Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 11 dicembre 2006
Validità: 11.12.2006 - 10.12.2010
Parti: Febal Cucine e RSU a/Fillea-Cgil
Settori: Edilizia-Legno, Febal Pesaro
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Durata
Relazioni sindacali e aziendali
Ambiente di lavoro e sicurezza
Inquadramento professionale
Orario di lavoro e sue articolazioni (Flessibilità)
Ferie
Anticipazione sul trattamento di fine rapporto -TFR
Trattamento economico
Superminimo collettivo aziendale
Premio ferie

Accordo aziendale di secondo livello

Oggi 11 dicembre 2006 presso la sede della Febal Cucine spa operante nel settore delle industrie del legno del sughero del mobile e dell'arredamento, si sono incontrate le seguenti parti: la Società Febal Cucine […], i componenti della RSU aziendale […], assistiti da […] Fillea-Cgil di Pesaro e Urbino, per discutere ed approvare il seguente accordo aziendale:

Relazioni sindacali e aziendali
In riferimento a quanto contenuto nell'articolo 1 del CCNL (Sistema di relazioni industriali - Livello aziendale e di gruppo), nell'intento di migliorare e di consolidare le relazioni industriali, come già avvenuto in occasione di precedenti accordi, la Direzione Aziendale conferma la propria disponibilità a mantenere corrette relazioni con la RSU nel quadro dei rispettivi ruoli, informando la stessa in merito alle seguenti materie:
-innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto fin dalla fase di progettazione che abbiano incidenza sull'occupazione;
- programmi d'investimento e conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla /situazione occupazionale;
- programmi che comportino nuovi insediamenti industriali, ampliamenti degli stessi e o trasferimenti di personale;
- struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età.

Ambiente di lavoro e sicurezza
Al fine di rendere più efficace l'attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, l'azienda provvedere preventivamente a formare e informare gli stessi in tema di prevenzione e applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni. L'azienda informerà immediatamente gli RLS nell'eventualità che si verifichino infortuni di qualsiasi tipo e entità.

Orario di lavoro e sue articolazioni (Flessibilità)
Al fine di attivare orari in regime di flessibilità, ai sensi di quanto previsto all'art. 19 del CCNL, le parti si incontreranno preventivamente per concordare le motivazioni, i programmi in base ai carichi di lavoro, la durata e le modalità dei riposi compensativi.