Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 agosto 2013, n. 18626 - Mesotelioma pleurico e amianto


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 10193-2007 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., cf. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Z.E. VEDOVA B., B.E., B.B. in proprio e quali eredi di BO.EL., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DEIDONE' IDA ANNA, PALUMBO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 528/2006 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/11/2006 r.g.n. 683/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato GENTILE GIOVANNI G. per delega PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Fatto


La Corte di Appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di Bo.El., ora eredi di, proposta nei confronti dell'allora società Ferrovie dello Stato avente ad oggetto il risarcimento dei danni per aver contratto, a causa dell'esposizione trentennale all'amianto, senza che fossero state poste in atto dalla società datore di lavoro le cautele antinfortunistiche ed in violazione dell'art. 2087 c.c., mesotelioma pleurico.

A fondamento del decisum la Corte del merito richiamava i principi fissati da questa Corte con sentenza n. 644 del 2005 secondo cui la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configurava un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non era circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma doveva ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro,tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.

Sottolineava poi, la Corte del merito che proprio gli elementi di genericità dell'art. 2087 c.c. erano da valorizzare per ritenere, al contrario del sospetto di legittimità costituzionale, che il dettato interpretato nel senso di non limitarlo all'applicazione di tecniche di prevenzione usuali e consolidate era supportato a livello costituzionale.

- Avverso questa sentenza la società ricorre in cassazione sulla base di due censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata che chiede, anche in via incidentale, la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.


Diritto


Preliminarmente va rilevato che la richiesta, ex art. 96, comma 1 del risarcimento del danno per lite temeraria, proposta dalla parte resistente non configura ricorso incidentale in quanto trattandosi d'istanza non integra gli estremi di un impugnazione (Cfr. Cass. 18-4- 2007 n. 9297).

Con il primo motivo del ricorso la società, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. sostiene che la Corte del merito non ha risposto ai sollevati quesiti d'illegittimità costituzionale dell'art. 2087 c.c. e chiede a questa Corte di ritenere, ex artt. 26 e 70 Cost., manifestamente fondati detti quesiti. Con la seconda censura la società, denunciando violazione dell'art. 2087 c.c. e del D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 nonchè motivazione ingiusta contraddittoria e carente, pone il seguente interpello: "costituisce interpretazione falsa ed errata dilatare il disposto dell'art. 2087 c.c. fino a ricompredervi ogni ipotesi di danno sull'assunto che comunque non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di valido contrasto - perchè in tal modo si perverrebbe all'abnorme applicazione di un principio di responsabilità oggettiva, ancorata sul presupposto teorico secondo cui il verificarsi dell'evento costituisce circostanza che assurge in ogni caso ad in equivoca riprova del mancato uso di mezzi tecnici più evoluti del tempo".

I motivi vanno trattai unitariamente un quanto sono strettamente connessi dal punto di vista logico e giuridico.

Devesi al riguardo rilevare che, come ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. 3.8 2012 n. 13956 nonchè Cass. 8.10.2012 n. 17092), la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (v. fra le altre Cass. 19-4-2003 n. 6377, Cass. 1-10-2003 n. 16645). In particolare, con riferimento all'inalazione di polveri di amianto questo giudice di legittimità (nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 c.c. le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni 60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto), ha asserito che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico" (v. Cass. 14-1- 2005 n. 644). Parallelamente (in relazione ad una fattispecie concernente il periodo 1975/1995) questa Corte ha affermato che la detta responsabilità pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. 1-2- 2008 n. 2491 e Cass. 11-7-2011 n. 15156). Inoltre è stata anche ritenuta la irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto (in quel caso) dall'anno 1956 sino al gennaio 1980 mentre specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col D.P.R. 10 febbraio 1982, n. 15 (Cass. 30-6- 2005 n. 14010).

Infatti si è rimarcato che "la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo. Già il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo.

Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche.

D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del 900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943 n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956 n. 648, si. deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischiosi può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.

- D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico - scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva, quindi, il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro" soggiungendo che "le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione", cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì esser tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione".

Da questa ricostruzione storico-giuridica dell'art. 2087 c.c. in relazione alla fattispecie di cui è causa, alla quale il Collegio pienamente aderisce ribadendola nella presente sede, emerge, in primo luogo, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla parte ricorrente atteso nel caso in esame la responsabilità ex art. 2087 c.c. non è affermata in relazione alla mancata osservanza di obblighi indeterminati e non legislativamente previsti anteriormente all'emanazione del D.Lgs. n. 277 del 1991.

Consegue poi, in secondo luogo, la correttezza della sentenza impugnata che adeguandosi ai richiamati principi sanciti da questa Corte nella specifica materia, ha fatto corretta applicazione della norma codicistica denunciata.

Alla stregua delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va rigettato.

L'istanza ex art. 96 c.p.c. di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria va respinta non risultando, nell'azione proposta dalla società, la malafede o colpa grave, nemmeno, tra l'altro allegata.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società ricorrente stante la sua sostanziale prevalente soccombenza.



P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi oltre accessori di legge. Rigetta l'istanza del resistente azionata ex art. 96 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2013