Tipologia: Accordo
Data firma: 18 aprile 1994
Validità: 21.03.1994 - 31.12.1997
Parti: Acmi e CdF/Fiom-Cgil/Fim-Cisl
Settori: Metalmeccanici, Acmi Fornovo di Taro (PR)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1. Informazioni
2. Occupazione
3. Contratti di formazione lavoro
4. Formazione professionale
5. Inquadramento
6. Orario di lavoro
7. Ferie
8. Ambiente di lavoro
9. Mensa
10. Quota contratto per i lavoratori non iscritti
11. Acconto su rimborso Inail
12. "Una tantum"
13. Premio di produzione
14. Permessi sindacali
15. Norma finale
16. Decorrenza e durata

Addì 18 aprile 1994, presso la sede della Ditta Acmi srl tra la Ditta Acmi srl […] e - le maestranze dipendenti, rappresentate dal Consiglio di Fabbrica […], assistiti dalla Fiom-Cgil […] e Fim-Cisl […], dopo ampia ed approfondita discussione si conviene quanto segue:

1. Informazioni
Di norma, nel mese di giugno, su richiesta del CdF, l'Azienda fornirà allo stesso informazioni globali previsionali riguardanti le prospettive produttive, le situazioni di mercato nazionali ed estere, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti, ampliamenti di quelli esistenti, eventuali modifiche dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie (CED, CAD-CAM).
L'Azienda comunicherà al CdF preventivamente eventuali modifiche dell'orario di lavoro, tenendo in considerazione eventuali suggerimenti che dovessero pervenire dallo stesso CdF.

2. Occupazione
L'Azienda applicherà le norme previste dalla legge 125.

3. Contratti di formazione lavoro
In riferimento alla legge 863/84 per le assunzioni di giovani dai 15 ai 32 anni compiuti, verrà esaminata con il CdF, in apposite riunioni semestrali, la corretta applicazione del contratto di formazione e la previsione complessiva della possibilità di commutare, alla Fine del periodo contrattuale, il contratto di formazione in contratto con assunzione a tempo indeterminato.
All'atto dell'assunzione, il giovane ed il CdF riceveranno dal datore di lavoro copia del progetto formativo.
L'Azienda infine entro 30 giorni dalla scadenza comunicherà al CdF eventuali non conferme dei CFL.

4. Formazione professionale
L'Azienda si dichiara disponibile a garantire un'adeguata formazione professionale informando il CdF relativamente agli eventuali piani formativi che si riterranno necessari.
I contenuti, i metodi, le modalità e quantità della formazione saranno di volta in volta oggetto di studio e dovranno essere compatibili con le esigenze tecnico-produttive dell'Azienda.

8. Ambiente di lavoro
Fatti salvi gli adempimenti di cui al D.L. n. 277 del 18.1.1991 in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" durante l'espletamento dell'attività lavorativa, l'Azienda si rende in particolare disponibile sui punti a seguire:
1. Mettere in atto un organico processo di informazione/formazione per tutti i lavoratori interessati in tema di: rischi all'udito derivanti dall'esposizione al rumore; misure e interventi adottati; misure a cui i lavoratori debbono uniformarsi; funzione dei mezzi individuali di protezione; significato e ruolo del controllo sanitario; risultati delle valutazioni del rischio.
2. Consegnare mezzi di protezione individuali ed idonei a fronte di obiettivo riscontro di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Messa in atto di controlli sanitari, previa programmazione del medico competente, per i lavoratori maggiormente esposti a rischi ambientali.
4. Definire piani programmati di bonifica ambientale, ove necessario ed ove risultino obiettive condizioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori riscontrate dagli organismi in materia competente.
5. Istituire un monte ore una tantum fino a 3 annuali per la formazione (in azienda) sui temi di cui al punto 1) quando questa di renda necessaria e limitata ai lavoratori interessati.

15. Norma finale
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai precedenti accordi in quanto non espressamente modificate o superate dalla presente normativa.