Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 1990
Validità: 01.12.1990 – 30.06.1994
Parti: Associazione dell'Industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini, Associazione degli Industriali delle Provincia di Massa e Carrara, Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Failclea-Confail
Settori: Edilizia, Lapidei, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Disciplina generale
Relazioni industriali
Sistema di informazione su investimenti e occupazione
Parte prima Norme comuni
Art. 1. - Assunzione
Art. 2. - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 3. - Tutela della maternità
Art. 4. - Classificazione del personale
Art. 5. - Cumulo di mansioni
Art. 6. - Nuovi minimi tabellari mensili
Art. 7. - Indennità di contingenza
Art. 8. - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 9. - Pagamento della retribuzione
Art. 10. - Orario di lavoro - Riduzione orario di lavoro – Trattamento delle festività soppresse
Art. 10 bis - Contratto di lavoro a tempo parziale (Part-time)
Art. 11. - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
Art. 12. - Giorni festivi
Art. 13. - Riposo settimanale
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità
Art. 15. - Passaggi di qualifica
Art. 16. - Premi di produzione
Art. 17. - Lavori speciali e disagiati
Art. 18. - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi
Art. 19. - Ambiente di lavoro
Art. 20. - Indumenti
Art. 21. - Mensa
Art. 22. - Appalti
Art. 23. - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 24. - Congedo matrimoniale
Art. 24 bis. - Tossicodipendenti e loro familiari
Art. 25. - Movimenti irregolari di schede o di medaglie
Art. 26. - Trasferimenti
Art. 27. - Missioni temporanee e trasferte
Art. 28. - Cessione, trasformazione e fallimento dell'azienda
Art. 29. - Disposizioni speciali - Regolamento aziendale
Art. 30. - Indennità in caso di morte
Art. 31. - Accordi interconfederali
Art. 32. - Indiscindibilità delle disposizioni del contratto – Trattamento di miglior favore
Art. 33. - Reclami e controversie
Art. 34. - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 35. - Estensioni di contratti stipulati con altre Organizzazioni
Art. 36. - Contrattazione territoriale
Art. 37. - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 38. - Consiglio di fabbrica
Art. 39. - Assemblea sindacale
Art. 40. - Permessi per cariche sindacali
Art. 41. - Affissioni
Art. 42. - Aspettative per cariche pubbliche o sindacali
Art. 43. - Versamento di contributi sindacali
Art. 44. - Patronati
Art. 45. - Decorrenza e durata
Parte seconda Norme operai
Art. 46. - Periodo di prova
Art. 47. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia
Art. 48. - Modalità di corresponsione della retribuzione agli operai
Art. 49. - Passaggio di mansioni
Art. 50. - Interruzione e sospensione di lavoro
Art. 51. - Divieti
 Art. 52. - Recuperi
Art. 53. - Riduzione di lavoro
Art. 54. - Cottimi
Art. 55. - Indennità speciale cavatori
Art. 56. - Conservazione degli utensili
Art. 57. - Visite di inventario e visite personali
Art. 58. - Permessi di entrata e di uscita
Art. 59. - Assenze
Art. 60. - Malattia
Art. 61. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 62. - Anticipazioni indennità infortunio
Art. 63. - Permessi
Art. 64. - Ferie
Art. 65. - Tredicesima mensilità (ex gratifica natalizia)
Art. 66. - Provvedimenti disciplinari e risarcimento dei danni
Art. 67. - Multe e sospensioni
Art. 68. - Licenziamento per mancanze
Art. 69. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 70. - Trattamento di fine rapporto
Art. 71. - Certificato di lavoro
Parte terza Norme intermedi
Art. 72. - Periodo di prova
Art. 73. - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 74. - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 75. - Ferie
Art. 76. – Malattia
Art. 77. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 78. - Doveri del lavoratore
Art. 79. - Provvedimenti disciplinari
Art. 80. - Permessi e brevi congedi
Art. 81. - Tredicesima mensilità
Art. 82. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 83. - Trattamento di fine rapporto
Parte quarta Norme impiegati
Art. 84. - Periodo di prova
Art. 85. - Contratto a termine
Art. 86. - Mutamento di mansioni
Art. 87. - Benemerenze nazionali
Art. 88. - Indennità di cassa
Art. 89. - Ferie
Art. 90. - Tredicesima mensilità
Art. 91. - Malattia
Art. 92. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 93. - Doveri dell'impiegato
Art. 94. - Provvedimenti disciplinari
Art. 95. - Assenze, permessi di breve congedo e aspettativa per motivi privati
Art. 96. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 97. - Trattamento di fine rapporto
Art. 98. - Certificato di lavoro
Regolamentazione apprendisti
Art. 99. - Norme generali
Art. 100. - Periodo di prova
Art. 101. - Corsi complementari
Art. 102. - Tirocinio presso diverse aziende
Art. 103. - Durata dell'apprendistato
Art. 104. - Minimi di paga base e contingenza
Art. 105. - Ferie
Art. 106. - Rinvio alle norme contrattuali

Associazione dell'Industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini […] e, in rappresentanza dell'Anepla […]; Associazione degli Industriali delle Provincia di Massa e Carrara […]; Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca […]; con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […];
e Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno (Feneal) aderente alla Uil […]; Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) aderente alla Cisl […]; Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed estrattive - Fillea. Costruzioni e Legno-aderente alla Cgil […]
si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, con la seguente sfera di applicazione […]
[...]
e Federazione Autonoma Italiana del Cemento, Legno, Edilizia ed Affini Failclea - Confail […];
con l'assistenza della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro Confail […].
si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, con la seguente sfera di applicazione:

1) escavazione del marmo;
escavazione dell'alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, ecc.;
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.

Relazioni industriali
Le parti, ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e di quelle dei lavoratori, ritengono opportuno valutare congiuntamente le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
A tale fine, a livello nazionale, venne costituito tra le parti un Osservatorio paritetico di settore, formato da sei rappresentanti (tre in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e tre delle Associazioni datoriali firmatarie) con lo scopo di fornire valutazioni ed indicazioni in particolare su:
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive del settore con le eventuali articolazioni riguardanti i comparti di specializzazione più significativi e gli effetti sulla occupazione di tali prospettive;
- le problematiche occupazioni eventualmente poste dall'introduzione di nuove tecnologie di processo;
- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
- le linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriali, nonché gli interventi normativi finalizzati alla realizzazione di ricerche che contribuiscano ad individuare soluzioni settoriali in particolare per i temi di cui al punto precedente;
- l'andamento dell'occupazione giovanile all'interno del settore, in rapporto all'accordo interconfederale sui contratti di formazione-lavoro nonché l'andamento dell'occupazione femminile del settore, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative che dovessero essere emanate nonché con quanto stabilito dalla attuale legislazione in tema di parità uomo-donna;
- iniziative nel campo della Formazione Professionale con l'obiettivo di realizzare azioni di sensibilizzazioni nei confronti degli organi preposti alla Formazione Professionale, ivi compresi quelli previsti dagli accordi interconfederali in vista della elaborazione di programmi specifici e strumenti finalizzati alla formazione settoriale;
- l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale del settore.
Le tematiche di cui sopra saranno oggetto di esame in appositi incontri attivati dalle parti con cadenza di norma quadrimestrale e comunque legati alle specifiche esigenze. Alle riunioni dell'Osservatorio potranno partecipare tecnici di parte.
La partecipazione all'Osservatorio è gratuita.
Le valutazioni ed indicazioni dell'Osservatorio saranno formulate all'unanimità.
L'Osservatorio opera utilizzando dati conoscitivi forniti dalle parti medesime o provenienti od elaborati da Enti esterni. A tale riguardo le parti potranno provvedere alla stesura di un regolamento.
L'Osservatorio sarà insediato entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le azioni di sensibilizzazione previste nel campo della Formazione professionale potranno essere rivolte anche alla possibile individuazione di specifici programmi di formazione per lavoratori extracomunitari.

Sistema di informazione su investimenti e occupazione
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si conviene quanto segue:
1) Livello nazionale Le Associazioni stipulanti forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, in sede nazionale, alle Organizzazioni sindacali Feneal, Filca, Fillea informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) previsioni riferite a significativi ampliamenti e trasformazioni degli impianti esistenti, per grandi aree geografiche;
e) prevedibili implicazioni sulla occupazione per i punti b), c), d) e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f) dati complessivi relativi ai contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende del settore in applicazione degli accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione giovanile.
2) Livello regionale Le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno annualmente, di norma entro il primo trimestre, in sede regionale alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni aggregate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulla formazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva:
d) eventuali processi di mobilità;
e) dati complessivi relativi ai contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende del settore in applicazione degli accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione giovanile.
Le parti, in tale occasione, effettueranno un esame congiunto dell'andamento del settore, collegando l'esame medesimo all'elaborazione ed alla attuazione dei piani di settore di competenza delle singole Regioni, fornendo altresì agli Enti regionali tutte le indicazioni utili per la loro attività istituzionale a favore di una politica di settore che - nel rispetto dell'ambiente - non ne penalizzi lo sviluppo.
3) Livello territoriale Le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 2) - e comunque a richiesta di una delle parti - alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni aggregate in sede provinciale riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti industriali con i criteri generali delle loro localizzazioni, inclusi quelli ecologico-ambientali;
- i programmi d'investimento relativi ad ampliamenti, ristrutturazioni e trasformazioni degli impianti esistenti che comportino significativi riflessi sull'occupazione;
- le eventuali esigenze di interventi di formazione e riqualificazione degli addetti connessi ad iniziative dei competenti Organismi pubblici;
- dati complessivi relativi ai contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende del settore in applicazione degli accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione giovanile.
Per quanto concerne i lavori eventualmente affidati a terzi, nell'ambito degli incontri sopra richiamati, al solo fine di disporre di elementi conoscitivi idonei alla valutazione del fenomeno, nelle provincie con significative concentrazioni di attività potranno essere richiesti, a partire dal 1984, dati aggregati relativi alla natura ed ai volumi delle attività produttive conferite a terzi.
Dichiarazione delle associazioni imprenditoriali
Le associazioni imprenditoriali stipulanti, con riferimento ai lavori affidati a terzi, confermano che l'integrazione produttiva comportante il coinvolgimento di più aziende nell'effettuazione di fasi di lavorazione o di parti di commesse, costituisce caratteristica strutturale del settore.
Dichiarazione a verbale
Per le regioni e le provincie con scarsa concentrazione di unità produttive nel settore, le parti stipulanti individueranno consensualmente aree interregionali ed interprovinciali.
[…]

Parte prima Norme comuni
Art. 2. - Lavoro delle donne e dei minori
L'ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3. - Tutela della maternità
Per quanto attiene alla tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
[…]

Art. 17. - Lavori speciali e disagiati
Lavori speciali
Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali i lavori su scale aree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, saranno corrisposti particolari compensi la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Lavori disagiati
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali i lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno rendersi necessari.

Art. 18. - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l'azienda e per i lavoratori.
Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alle norme del D.P.R. 19-3-1956, n. 303.
Nei casi previsti dalla legge l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi consegnatigli.

Art. 19. - Ambiente di lavoro
Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza dei lavoro, esamineranno, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio paritetico prevista dal vigente CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE.
Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali (Regioni, Province, ecc).
Inoltre, per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale o comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate all'Osservatorio paritetico nazionale di cui alle "Relazioni industriali" per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate nelle singole sedi periferiche quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
L'Osservatorio potrà, altresì, svolgere un ruolo di coordinamento di indirizzo per le attività dei Comitati paritetici di cui al presente articolo, ove costituiti.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4 ultimo comma e dall'art. 24, paragr. 14 della legge 23-12-1978 n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale». Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nei citati articoli, e quindi nell'attesa dell'emanazione del Testo unico in materia di sicurezza del lavoro, le parti stesse convengono di far riferimento al documento allegato.
Le parti stesse, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, riconoscendo ai lavoratori mediante loro rappresentanze il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, convengono quanto segue.
Il Consiglio di Fabbrica concorda con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23-12-1978 n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle unità sanitarie locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. Le eventuali spese, se dovute, e purché l'Ente sia congiuntamente designato, saranno a carico dell'Azienda.
Effettuate le prime rilevazioni dei fattori di nocività e d'insalubrità, le successive eventuali saranno effettuate in dipendenza di obiettive alterazioni dell'ambiente di lavoro o di modifiche strutturali significative degli impianti che le rendessero necessarie ai fini della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Anche in tale ipotesi, la scelta dell'Ente di diritto pubblico specializzato nel campo specifico cui la rilevazione attiene, sarà effettuata di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.
Il personale di detti Istituti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanze suscettibili d'esporre a rischio i lavoratori, le Aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando immediata informazione al CdF delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'Azienda in tende adottare.
Le Aziende, per ogni singola unità produttiva, predisporranno un regolamento interno per l'applicazione delle norme di legge e di contratto in materia di sicurezza disposizioni normative in materia, sulla base di eventuali indicazioni fornite dall'Osservatorio.
Copia del Regolamento verrà consegnata al C.d.F. e distribuita ai lavoratori e sarà comunque consultabile in luogo accessibile agli stessi.
Oltre al registro infortuni, il cui obbligo è sancito dall'art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, vengono istituiti:
- il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'Azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali che possono determinare situazioni di nocività;
- il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'Azienda, nel quale sono annotate, in forma anonima, le assenze per malattia, per infortunio o per malattia professionale.
I due registri saranno tenuti a disposizione del Consiglio di Fabbrica per la loro consultazione; i dati rilevati potranno formare oggetto di esame fra Direzione aziendale e Consiglio di Fabbrica.
Infine, è prevista l'istituzione del libretto personale sanitario e di rischi, sul quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del 2° comma, art. 5, della legge 20-5-1970, n. 300;
- visite di idoneità fisica effettuate a norma del 3° comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge, nonché a quelle altre che si rendessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro di cui al comma 3 e 4 del presente articolo che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente accordo realizza le finalità previste dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ad eventuali corsi sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro organizzati dai competenti Enti pubblici, concedendo permessi compatibili con le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con quattro ore di retribuzione (a corso) per ciascun dipendente frequentante il corso.
In aree territoriale, caratterizzate da una significativa concentrazione di Aziende del settore, potranno essere istituiti Comitati paritetici per lo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e le misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali contraenti e da rappresentanti designati delle Associazioni territoriali aderenti alla Confindustria, i quali decideranno all'unanimità. La partecipazione al Comitato è gratuita.
Dichiarazione a verbale
Le disposizioni contrattuali di cui alla presente regolamentazione dovranno essere coordinate con le norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme, anche di livello regionale, di attuazione della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Tali strumenti TLV (VLP) adottati dall'American Conference of Governmental Industrial Hygienists per l'anno 1978 saranno adeguati a quanto verrà stabilito dal Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione dell'art. 27 della legge n. 833/1978.

Art. 20. - Indumenti
A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall'azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Il diritto alla somministrazione del predetto paio di scarpe da lavoro matura dopo sei mesi di servizio.
Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che già usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende un paio di pantaloni da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori di ufficio.
[…]

Art. 22. - Appalti
Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al fine altresì di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni e del rapporto di lavoro da parte delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, le Aziende appaltanti dovranno esigere dalle imprese appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali ed antifortunistiche. L'adempimento di quanto sopra si concretizzerà nella stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Inoltre, viene convenuto che le Aziende provvederanno in proprio alla manutenzione ordinaria continua, fatta eccezione per quella che necessariamente deve essere svolta al di fuori dei normali turni di lavoro purché la loro dimensione renda necessaria una prestazione continuativa e ininterrotta del personale in via ordinaria addetto alla manutenzione.
Le Aziende comunicheranno al Consiglio di Fabbrica i lavori di manutenzione affidati in appalto e i relativi nominativi delle ditte appaltatrici di tali lavori.
Chiarimento a verbale
Resta comunque esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.
[…]

Art. 29. - Disposizioni speciali - Regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
L'eventuale regolamento interno, da portare preventivamente a conoscenza del Consiglio di Fabbrica, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.
[…]

Art. 38. - Consiglio di fabbrica
1) Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive, anche se con meno di 16 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente Costituiti la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di fabbrica composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300.
2) Per i rapporti con la Direzione aziendale fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo nelle unita produttive che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio di fabbrica si avvarrà di una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito. Il numero dei componenti la struttura in parola non potrà superare, nelle unità maggiori, le 6 unità.
I nominativi dei lavoratori componenti la struttura esecutiva, saranno comunicati, per il tramite dell'Associazione territoriale, alla Direzione aziendale dalle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori.
Nell'esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica, e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie di discussione.
3) Per l'espletamento dei propri compiti o funzioni di cui al punto 1), il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva, con un minimo di:
- 45 ore/anno per le unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti:
- 72 ore/anno per le unità produttive che occupano più di 15 dipendenti.
Ai permessi retribuiti di cui al presente articolo si aggiungono ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di incremento - rispetto all'attuale situazione contrattuale - di 120 ore per stabilimento produttivo. Il singolo dipendente potrà usufruire di tali ulteriori permessi retribuiti per non più di 40 ore.
Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti la RSA a norma dell'art. 23 della legge n.300/1970, nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell'ipotesi prevista al precedente punto 2.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dagli organi competenti del Consiglio di fabbrica ed eventualmente dai Sindacati provinciali, in questo caso per il tramite dell'Associazione Territoriale, alla Direzione aziendale, indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
4) Per stabilire il numero dei beneficiari della tutela ai sensi della legge n. 300 (artt. 18 e 22), valgono i criteri di cui agli artt. 23 e 29 della legge stessa. I nominativi verranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale a cura delle Organizzazioni sindacali firmatarie, e per il tramite dell'Associazione territoriale.
Dichiarazione verbale
Qualora la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere generale, legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
[…]

Parte seconda Norme operai
Art. 61. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 67. - Multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di multa l'operaio:
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del superiore o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi e bevande alcooliche, senza il permesso dell' azienda;
5) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
8) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, l'operaio incorre nel provvedimento della sospensione.
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Art. 68. - Licenziamento per mancanze
Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non del TIR, l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa:
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d) gravi guasti provocati da negligenza al materiale dell'azienda;
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f) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell'articolo 67 quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all'igiene, alla morale;
[…]
h) atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontri il dolo;
i) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
[…]
n) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti.
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Parte terza Norme intermedi
Art. 77. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'intermedio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
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Parte quarta Norme impiegati
Art. 92. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'impiegato al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade fuori dell'abituale posto di lavoro la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
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Regolamentazione apprendisti
Art. 99. - Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'industria dei materiali lapidei è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto (ferme restando le limitazioni previste dalle norme legislative riguardanti la Polizia delle miniere e delle cave).