Tipologia: CCNL
Data firma: 05 marzo 1990
Validità: 01.03.1991 – 31.08.1994
Parti: Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia laterizi, manufatti in cemento, piastrelle e manufatti in gesso, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Costituzione delle parti
Parte generale
Relazioni industriali e sistema di informazione su investimenti e occupazione
Parte prima
Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 1 – Assunzione
Art. 2 - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Declaratorie e profili professionali
Art. 5-bis - Quadri
Art. 6 - Apprendistato
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 9 - Contratto a termine
Art. 10 - Festività abolite
Art. 11 - Riposo settimanale
Art. 12 - Giorni festivi
Art. 13 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 14 - Cooperazione internazionale
Art. 15 - Congedo matrimoniale
Art. 16 - Assenze
Art. 17 - Trattamento in caso di maternità
Art. 18 - Trattamento economico
Art. 19 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 20 - Determinazione delle quote orarie
Art. 21 - Indennità di contingenza
Art. 22 - Premio di produzione
Art. 23 - Tredicesima mensilità
Art. 24 - Risarcimento danni
Art. 25 - Trasferimenti
Art. 26 - Mensa
Art. 27 - Appalti
Art. 28 - Ambiente di lavoro - visite mediche
Art. 29 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 30 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 31 - Igiene sui lavoro e prevenzione infortuni
Art. 32 - Permessi
Art. 33 - Permessi ai lavoratori studenti
Art. 34 - Permessi per cariche sindacali
Art. 35 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 36 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
Art. 37 - Assemblee
Art. 38 - Affissioni
Art. 39 - Versamento contributi sindacali
Art. 40 - Fondo di solidarietà
Art. 41 - Consiglio di Fabbrica
Art. 42 - Relazioni sindacali
Art. 43 - Patronati
Art. 44 - Visite d'inventario e di controllo
Art. 45 - Regolamento interno di azienda
Art. 46 - Premio di fedeltà
Art. 47 - Inizio e cessazione del lavoro
 Art. 48 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale
Art. 49 - Provvedimenti disciplinari
Art. 50 - Multe e sospensioni
Art. 51 - Licenziamento senza preavviso
Art. 52 - Trattamento di fine rapporto
Art. 53 - Indennità in caso di morte
Art. 54 - Accordi interconfederali
Art. 55 - Reclami e controversie
Art. 56 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 57 - Abrogazione dei precedenti contratti
Art. 58 - Cessazione dell'attività aziendale
Art. 59 - Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 60 - Decorrenza e durata
Parte seconda Regolamentazione per le categorie operaie
Art. 61 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 62 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 63 - Lavoro a cottimo
Art. 64 - Lavori speciali nell'industria dei laterizi
Art. 65 - Lavoro a turni
Art. 66 - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi
Art. 67 - Mansioni promiscue
Art. 68 - Passaggi di mansioni
Art. 69 - Interruzioni di lavoro
Art. 70 - Sospensione e riduzione di orario
Art. 71 - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 72 - Trasferta
Art. 73 - Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 74 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 75 - Pagamento della retribuzione
Art. 76 - Trattamento economico in caso di festività
Art. 77 - Ferie
Art. 78 - Cumulo dell'anzianità di servizio per i lavoratori stagionali
Art. 79 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 80 - Abiti da lavoro
Parte terza Regolamentazione per gli impiegati
Art. 81 - Mutamento di mansioni
Art. 82 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 83 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
Art. 84 - Ferie
Art. 85 - Trasferta
Art. 86 - Pagamento della retribuzione
Art. 87 - Alloggio
Art. 88 - Indennità maneggio denaro
Art. 89 - Indennità per uso di mezzi di trasporto
Art. 90 - Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 91 - Assistenza legale
Art. 92 - Previdenza
Art. 93 - Aspettativa
Art. 94 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 95 - Certificato di lavoro
Allegato Quota straordinaria contratto

Costituzione delle parti
Aniem - Associazione Nazionale Imprese Edili […]; e con la partecipazione della Delegazione industriale […]; e con l'assistenza della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria - Confapi […]
e Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno - Feneal Uil - aderente alla Uil […]; Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini aderente alla Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori - Filca-Cisl […]; Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini ed estrattive - Fillea Costruzioni e Legno - aderente alla Cgil […]. dall'altra si è convenuto di rinnovare il CCNL 11 marzo 1987 per i lavoratori dipendenti delle aziende produttrici di laterizi, manufatti in cemento, piastrelle e manufatti in gesso alle condizioni di seguito indicate.
É stato stipulato il presente CCNL da valere per gli addetti delle piccole e medie imprese produttrici di Laterizi, Manufatti in Cemento, Piastrelle e Manufatti in Gesso.

Parte generale
Relazioni industriali e sistema di informazione su investimenti e occupazione
a) Relazioni industriali
Le parti, considerato anche quanto stabilito dagli accordi interconfederali condividono l'opportunità di sviluppare ulteriormente le relazioni industriali valorizzando i reciproci rapporti al fine di migliorare la competitività delle imprese e le condizioni di lavoro dei dipendenti;
pertanto esprimono la propria volontà di accrescere lo scambio di conoscenze sullo stato e sulle prospettive dei settori della produzione dei laterizi e dei manufatti in cemento.
In particolare le Parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, provvederanno a costituire una Commissione paritetica con funzione di Osservatorio dei settori. Tale Commissione sarà composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali, firmatarie, e si riunirà di norma semestralmente, al fine di predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche sulle seguenti tematiche:
- gli indirizzi di politica industriale e l'andamento generale del mercato e dei singoli scomparti;
- le innovazioni tecnologiche, organizzative e di prodotto;
- l'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno dei settori, con particolare riferimento: all'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro;
all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative che dovessero essere emanate, nonché con quanto stabilito dalla legislazione in tema di parità uomo-donna; alle problematiche di inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di legge che li riguardano;
- l'evoluzione della legislazione concernente l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- le problematiche della formazione professionale con la possibilità di individuare azioni di indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla formazione professionale, al fine di una eventuale elaborazione di programmi specifici;
- l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale;
- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente anche in riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
- i problemi dell'approvvigionamento della materie prime con riferimento alle norme di legge in materia estrattiva ed alla loro applicazione in sede amministrativa;
- la possibilità - tenuto conto dei rispettivi interessi relativi alle prospettive di andamento della previdenza obbligatoria e del regime contributivo - di realizzazione di sistemi di previdenza integrativa anche alla luce della riforma del sistema pensionistico.
Le valutazioni della Commissione sono formulate all'unanimità; la partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.
Per l'attività della Commissione saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.
Con riferimento alle risultanze dei lavori della Commissione potranno essere presentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.
Qualora, sulla base dell'esame congiunto emergano problematiche particolari che interessano aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede nazionale.
b) Sistema di informazioni su investimenti e occupazione
Alla luce delle premesse di cui al punto precedente e nel rispetto dei principi ivi indicati, si conviene di articolare il sistema di informazioni nel modo seguente:
1) Livello nazionale: l'Aniem fornirà annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, alla F.L.C. informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazioni per grandi aree geografiche;
d) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
e) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f) l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
g) l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore;
h) l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all'approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;
i) l'andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale;
l) i consumi energetici.
2) Livello regionale: l'Aniem e le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti, forniranno annualmente, di norma non oltre il bimestre successivo, alla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si applica il presente contratto riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni, interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.
In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dall'Aniem.
3) Livello territoriale: l'Aniem territoriale fornirà annualmente alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il secondo quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie Aziende associate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni, interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti in cemento, le competenti Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3) del presente articolo.
4) Livello di gruppo: i gruppi industriali - intendendo per "gruppo" una struttura di particolare importanza nell'ambito del settore, articolata in più stabilimenti distribuiti in diverse aree, del territorio nazionale - forniranno annualmente alla FLC nazionale, su inchiesta della stessa, nel corso di un apposito incontro convocato dall'Aniem, informazioni previsionali e globali riguardanti:
a) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazione alla organizzazione del lavoro ed alla occupazione;
c) decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell'azienda;
d) distribuzione del personale per categoria e per sesso, andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria;
e) progetti e iniziative tesi al risparmio energetico;
f) implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sui processi di modalità interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite su richiesta, ai C.d.F. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
5) Livello aziendale: le direzioni degli stabilimenti che occupano oltre 75 dipendenti forniranno annualmente al C.d.F., su richiesta dello stesso, con l'eventuale assistenza dell'Associazione, informazioni previsionali riguardanti:
a) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti e nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e all'occupazione;
c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
d) progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico;
e) implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produzione.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sull'ambiente di lavoro.
[…]

Parte prima
Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai

Art. 2 - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L'assunzione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni delle leggi in vigore.
[…]

Art. 17 - Trattamento in caso di maternità
Per il trattamento in caso di maternità si fa riferimento alle norme di legge in vigore.
[…]

Art. 27 - Appalti
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
I contratti di appalto per la manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione, esclusa dalla possibilità di appalto ai sensi del precedente comma, in corso alla data di entrata in vigore del presente contratto, restano validi fino alla data della loro scadenza che sarà comunicata al Consiglio di Fabbrica.
L'Azienda appaltante deve richiedere all'Azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l'Azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Fermo restando quanto stabilito dal 1° comma, ai fini dell'applicazione della presente normativa e di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960 n.
1369, le Aziende comunicheranno al C.d.F. i lavori che, ai sensi della precitata legge, sono affidati in appalto e la denominazione dell'impresa appaltatrice.

Art. 28 - Ambiente di lavoro - Visite mediche
Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell'ambito degli incontri previsti dal punto A) della parte generale (relazioni industriali) del CCNL, le proposte di legge e le, iniziative di carattere normativo di interesse per i settori dei laterizi e manufatti in cemento che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali.
Inoltre per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alle parti nazionali nell'ambito degli incontri citati nel comma precedente per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate quale base di supporto nel confronto con le istituzioni.
Le aziende forniranno altresì ai C.d.F. informazioni sulla qualità, le quantità e le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti industriali delle proprie unità produttive.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma e dall'art. 24, paragr. 14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale". Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nei citati articoli, e quindi in attesa dell'emanazione del testo Unico in materia di sicurezza del lavoro, le parti stesse convengono di far riferimento al documento allegato.
In conformità ed in applicazione ai criteri di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il Consiglio di Fabbrica ha diritto di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Per l'attuazione di quanto sopra, la Direzione aziendale e il Consiglio di Fabbrica prenderanno gli opportuni accordi, secondo le procedure e modalità di sui ai commi successivi.
Il Consiglio di Fabbrica concorda con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle unità sanitarie locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. Le eventuali spese, se dovute, e purché l'Ente sia congiuntamente designato, saranno a carico dell'Azienda.
Ai fini dei controlli e delle iniziative di miglioramento di competenza del C.d.F. ai sensi dell'art. 9 della legge 300/1970 un rappresentante del C.d.F. stesso può presenziare alle rilevazioni di cui al comma precedente, nonché alla trascrizione dei risultati nei registri dei dati ambientali e biostatistici.
Effettuate le prime rilevazioni dei fattori di nocività e di insalubrità, le successive eventuali saranno effettuate, in dipendenza di obiettive alterazioni dell'ambiente di lavoro o di modifiche strutturali significative dell'impianto che le rendessero necessarie ai fini della tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori. Anche in tale ipotesi, la scelta dell'Ente di diritto pubblico specializzato nel campo specifico cui la rilevazione attiene sarà effettuata di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di Fabbrica.
I risultati delle rilevazioni ambientali, come e sopra concordate, fermo restando quanto previsto dall'art. 2105 C.C., vengono annotate in un apposito registro dei dati ambientali conservato a cura dell'Azienda e tenuto a disposizione del Consiglio di Fabbrica per la consultazione.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra, nonché quanto trascritto sui registri aziendali degli infortuni e dei dati biostatistici di cui ai commi seguenti, nonché i dati statistici evidenziabili dalle visite mediche, su richiesta del C.d.F., formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di appositi incontri con la Direzione Aziendale.
Il personale degli istituti che effettua le ricerche è tenuto al segreto professionale sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui viene a conoscenza.
In occasione dell'incontro di informativa di Gruppo a livello nazionale, le parti esamineranno i risultati degli accertamenti ambientali svolti nelle diverse unità produttive anche al fine di valutare la possibilità di pervenire ad una armonizzazione dei criteri seguiti in detti accertamenti.
Le aziende cureranno che nell'ambito delle unità produttive, ivi comprese le cave, i lavoratori siano edotti dei rischi specifici cui sono esposti e siano informati con iniziative adeguate sulle norme di sicurezza e sui mezzi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nonché del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 728 recante norme di pulizia delle miniere e delle cave.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino l'impiego di nuove sostanze suscettibili d'esporre a rischio i lavoratori, le Aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecniche-mediche) esistenti, dando preventiva informazione al C.d.F. delle sostanze stesse dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'Azienda intende adottare.
Oltre al registro infortuni, il cui obbligo è sancito dall'art. 403 D.P.R. 27 Aprile 1955 n. 547, viene istituito il registro dei "dati biostatistici";
in tale registro a cura dell'Azienda, sono annotate per reparto e, in forma anonima per addetto, le assenze per malattia, per infortunio o malattia professionale e sarà conservato a cura della Direzione aziendale e tenuto a disposizione del Consiglio di Fabbrica per la consultazione.
É istituito il "libretto personale sanitario e di rischio".
In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche ed eventuali esami clinici richiesti dalla legge nonché i dati relativi alle malattie, agli infortuni ed alle malattie professionali.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge nonché a quelle altre che si rendessero obiettivamente necessarie a seguito di risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo la procedura e le modalità previste dai commi 3 e 4 del presente articolo, che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Le caratteristiche del registro dei dati ambientali, dei dati biostatistici e del libretto sanitario e di rischio, ai sensi dell'art. 22 del CCNL 29 aprile 1976, sono state definite dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, con accordo del 20 aprile 1978.
I medesimi saranno adeguati a quanto verrà stabilito dal Servizio Sanitario Nazionale in attuazione dell'art. 27 della legge 833/1978.
Norme transitorie
Le parti stipulanti si incontreranno entro sei mesi dalla data di decorrenza del presente contratto per un esame dello stato di applicazione della legge n. 833 del 1978 in relazione agli strumenti concernenti la tutela della salute nell'ambiente di lavoro previsti dal presente articolo.

Art. 29 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 31 - Igiene sui lavoro e prevenzione infortuni
Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al Regolamento Generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare, per quanto concerne l'approvvigionamento di acqua potabile, l'istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, si fa riferimento agli artt. 19, 25, 28 e 38 del Regolamento Generale per l'igiene del lavoro (D.P.R. 19 marzo 1965, n. 303).
Le aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge, motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni documentate di tossicodipendenza.
Le aziende compatibilmente con le esigenze di servizio potranno concedere, a richiesta, ai lavoratori in condizioni di tossicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge, per documentare necessità di terapie da eseguire presso il S.S.N. o presso strutture specializzate riconosciute dalle Istituzioni, in particolare per quanto concerne i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro personale, le Aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva assistenza in caso di necessità.
[…]

Art. 42 - Relazioni sindacali
[…]
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
[…]

Art. 48 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale
I lavoratori devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione di fabbrica di reparto e di ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione e dell'armonia necessaria per il buon andamento aziendale.
In particolare il lavoratore deve:
- osservare l'orario stabilito e i turni di servizio; adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze;
- eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed alle istruzioni avute;
- conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti;
[…] Ai lavoratore inoltre è fatto divieto di:
a) introdurre estranei, sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della direzione;
b) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad esso non siano stati espressamente affidati;
[…]

Art. 50 - Multe e sospensioni
L'azienda ha facoltà di applicare la multa o la sospensione al lavoratore che:
a) rimanga assente dal lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizi o del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) non avverta il superiore diretto dei guasti o dell'irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;
f) sia trovato addormentato;
g) contravvenga al divieto di fumare laddove, per esigenze di sicurezza, questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro;
i) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino violazioni alla disciplina e pregiudizi alla sicurezza ed all'igiene e che non siano passibili di licenziamento ai sensi dell'art. 51.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo: la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo dalle multe per motivi disciplinari, sarà devoluto all'INPS.

Art. 51 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso può essere adottato, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 49, nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
3) rissa nell'interno dello stabilimento furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave, di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo nell'anno precedente ad almeno due sospensioni dal lavoro;
5) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico;
[…]
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[…]

Parte seconda Regolamentazione per le categorie operaie
Art. 64 - Lavori speciali nell'industria dei laterizi
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio, quali lo spurgo di canali e pozzi, l'ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 20% sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo per i cottimisti. Per i lavori di cui sopra, l'azienda dovrà munire i lavoratori di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).
[…]

Art. 66 - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi
Le condizioni per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono definite con i lavoratori interessati assistiti dal Consiglio di Fabbrica; dovranno essere precisate le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinché il lavoro si svolga nelle migliori condizioni consentite dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.
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