Regione Veneto
Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture.
B.U.R. 1 luglio 2008, n. 54

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I
Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 1
Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni

1. Al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole “centoventi giorni” sono sostituite con le parole: “duecentoquaranta giorni”.

Art. 2
Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

1. Al comma 7 dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole “dopo la sua pubblicazione nel Bur” sono sostituite dalle parole: “dopo la pubblicazione nel Bur del provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della giunta provinciale”.

Art. 3
Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. La Giunta regionale può approvare con la procedura di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare, i progetti strategici previsti nel documento preliminare di PTRC di cui all’articolo 25, comma 1, purché non in contrasto con il PTRC vigente.”.

Art. 4
Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole “in caso di” sono aggiunte le seguenti parole: “assenza o”.

Art. 5
Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:
“2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del benessere degli animali.
2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole”, da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Al fine di garantire l’insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l’approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell’impresa, ai fini del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l’approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3.”.
3. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituita:
“a) per l’ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l’iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l’INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.;”.
4. Dopo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 44, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunta la seguente lettera:
“a bis. per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l’ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell’esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente;”.
5. Il comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
“5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria.”.
6. Dopo il comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:
“5 bis. Al fine di garantire completezza all’offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
5 ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo.”.
7. Al comma 6 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole: “protezione o forzatura delle colture” sono aggiunte le parole: “e le serre mobili” e alla fine del medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: “Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell’individuazione di cui all’articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale.”.
8. Dopo il comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
“7 bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.”.

Art. 6
Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

1. Le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle previste dalla presente legge, possono essere adottate anche fino all’approvazione del piano degli interventi (PI), laddove non previsto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

Art. 7
Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole: “alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico” sono aggiunte le seguenti parole: “, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all’articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all’articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni”.
2. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole “dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti parole: “; con le medesime procedure possono essere altresì adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente finalizzate a dare attuazione all’articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” nonché quelle necessarie per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici.”.
3. Al comma 1 ter dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo la parola: “(PTCP)” si aggiungono le parole: “, ai piani di assetto del territorio intercomunale (PATI) aventi ad oggetto i singoli tematismi di cui al comma 1, dell’articolo 16, riferiti agli ambiti e previsioni di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 16 limitatamente a temi di interesse pubblico o di pubblica utilità,”.
4. Il comma 7 bis 2 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è sostituito dal seguente:
“7 bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività produttive esistenti, ivi comprese le attività commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere e i servizi resi dalle banche, considerate non più compatibili con il contesto insediativo in cui ricadono, previo parere della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde. La partecipazione regionale alla conferenza di servizi è preceduta dalla valutazione tecnica regionale di cui all’articolo 27. Nel caso di trasferimento di attività, con le medesime modalità e procedure può essere riclassificata l’area su cui insiste l’attività da trasferire ed essere previsto l’utilizzo dei crediti edilizi di cui al comma 4 dell’articolo 36 in aree appositamente identificate. Qualora l’attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, l’ampliamento è consentito fino ad un massimo di 1.500 mq. e comunque nel limite dell’80 per cento della superficie coperta esistente. Sono di competenza esclusivamente comunale e non necessitano del parere regionale in sede di conferenza di servizi, le varianti al piano regolatore generale di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni che interessano:
a) ampliamenti delle attività realizzati mediante mutamento di destinazione d’uso di manufatti esistenti, purché non comportino modifiche della sagoma e/o del volume;
b) ampliamenti che si rendano indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento e comunque non oltre i 100 mq. di superficie coperta;
c) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;
d) esecuzione di strutture di servizi e/o impianti tecnologici e/o opere non quantificabili in termini di volume e superficie.”.
5. Il limite massimo di ampliamento di 1.500 mq. e dell’80 per cento della superficie coperta, previsto dal comma 4 per le attività produttive in zona impropria, può essere conseguito, dall’entrata in vigore della presente legge, anche con più varianti, purché con le stesse il suddetto limite non sia complessivamente superato.
6. Nelle procedure relative allo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto le Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche, decorsi inutilmente i termini fissati dall’articolo 4, commi 1, 1 bis e 3 del medesimo decreto, senza che il responsabile del procedimento presso la struttura dello sportello unico comunale o intercomunale abbia comunicato al richiedente il provvedimento conclusivo, ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui all’articolo 4, commi 3 e seguenti, il richiedente può presentare istanza alla struttura regionale competente in materia di sportello unico per le imprese affinché, entro quindici giorni dalla richiesta, convochi una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l’eventuale prosecuzione del procedimento. Le medesime procedure si applicano nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto le Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modifiche, non sia stato comunicato il rigetto dell’istanza.
7. Il comma 7 ter dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
“7 ter. Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, fermi restando gli interventi consentiti ai sensi del comma 5 dell’articolo 44, nelle more dell’approvazione del primo PAT e PI:
a) nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso:
1) gli interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;
2) per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo individuate e disciplinate dallo strumento urbanistico vigente, gli interventi in esso previsti;
3) gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45;
b) nelle sottozone classificate E2 e E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono, altresì, consentiti gli interventi di cui alla lettera d), comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni nonché, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 44, la realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione principale nel limite di 600 mc.;
c) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti tutti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;
d) oltre agli interventi ammessi per ciascuna tipologia di sottozona ai sensi delle lettere a), b) e c), nelle zone agricole dei territori montani di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” sono consentiti, altresì, gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente. Nelle zone E1, il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali è consentito esclusivamente con gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni;
e) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.”.
8. Dopo il comma 7 quarter dell’articolo 48 della legge regionale n. 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
“7 quinquies. In deroga al divieto di cui al comma 1 e fino all’approvazione del primo PAT e del primo PI, i comuni possono adottare varianti allo strumento urbanistico generale che abbiano ad oggetto la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici, con le procedure di cui all’articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e ferme restando le attribuzioni e le competenze individuate dall’articolo 50 comma 3.”.

Art. 8
Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 vanno aggiunte le parole: “tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale;”.

Art. 9
Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. La Regione può, altresì, destinare l’incremento dell’oblazione di cui al comma 1 ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i siti di interesse regionale sui quali realizzare tali interventi.”.

Art. 10
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 è così sostituito:
“1. L’adozione di varianti al piano regolatore generale già approvate dalla Regione e annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato è sempre consentita ai soli fini di adeguare le varianti originarie al giudicato; per tale adeguamento, fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, si applicano le procedure di cui all’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.”.

Art. 11
Modifica degli articoli 1 e 3 legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2 “Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori” e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2, è così sostituito:
“1. La Regione del Veneto promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici dei comuni minori nel cui territorio sia individuato un agglomerato insediativo urbano considerato come centro storico ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, al fine di favorirne lo sviluppo culturale, turistico ed economico.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Ai soli fini della presente legge sono equiparati ai comuni minori i nuclei abitati che risultino, sulla base delle verifiche operate dai relativi comuni d’appartenenza, con popolazione fino a mille abitanti purché ricompresi nel territorio dei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2 è così sostituito:
“2. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale individua gli interventi da ammettere a contributo e la misura dello stesso.”.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati all’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009”.

Art. 12
Inserimento dell’articolo 79 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni

1. Dopo l’articolo 79 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente articolo 79 bis:
“Art. 79 bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.
1. Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.
3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.
4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma medesimo.


Art. 13
Interpretazione autentica dell’articolo 50 comma 3 e 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, deve essere interpretato nel senso che la decorrenza del termine per l’applicazione degli articoli da 1 a 49 non comporta il venir meno della competenza regionale, dettata in via transitoria dall’articolo 48 della medesima legge, all’approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti fino all’approvazione dei PAT e comunque fino all’applicazione del comma 4 dell’articolo 48, di trasferimento delle funzioni alle province.

Art. 14
Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS)

1. Nelle more dell’entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di VAS di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale” e 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”:
a) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 la cui approvazione e adozione compete alla Regione, o agli enti locali, o di iniziativa regionale approvati da altri soggetti o oggetto di accordo, l’autorità a cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 4 del 2008, è, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, la commissione regionale VAS nominata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, pubblicata nel BUR n. 101 del 2006;
b) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”;
c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre 2006, pubblicata nel BUR n. 10 del 2007 e n. 2988 del 1° ottobre 2004, pubblicata nel BUR n. 107 del 2004, e sono fatti salvi le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti.

Art. 15
Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

1. Al comma 10 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole: “1.300 metri” sono sostituite con le parole: “1.600 metri”.

CAPO II
Disposizioni in materia di protezione della natura e parchi

Art. 16
Inserimento dell’articolo 28 ter nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni

1. Dopo l’articolo 28 bis della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 28 ter - Promozione degli interventi che utilizzano tecniche di bio-architettura e di ingegneria forestale.
1. Al fine di qualificare le aree dei parchi regionali, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare progetti per la realizzazione o il restauro di edifici nonché interventi sui relativi spazi aperti, che utilizzino tecniche di bio-architettura e di ingegneria forestale sostenibile.
2. Sono finanziabili ai sensi del comma 1 gli interventi di competenza dei soggetti gestori dei parchi che interessano fabbricati ubicati nei parchi, nelle aree finitime e in quelle funzionalmente collegate.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0101 “Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse naturalistico” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.

Art. 17
Inserimento dell’articolo 28 quater nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni

1. Dopo l’articolo 28 ter della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, come introdotto dall’articolo 16 della presente legge, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 28 quater - Interventi di ripristino e messa in sicurezza dei manufatti.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare interventi di manutenzione straordinaria di opere e manufatti ad uso pubblico, già previsti e finanziati dai piani ambientali e al servizio dell’attività dei parchi e delle riserve regionali di interesse locale, qualora dette opere e manufatti siano stati danneggiati da atti di vandalismo o eventi calamitosi e la manutenzione degli stessi non possa essere rinviata nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0101 “Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse naturalistico” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.

Art. 18
Piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione del Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea “Natura 2000”

1. In attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie 92/43/CEE “Direttiva Habitat” e 79/409/CEE “Direttiva Uccelli” e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni, le province, le comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione previsti dalle misure di conservazione, individuate nella deliberazione di Giunta regionale n. 2371 del 27 luglio 2006, pubblicata nel BUR n. 76 del 2006, e contenute nell’allegato E della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico venatorio-regionale” per le zone di protezione speciale.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e le procedure per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di cui al comma 1 e quelle per l’approvazione dei suddetti piani da parte della Regione, l’individuazione degli elaborati di cui il piano di gestione si compone, le misure di salvaguardia e gli interventi sostitutivi, ferma restando la disciplina contenuta nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”, con riguardo ai criteri per la redazione dei piani di gestione.

CAPO III
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 19
Modifica dell’allegato C) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l’edilizia convenzionata” e successive modificazioni

1. Il punto 6 della tabella 3 dell’allegato C) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42, è così sostituito:
“6. Oneri finanziari, nella misura del tasso variabile euribor con scadenza dodici mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e riferito alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), per un periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore a quello della durata della concessione edilizia.”.

Art. 20
Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è così sostituito:
“5. Le assegnazioni di alloggi a favore delle forze dell’ordine sono effettuate dall’ente gestore, sulla base di una graduatoria formata entro il 31 marzo di ogni anno dalla prefettura territorialmente competente.”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è aggiunto il seguente comma:
“5 bis. Fermi restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e l’applicazione del canone di locazione di cui all’articolo 18, le assegnazioni di cui al comma 5 non decadono con la cessazione dell’assegnatario dal servizio per pensionamento o per infermità e, nel caso la cessazione del servizio sia dovuta al decesso dell’assegnatario, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 12.”.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli assegnatari appartenenti alle forze dell’ordine cessati dal servizio e occupanti alloggi riservati.

Art. 21
Modifiche all’articolo 2 comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica”

1. All’articolo 2, comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 le parole: “e di centimetri quindici per quelli orizzontali intermedi”, sono sostituite con le parole: “e di centimetri venticinque per quelli orizzontali intermedi”.

Art. 22
Interpretazione autentica degli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata”.

1. Gli articoli 4 e 5 delle convenzioni tipo di cui agli allegati A e B della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42, devono intendersi nel senso che il prezzo suscettibile di variazione e/o di aggiornamento, è unicamente il prezzo medio di prima cessione stabilito in convezione.

Art. 23
Modifica dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

1. Al comma 1 bis dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 dopo le parole “diminuito del venti per cento.” sono aggiunte le seguenti parole: “Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle ATER, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e dell’articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” ove, da apposita verifica tecnica dell’ente proprietario risulti la non conformità degli impianti dell’alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l’assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari espressamente nell’atto di trasferimento dell’immobile l’esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.”.

CAPO IV
Disposizioni in materia di mobilità e infrastrutture

Art. 24
Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000” e successive modificazioni

1. Alla rubrica dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 29 le parole “straordinario” sono soppresse e dopo le parole “a favore della Comunità del Garda” sono aggiunte le seguenti parole “e della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro regionale del Veneto.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 le parole “per l’anno 2000 un contributo straordinario di lire 60 milioni” sono sostituite con le seguenti “un contributo”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 è inserito il seguente comma:
“1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il contributo è concesso anche a favore della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro Regionale del Veneto con sede a Venezia.”.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0126 “Interventi generali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.

Art. 25
Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole “da realizzare” sono inserite le seguenti parole “, le tecnologie”.
2. Al comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono aggiunte, in fine, le parole “nonché il divieto di alienazione o di destinazione ad uso diverso delle tecnologie oggetto di contributo regionale, prima che siano trascorsi otto anni dalla concessione del medesimo.”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è inserito il seguente comma:
“4 bis. Sono consentiti i trasferimenti dei beni di cui al comma 3, lettera a) ad enti locali o a società che abbiano per oggetto la gestione della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di mobilità, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 4.”.
4. Alla fine del comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è aggiunta la seguente frase “Il beneficiario deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di mobilità l’avvenuto trasferimento o la messa in disponibilità dei beni finanziati.”.

Art. 26
Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

1. Alla fine del comma 1 ter dell’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono aggiunte le seguenti parole “In tal caso la Regione, previo accordo con l’ente competente, provvede allo svolgimento delle procedure concorsuali anche per gli eventuali servizi aggiuntivi.”.

Art. 27
Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 22 bis - Beni essenziali.
1. I bandi di gara relativi alle procedure concorsuali di cui all’articolo 22 individuano i beni essenziali di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 che devono essere messi a disposizione del gestore subentrante. I bandi di gara stabiliscono le modalità e le condizioni di trasferimento dei beni essenziali, ivi compresi il prezzo di cessione o di locazione.
2. I beni essenziali oggetto di contribuzione regionale sono ceduti in proprietà o in locazione al netto delle quote di contributo in conto capitale determinate in misura proporzionale alla durata residua del cespite ai sensi dell’articolo 18, comma 4.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in relazione alla specificità di alcune categorie di beni, i bandi di gara possono stabilire che il prezzo di cessione o locazione dei beni essenziali da trasferire sia definito mediante accordo tra proprietario e aggiudicatario della gara. In caso di mancato accordo tra le parti, si applica la procedura di cui al comma 7 dell’articolo 18.”.

Art. 28
Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 le parole “dall’articolo 26, allegato A), del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.” sono sostituite con le parole “secondo i principi dell’articolo 2112 del codice civile per quanto attiene all’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del subentro.”.

Art. 29
Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole “I contratti di servizio vengono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, a decorrere dal 1° gennaio 2004, hanno durata di sei anni.” sono sostituite con le parole “I contratti di servizio stipulati a seguito delle procedure concorsuali hanno durata non superiore a nove anni.”.

Art. 30
Modifica all’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”

1. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo la parola “viaggio,” sono aggiunte le seguenti parole: “ad obliterarlo e convalidarlo anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo le parole: “al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,”, alla lettera b), dopo le parole: “sanzione amministrativa” le parole “da 30 a 100 volte” sono sostituite con le parole: “da 40 a 150 volte” e dopo la parola: “arrotondata” le parole: “alle lire mille superiori” sono sostituite con le parole: “all’euro superiore”.
3. Al comma 3 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: “al comma 1,” sono aggiunte le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,”, alla lettera b), dopo le parole: “sanzione amministrativa” le parole “da 30 a 100 volte” sono sostituite con le parole: “da 40 a 150 volte” e dopo la parola: “arrotondato” le parole: “alle lire mille superiori” sono sostituite con le parole: “all’euro superiore”.
4. Al comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo le parole: “pecuniaria,” le parole “di lire 2000” sono sostituite con le parole: “di 6 euro” e dopo il punto è aggiunto il seguente capoverso: “La stessa sanzione pecuniaria di 6 euro si applica nel caso in cui l’utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio”.

Art. 31
Modifica all’articolo 41 della regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale”

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 41 della regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è aggiunta la seguente frase: “Gli stessi gestori del servizio possono affidare il controllo, l’accertamento e la contestazione delle stesse violazioni anche a guardie particolari giurate allo scopo autorizzate, secondo le modalità di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”.”.

Art. 32
Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi” e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 è così sostituito:
“3. Nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto privato o pubblico non coincidente con l’amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente presenta il progetto di intervento alla suddetta amministrazione che, entro i successivi novanta giorni, esprime la propria valutazione sulla proposta. Nel caso di riconoscimento del pubblico interesse della proposta presentata la stessa, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell’amministrazione competente secondo le procedure di cui all’articolo 13, viene posta a base della gara di aggiudicazione.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 sono abrogate le lettere a) e c).
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 è inserito il seguente comma:
“4 bis. Le proposte di finanza di progetto di cui al presente articolo devono essere corredate dagli elaborati previsti dall’allegato tecnico XXI di cui all’articolo 164 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.”.
4. Per le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia già stata pubblicizzata la proposta ai sensi del previgente articolo 11, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data della pubblicizzazione stessa.

Art. 33
Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia” e successive modificazioni

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. Per motivate esigenze connesse all’espletamento del servizio da parte dei concessionari di servizi pubblici essenziali, così come definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, nella città di Venezia il Comune può rilasciare, nell’ambito di una corretta gestione del traffico acqueo e tenendo conto degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore, autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore o a remi, in deroga al numero delle autorizzazioni fissato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera a), e nella misura non superiore al 3 per cento dello stesso, salvo il rispetto di ogni altra disposizione di cui alla presente legge; le autorizzazioni non possono eccedere la durata del rapporto concessorio.”.

Art. 34
Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 giugno 2008

Galan