Protocollo d'Intesa
tra

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione Regionale per la Calabria (nel proseguo, per brevità: "INAIL Calabria"), nella persona del Direttore Regionale pro tempore, Emidio Silenzi, domiciliato per la carica in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 60

e

Confindustria regionale della Calabria (nel proseguo, per brevità: "Confindustria Calabria7') nella persona del Presidente pro tempore, Giuseppe Speziali, domiciliato per la carica in Catanzaro, via Antonio Lombardi 10 e qui rappresentato, per delega, da Francesco Cava, Presidente di ANCE Calabria, di seguito meglio specificato;

e

ANCE Calabria - Collegio regionale dei costruttori edili della Calabria (di seguito, per brevità: "ANCE Calabria"), nella persona del Presidente pro tempore, Francesco Cava, domiciliato per la carica in Catanzaro, via Antonio Lombardi n.10;

considerato che

- Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico l'INAIL è chiamato a svolgere compiti di informazione e ricerca, formazione, promozione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- L'impegno fondamentale dell’istituto, sia nella logica della tutela integrale del lavoratore sia nel quadro del contenimento dei costi sociali derivanti dagli infortuni e dalle malattie professionali è rivolto a promuovere e incentivare la cultura della prevenzione sul lavoro;
- La sinergia tra Istituzioni per la realizzazione di azioni di sistema nelle politiche sociali è vieppiù richiamata dal documento programmatico denominato "Atto di indirizzo" emanato dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (istituito ex art. 5 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) per la elaborazione degli indirizzi e la valutazione e coordinamento delle politiche attive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato in sede di Conferenza Stato - Regioni in data 20 dicembre 2012;
- Confindustria Calabria, operante nel territorio calabrese secondo le prerogative dell’omonima Confederazione operante a livello nazionale, costituisce il sistema della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale e che condividono i valori del mercato e della concorrenza nei quali si riconoscono.
- ANCE Calabria, operante anch'essa quale rappresentante regionale della categoria imprenditoriale facente capo all'omonima Associazione attiva a livello nazionale, ha per scopo la tutela degli interessi della categoria delle imprese di costruzione anche specialistiche, per l'esecuzione, la promozione, la progettazione, l'ingegneria di opere pubbliche e private.
- Nell'ambito delle prerogative riconosciute a tutela dei propri rappresentati le citate Confederazioni e Associazioni promuovono, altresì, la diffusione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;

tutto ciò considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:



art. 1: "Finalità dell'accordo": l'INAIL Calabria, Confindustria Calabria e ANCE Calabria intendono realizzare iniziative di promozione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per ridurre il fenomeno infortunistico e favorire il contenimento dei costi sociali derivanti dagli infortuni e dalle malattie professionali nei luoghi di lavoro.

art. 2: "Obblighi dei sottoscrittori": le parti s'impegnano reciprocamente, nel rispetto delle seguenti norme, a realizzare le finalità di cui al precedente art. 1, attraverso attività progettuali discusse e strutturate in seno al costituendo "tavolo di coordinamento operativo" di cui al successivo art. 3.

art. 3: "Tavolo di coordinamento operativo": Per l'attuazione della presente intesa, entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente documento, con separato atto, verrà costituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle parti coinvolte in numero di quattro componenti, scelti dai sottoscrittori in propria rappresentanza, per come segue: due componenti per INAIL Calabria; un componente per CONFINDUSTRIA Calabria; un componente per l'ANCE Calabria. Al Gruppo di lavoro, riunito quale tavolo di coordinamento operativo, è attribuita la responsabilità di definire gli obiettivi di dettaglio da raggiungere in attuazione della presente intesa e del relativo piano operativo e cronoprogramma mediante il quale attuare gli stessi; il medesimo si occuperà, quindi, del monitoraggio sull'andamento delle attività programmate e sui risultati per esse raggiunti. Al fine di gestire in modo strutturato la funzione di comunicazione si occuperà, altresì, di individuare le metodologie e gli strumenti comunicativi ritenuti più opportuni, articolando un piano di comunicazione nel quale saranno esplicitati obiettivi, destinatari, mezzi di comunicazione e tempistica.

art. 4: "Modello di collaborazione": il modello di collaborazione da osservare per la realizzazione delle intese progettuali sarà quello della "compartecipazione" tendenzialmente paritaria delle risorse complessive professionali economiche e strumentali delle parti interessate; l’apporto collaborativo di INAIL Calabria non potrà consistere unicamente in un contributo o finanziamento economico.

art. 5: "Aspetti economico/finanziari-precisazioni": l'INAIL Calabria valuterà il possibile finanziamento in compartecipazione dei progetti definiti all'esito delle attività del gruppo dì lavoro di cui al precedente art. 3, il quale non potrà ammontare ad una somma superiore al 50% del valore economico complessivo del progetto; qualora autorizzato questo verrà erogato soltanto all’esito della verifica della corrispondente rendicontazione presentata a sostegno delle spese preventivamente accordate e tenendo conto dei vincoli di contabilità, del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13 agosto 2010 n. 136, e s.m.i., della correttezza della documentazione contabile prodotta intestata al medesimo Istituto, e dell’osservanza della normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

art. 5: "Vincoli pubblicistici": le parti richiamano l'impegno al rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità e pubblicità del sistema degli appalti pubblici, attesa la natura pubblicistica delle finalità perseguite e delle risorse finanziarie che potranno essere erogate a soggetti terzi coinvolti nell’attività progettuale che sarà definita ex art. 3, ai quali ultimi, peraltro, dovrà essere sottoposta questa medesima clausola d'impegno;

art. 6: "Iniziative progettuali in materia di formazione": ai fini del presente Accordo, è esclusa la formazione obbligatoria e l'aggiornamento per le figure previste dal D.Lgs. 81/08, che l’Istituto eroga a titolo oneroso (dirigenti, preposti, RSPP, ASPP, RLS, addetti al primo soccorso e addetti all'antincendio);

art. 7: "Durata": il presente protocollo ha validità di due anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, d'intesa tra le parti potrà essere modificato e rinnovato espressamente a scadenza.

Sottoscritto in Catanzaro il 7 maggio 2014


Fonte: inail.it