Cassazione Penale, Sez. 4, 26 febbraio 2014, n. 9324 - Subappalto e omissione di misure di sicurezza: art. 437 c.p.







REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
D.R.F. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 588/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 20/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLO EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.




Fatto


1. Con sentenza in data 20 aprile 2011 la Corte d'Appello dell'Aquila confermava - per quel che ancora interessa - la sentenza di primo grado che condannava D.R.F. alla pena di un anno di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 437 c.p., allo stesso ascritto - in concorso con altro imputato - quale titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione di una palazzina, in relazione ai quali era stato omesso di allestire adeguate impalcature o ponteggi e precauzioni atte a eliminare i pericoli di caduta dei lavoratori (effettivamente poi verificatasi tra il 7 e 8 agosto 2001 derivandone lesioni gravi ai danni di un operaio impiegato nei predetti lavori).

Avverso tale sentenza il D.R. ha proposto personalmente ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

1.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Deduce che la corte territoriale ha erroneamente applicato la legge penale, difettando nel caso di specie l'elemento psicologico.

Assume che il giudice a quo ha omesso di considerare che egli aveva concesso in subappalto i lavori presso il cantiere ove si è verificato il sinistro, e che pertanto la responsabilità dell'incidente sarebbe dovuta ricadere sul subappaltatore, in quanto titolare e possessore del cantiere a tutti gli effetti, mentre avrebbe dovuto ritenersi inesigibile una diversa condotta da parte di esso ricorrente, che nulla aveva a che fare in quel momento con il cantiere e con la messa in sicurezza dello stesso.

1.2. Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Rileva al riguardo che il solo riferimento ai precedenti specifici, peraltro di natura contravvenzionale, non vale a giustificare il diniego delle dette attenuanti, che al contrario potevano essere concesse in ragione del comportamento processuale e, comunque, del ruolo vicario ricoperto dall'imputato nella vicenda.


Diritto

 


2. Il ricorso è manifestamente infondato sotto entrambi i profili dedotti.

2.1. La corte territoriale motiva adeguatamente il proprio convincimento in punto di responsabilità penale dell'imputato facendo richiamo alle valutazione del tribunale secondo cui, dalle risultanze delle attività di sopralluogo ed ispezione effettuate dai carabinieri e dall'ispettorato del lavoro, è emerso in modo inconfutabile che il cantiere ove avvenne l'incidente era totalmente privo delle minime garanzie di sicurezza, mancando il ponteggio di sicurezza, i parapetti, le tavole ferma piedi e che questa carenza era riconducibile ad una "deliberata scelta imprenditoriale di omissione dei presidi antinfortunistici con la piena consapevolezza del rischio causato".

La circostanza che i lavori fossero stati assegnati in subappalto ad altra ditta, non esonera il committente dalle responsabilità derivanti dall'omissione delle cautele predette, nè di per sè vale a infirmare la riferita motivazione in punto di elemento soggettivo.

Devesi in proposito rilevare che l'art. 437 c.p., non specifica le misure di prevenzione che sono obbligatorie ma implicitamente rinvia, mediante il richiamo a condotte di tipo omissivo, alle disposizioni della legislazione antinfortunistica, sempre che quest'ultima riguardi "apparecchi, impianti e segnali". Pertanto, diversamente dalla ipotesi commissiva, dove soggetto attivo del reato può essere chiunque, la forma omissiva riguarda esclusivamente i soggetti investiti dagli obblighi di collocare impianti, apparecchi e segnali diretti a prevenire infortuni sul lavoro.

Tra questi ultimi, in caso di subappalto, non vi è dubbio che debba annoverarsi anche l'appaltatore - subcommittente.

Le relative censure mosse dal ricorrente mirano a contestare non già la mancata predisposizione delle cautele, ma l'imputabilità di tale omissione e in tale prospettiva non hanno la benchè minima consistenza alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte che individua - nella materia antinfortunistica - nell'imprenditore che si avvalga di lavoratori in regime di subappalto ovvero di lavoratori anche autonomi che poi provvede ad inserire nell'organizzazione aziendale, il soggetto responsabile della sicurezza (vds. tra le tante, Sez. 3^, n. 28902 del 24/01/2013, Capelli, Rv. 255834; Sez. 4^, n. 978 del 21/11/1989 -dep. 26/01/1990, Togni, Rv. 183133; Sez. 4^, n. 8321 del 07/10/1980 - dep. 24/09/1981, Ghilardi, Rv. 150220; Sez. n. 14429 del 05/07/1990, Travagli, Rv. 185667).

Sul piano dell'elemento soggettivo, tali considerazioni si risolvono nella allegazione di una ignorantia legis che, come noto, non esclude il dolo ex art. 5 c.p., in relazione alla sentenza della Corte Cost. n. 364 del 1988, in quanto non si versa in tal caso in una ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale essendo noto il disvalore sociale della condotta.

2.2. Quanto poi alle attenuanti generiche, non sussiste il vizio di carenza motivazionale dedotto il ricorso, avendo la corte d'appello espressamente affrontato la questione posta dall'appellante, ribadendo il giudizio di non meritevolezza delle attenuanti generiche, con motivazione chiaramente mutuata dalle stesse considerazioni svolte in punto di responsabilità e dunque indirettamente ma chiaramente riferibile alla gravità del reato.

In proposito per altre appena il caso di rammentare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6^, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" v. Sez. 6^, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3^, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298).

Inoltre, la concessione o meno delle attenuanti generiche - e a maggior ragione la misura della diminuzione che si ritiene per essere dover operare - è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso" (Sez. 2^, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Parimenti, con specifico riferimento alla dosimetria della pena, trovasi condivisibilmente precisato che "la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p..

Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale" (Sez. 4^, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

In relazione alle esposte coordinate di riferimento è da escludersi che, nel caso in esame, la quantificazione della pena ovvero il diniego delle attenuanti generiche siano frutto di arbitrio o di illogico ragionamento o che comunque si espongano a censura di vizio di motivazione, avendo il giudice a quo - come detto - sia pure sinteticamente ma specificamente motivato sul punto è tenuto conto che del resto la pena finale inflitta si mantiene comunque nella fascia medio bassa rispetto alla pena edittale.

Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna de.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.




P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a, pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014