIL. Nè la propria istanza poteva ritenersi tardiva, atteso la tempestiva costituzione.

6. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati e devono essere accolti.

La ricorrente principale richiama l'art. 1903 c.c., comma 2, che recita che gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione "possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto".

L'art. 1932 c.c., a sua volta, ricorda la Carbosulcis spa, stabilisce che l'art. 1903, non può essere derogato se non in senso più favorevole all'assicurato.

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, sul punto, affermando che l'art. 1903, non introduce una deroga alle norme sulla competenza territoriale come prevista dal codice di rito, ma si limita a prevedere come si evince dal suo tenore letterale un potere di rappresentanza dell'agente per la gestione delle liti radicate presso il giudice del luogo in cui ha sede l'agenzia.

La Corte d'Appello ha, altresì, ritenuto inammissibile la domanda di garanzia proposta da Enirisorse spa, nei confronti di Assitalia spa, in quanto richiesta da un soggetto non legittimato e in quanto tardiva, poichè richiesta all'udienza di costituzione in giudizio, con conseguente decadenza ex art. 420 c.p.c..

Le statuizioni della Corte d'Appello sono erronee.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di competenza per territorio, con riferimento alla proposizione dell'azione di garanzia, poichè si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto, gli ordinali criteri di competenza territoriale, quali stabiliti dalla legge o contrattualmente indicati dalle parti, non rimangono derogati dalla chiamata in causa del soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito a titolo diverso (garanzia impropria) da quello dedotto in giudizio (Cass., n. 1515 del 2007).

In particolare, comportando la chiamata del terzo in garanzia una limitazione dell'esigenza costituzionale che il terzo non sia distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), lo spostamento della competenza della causa di garanzia si giustifica solo quando la connessione tra la domanda principale e quella di garanzia sia definibile secondo previsioni di legge relative ai rapporti sostanziali intercorrenti tra le parti processuali, e cioè si tratti della sola garanzia propria, non anche di quella impropria (Cass., S.U., n. 13968 del 2004), ravvisabile esclusivamente quando la domanda principale e quella di garanzia abbiano lo stesso titolo, o quando si verifichi una connessione obiettiva tra i titoli delle domande, ovvero quando sia unico il fatto generatore delle responsabilità prospettato con l'azione principale e con quella di garanzia (Cass. S.U., n. 5978 del 2007).

In applicazione di detti principi, questa Corte, Sezione lavoro, ha affermato, in tema di infortuni sul lavoro, va qualificata come domanda di garanzia propria quella proposta dal datore di lavoro, convenuto in sede di regresso dall'INAIL, per essere garantito dal proprio assicuratore o dall'impresa committente i lavori, non ricorrendo fra i titoli delle domande un rapporto puramente occasionale, ma essendo anzi unico il fatto generatore della responsabilità, sia verso l'assicuratore, in ragione del suo obbligo di garanzia per l'infortunio, sia verso il committente, in relazione alla causazione dell'infortunio per effetto della prospettata concorrente violazione da parte di questo dell'obbligo di prevenzione e sicurezza. Ne consegue che il giudice della causa principale, in funzione di giudice del lavoro, è competente a conoscere anche le anzidette cause connesse per garanzia (Cass. 11362 del 2009).

Può altresì ricordarsi, come con giurisprudenza più risalente, la giurisprudenza di questa Corte abbia statuito che qualora, nel giudizio promosso dall'INAIL innanzi al giudice del lavoro per la rivalsa nei confronti del datore di lavoro dell'infortunato (D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 ed 11), il convenuto, assicurato per la responsabilità civile, chiami in causa l'assicuratore per essere garantito, la causa di garanzia è devoluta alla cognizione dello stesso pretore competente per materia per la causa principale, con la conseguente applicazione del rito del lavoro, poichè l'art. 32 cod. proc. civ., il quale stabilisce l'attrazione della causa di garanzia alla causa principale con possibile spostamento della competenza per territorio e con deroga alla competenza per valore, pur essendo dettato per le cause di garanzia propria, è applicabile anche nel caso di chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile da parte dell'assicurato, atteso che tale chiamata, benchè derivante da garanzia impropria, è consentita all'assicurato con disposizione di legge espressa e non derogabile (Cass., n. 895 del 1985).

Pertanto, correttamente, in conformità ai suddetti principi veniva chiamata in giudizio la società Assitalia spa, per il tramite dell'Agente che aveva stipulato il contratto in questione, dinanzi al Tribunale di Cagliari, competente per territorio in ordine all'azione di rivalsa.

Sussiste, altresì, la legittimazione di Enirisorse spa, ora Syndal spa, alla chiamata in causa della società di assicurazioni Assitalia spa, a garanzia di Carbosulcis spa, in ragione dell'assunzione, da parte della stessa, del possibile credito vantato dall'INAIL nei confronti della Carbosulcis, come dedotto nel motivo di ricorso, richiamando le precedenti difese e l'Accordo intervenuto tra le parti il 7 febbraio 1996.

Nè, può ritenersi sussistere la dedotta tardività, atteso che l'istanza era effettuata all'udienza di discussione, dovendo provvedersi ai sensi dell'art. 420 c.p.c., comma 9.

Pertanto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, la sentenza deve essere cassata in relazione agli stessi, e rinviata alla Corte d'Appello che dovrà attenersi ai suddetti principi.

7. All'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, consegue l'assorbimento del terzo motivo del ricorso principale.

Con detto terzo motivo, la ricorrente principale,nel dedurre la violazione degli artt. 1260, 2900 c.c. e art. 1273 c.c., comma 3, e dell'art. 81 c.p.c., art. 416 c.p.c. e art. 420 c.p.c., comma 9, impugna la sentenza d'appello laddove non rilevava l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello incidentale proposta da INA Assitalia e dalla interveniente Assicurazioni generali spa, nonchè della statuizione relativa alla richiesta della chiamata in causa di Assitalia da parte della società Enirisorse spa.

8. All'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale del secondo motivo del ricorso incidentale segue l'assorbimento del quarto motivo del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale.

Con il quarto motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale, di analogo contenuto, veniva dedotta la violazione dell'art. 2952 c.c. e dell'art. 416 c.p.c., art. 420 c.p.c., comma 10. Omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo.

Le ricorrenti censurano la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui aveva ritenuto assorbito il motivo di ricorso relativo all'accoglimento dell'eccezione proposta da Assitalia di estinzione del diritto di garanzia per decorso del termine di prescrizione annuale ex art. 2952.

9. All'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale consegue l'assorbimento del quarto motivo del ricorso incidentale, con cui viene dedotta la censura di omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo, deducendosi la mancata pronuncia in relazione all'appello incidentale proposto dalla società Syndal quanto al diritto della stessa di vedersi mandata assolta dalla domanda di manleva formulata dalla Carbosulcis, in ragione del contratto di Assicurazione stipulato da quest'ultima con la Assitalia spa.

10. Pertanto, la Corte accoglie il secondo motivo di ciascuno dei ricorsi, come riuniti. Rigetta il primo, assorbiti il terzo ed il quarto di ciascuno dei medesimi ricorsi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione.




P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo motivo di ciascuno dei medesimi ricorsi. Rigetta il primo, assorbiti il terzo ed il quarto di ciascuno dei medesimi ricorsi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2014