Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 25 maggio 1994
Validità: 01.07.1993 - 30.06.1997
Parti: Corticella Molini e Pastifici e Flai-Cgil e CdF
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Corticella
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
Informazioni
Relazioni industriali
Professionalità
Formazione professionale
Ambiente e sicurezza sul lavoro
Pari opportunità
Congedi parentali
Orario di lavoro
Orario di lavoro per "quadri" e impiegati con funzioni direttive
Sistema di flessibilità degli orari per i reparti di confezionamento pasta, produzione semola e produzione pasta e per i servizi ausiliari
Parte economica
Salario fisso
Salario variabile
Norme generali
Individuazione dei parametri e delle modalità sottoposte a valutazione per la determinazione del salario variabile
Margine operativo lordo
Indice di produttività pastificio
Indice di produttività molino a grano tenero
Indice qualità pastificio
Indice qualità molino a tenero
Decorrenza e durata
Accordo per la formazione

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 25 maggio 1994 a Bologna, tra la Corticella Molini e Pastifici spa […] e la Flai-Cgil […] e il Consiglio di Fabbrica […], è stato sottoscritto il seguente Contratto Integrativo Aziendale.

Premessa
Il presente accordo viene stipulato in una situazione economica in cui la prolungata fase di rallentamento dell'economia e l'insoddisfacente andamento del mercato ha comportato nell'ambito del settore alimentare, considerato anti ciclico per definizione, una instabilità nei consumi alimentari, con preoccupanti sintomi recessivi conseguenti a fenomeni crescenti di internalizzazione, maggiore competitività delle marche e predisposizione in termini nuovi e di massa del fenomeno dei cosiddetti "primi prezzi".
In questo contesto divenendo fondamentale salvaguardare la capacità competitiva delle società sul mercato, le parti concordano, che il processo di coinvolgimento delle risorse umane è la premessa indispensabile per la realizzazione delle suddette condizioni e che, la sempre più consapevole partecipazione dei lavoratori al "sistema impresa", attraverso un modello di relazioni industriali articolato tra sistema informativo e sistema partecipativo, rappresentante una importante risorsa per la necessaria tempestività nell'introduzione e nello sviluppo di processi necessari a favorire il livello di competitività aziendale.
Lo sviluppo di un sistema produttivo sempre più improntato a criteri di efficienza, qualità e flessibilità, richiede anche la sperimentazione di nuovi sistemi di "relazioni industriali" che, pur mantenendo l'area delle rispettive autonomie, favorisca un livello di confronto nella direzione della crescita di un modello più partecipativo, che consenta alle parti di governare le situazioni di variabilità, incertezza e turbolenza del mercato.
Le parti nel presente accordo hanno concordato la riorganizzazione di istituti normativi e salariali, finalizzati ad essere adattati alla specificità di Corticella alle sue esigenze sul campo organizzativo ed alle aspettative dei lavoratori.
In questo contesto diviene fondamentale salvaguardare la capacità competitiva delle società sul mercato, mantenendo sotto vigile controllo la struttura dei costi, affinché non aumenti il differenziale nei confronti della concorrenza, determinando le migliori condizioni di risposta puntuale e flessibile alle nuove esigenze poste dal mercato.

Informazioni
Si conviene che con cadenza annua nel corso del primo trimestre dell'anno la Direzione Aziendale fornirà al Consiglio di Fabbrica e alle OO.SS. di categoria, nel corso di un apposito incontro informazioni su tematiche di carattere generale relative ad andamento produttivo, economico ed occupazionale della Società con particolare riferimento a:
- investimenti complessivi;
- sicurezza sul lavoro, igiene ambientale ed ecologia;
- numero dei lavoratori occupati, distinti per qualifiche, livello e sesso;
- previsioni generali di mercato e andamento produttivo aziendale;
- iniziative di formazione originate dall'introduzione di sistemi di qualità, innovazioni tecnologiche.
Il confronto sulle informazioni ricevute e sulla documentazione rilasciata dalla Società dovrà esaurirsi entro i 15 giorni successivi all'incontro.
Le parti inoltre concordano che, nel caso in cui nell'ambito dell'esercizio in corso dovessero subentrare fatti di rilevante importanza per la Società, inerenti l'andamento produttivo e occupazionale, si attiveranno appositi incontri per valutare congiuntamente le prospettive della Società e quelle delle singole unità produttive e dei singoli settori commerciali.

Relazioni industriali
Al fine di determinare una competitività globale dell'azienda attraversa la ricerca di una costante crescita qualitativa dei prodotti, una più funzionale flessibilità ed una più elevata produttività, le parti concordano sulla necessità di ricercare un contributo convinto ed attivo dei lavoratori.
Al fine di dare concreta attuazione al processo di confronto le parti concordano, ferma restando l'autonomia imprenditoriale della società, sulla possibilità di costituire commissioni tecniche bilaterali aventi scopi di approfondimento ed analisi congiunta.
Il ruolo di tali organi sarà consultivo, non vincolante e di natura non conflittuale.
Le commissioni tecniche bilaterali che possono prevedere anche la presenza di un solo tecnico esterno per parte, daranno pareri preventivi sui seguenti temi:
- organizzazione del lavoro;
- innovazioni tecnologiche di particolare rilevanza;
- ambiente e sicurezza sul lavoro.
Le commissioni tecniche bilaterali opereranno con i tempi tecnici sufficienti per elaborare pareri e possibili soluzioni non vincolanti per le parti.
Al fine di accelerare i tempi delle relazioni industriali si concorda che entro 30 giorni dalla attivazione della commissione paritetica i componenti di tale organismo dovranno fornire alle parti i pareri preventivi.
Le commissioni avranno a disposizione le informazioni necessarie per la effettuazione delle relative analisi impegnandosi a preservare la riservatezza dei dati appresi.
Le commissioni tecniche bilaterali opereranno, per la componente sindacale nell'ambito delle ore di competenza del CdF.

Formazione professionale
Le parti, consapevoli che la formazione è risorsa fondamentale sia per l'azienda che per i lavoratori, ritengono di dover sviluppare ancor più la propensione della società ad investire sulla crescita professionale dei lavoratori ed alla loro necessaria riqualificazione.
Le parti ritengono necessarie, nella consapevolezza delle difficoltà di un mercato e di una organizzazione del lavoro, che richiedono sempre maggiore professionalità e flessibilità, attivare in Azienda una verifica dei programmi formativi futuri che permettano di rispondere alle esigenze aziendali e alle esigenze tecnico-organizzative.
In questo quadro le parti concordano di effettuare nel corso del primo trimestre un'analisi congiunta sui programmi di formazione, addestramento e aggiornamento presentati dall'azienda.
Verranno inoltre valutate eventuali proposte di aggiornamento professionale avanzate dalle
Rappresentanze dei Lavoratori.
Inoltre le parti ritengono necessario promuovere nella stessa sede momenti di confronti sui tempi, contenuti e modalità di realizzazione degli interventi formativi, nonché momenti di confronti, anche in corso d'anno se si dovessero manifestare successive particolari ed eccezionali necessità, finalizzati al recepimento di suggerimenti, proposte ed indicazioni utili allo sviluppo di programmi mirati di formazione e/o addestramento in linea con l'obiettivo di sviluppare un continuo miglioramento della qualità del prodotto, dei processi di lavorazione e dell'efficacia dell'organizzazione.

Ambiente e sicurezza sul lavoro
Sono obiettivi comuni dell'azienda e dei lavoratori il raggiungimento dei massimi livelli di sicurezza sul lavoro e di salute in fabbrica.
Le parti ritengono che ulteriori investimenti siano necessari, nelle varie articolazioni, per una corretta gestione in ordine ad igiene ambientale e sicurezza sul lavoro.
Viene inoltre ribadito che le informazioni sui rischi ambientali e relative misure preventive, debbano essere tempestivamente diramate dall'Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo del 15 agosto 1991, n. 277, ai propri dipendenti, promuovendo, se necessario, interventi formativi specifici.
Viene costituita, sulla base di un comune impegno al miglioramento dell'ambiente e della sicurezza nei reparti degli stabilimenti una Commissione Tecnica Bilaterale, composta da un massimo di tre membri per parte, che si riunirà di norma quadrimestralmente con le seguenti competenze:
- esaminare quadrimestralmente i dati relativi agli infortuni sul lavoro, alla tipologia delle cause, al loro indice di frequenza e gravità;
- individuazione congiunta di iniziative atte a migliorare situazioni particolarmente problematiche relative alla sicurezza dei lavoratori, evidenziate nell'ambito dei singoli reparti aziendali; nonché ipotesi di miglioramento ambientale;
- informazioni relative alla medicina del lavoro e al piano sanitario operante all'interno dell'Azienda;
- partecipare agli accertamenti preventivi relativi a condizioni di nocività e di pericolosità dell'ambiente di lavoro;
- esaminare i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza dei lavoratori.
Potranno, su richiesta dei componenti la Commissione Sicurezza essere tenuti corsi di formazione per i loro componenti, compatibilmente con le possibilità dei budget aziendali, secondo programmi di volta in volta concordati.

Pari opportunità
Le parti recependo le finalità che la legge 125/1991 si propone, al fine di consolidare e migliorare le condizioni acquisite in Corticella nella realizzazione di pari opportunità professionali, sul lavoro ribadiscono l'impegno ad adottare strumenti adeguati, atti a rimuovere eventuali ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
L'azienda fornirà annualmente informazioni relative all'occupazione femminile nelle diverse realtà produttive della società più in specifico su ruoli, funzioni e professionalità.
Saranno ricercate congiuntamente azioni significative, che si calino correttamente nella realtà aziendale, finalizzate alla realizzazione di concreti progetti per i quali, se ne ricorreranno le condizioni, saranno richiesti i finanziamenti previsti dalla legge.

Congedi parentali
[…]
Inoltre le parti concordano di concedere permessi non retribuiti per la durata delle comprovate esigenze terapeutiche o assistenziali, ai lavoratori tossicodipendenti o etilisti e/o a quei lavoratori che abbiano a carico familiari tossicodipendenti o etilisti per i quali vi sia la documentata necessità di terapie riabilitative, da effettuarsi presso strutture del SSN, o presso strutture specializzate, o presso sedi o comunità terapeutiche riconosciute dalle istituzioni.
[…]

Orario di lavoro
Si conviene che per quanto concerne collocazione delle ferie estive, ponti concessi nell'ambito infrasettimanali e chiusure degli stabilimenti, connesse ad esigenze tecnico organizzative, periodi di stagionalità e conseguenti necessità di settimane di flessibilità positiva e negativa, particolari utilizzi collettivi di ROL, le parti, come è prassi consolidata, esamineranno nel corso di un apposito incontro annuale le diverse modalità di utilizzo dei riposi retribuiti.
Inoltre, stante il perdurare di una situazione critica, nell'ambito delle ferie arretrate, le parti si danno reciprocamente atto, che il godimento delle ferie annuali deve esaurirsi entro l'anno di interesse e che comunque è fatto obbligo per ogni dipendente di esaurire i periodi di riposo retribuito, nelle misure previste dall'articolo 30 del vigente CCNL entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo alla loro maturazione.
Le parti concordano che con decorrenza 1 gennaio 1995 l'orario di lavoro settimanale per coloro che sono sottoposti ad orario di lavoro contrattuale di 40 ore settimanali, sarà di 39 ore, mediante le riduzione dell'orario di lavoro […]
Eventuali assenze dal lavoro, a qualunque titolo, sono ininfluenti ai fini di cui sopra e non danno pertanto luogo a recuperi per le quote di ROL non effettuate.
Le parti convengono che nel corso del 1994 saranno effettuate per il personale impiegatizio riduzioni di orario di lavoro, nell'ambito degli stabilimenti della Società, usufruendo a partire dal primo di giugno di quattro ore settimanali di ROL da godersi nella giornata di venerdì fino alla concorrenza di 52 ore.
Il personale che per ragioni organizzative non potrà usufruire della riduzione di orario nella giornata di venerdì, potrà utilizzare a scorrimento altri giorni della settimana, preferibilmente il lunedì mattina, o a rotazione gruppi di quattro o otto ore mese di ROL
Le parti convengono nel concordare che nel solo periodo della campagna grano, data la particolare situazione organizzativa degli stabilimenti, la riduzione dell'orario di lavoro per il personale interessato viene sospesa per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di campagna.
Sarà cura dell'Azienda comunicare tempestivamente il periodo di sospensione della ROL conseguente all'avvio della campagna granaria.
Le parti concordano di estendere la flessibilità di orario di entrata per il solo personale impiegatizio, non interessato a turno di lavoro fino alle ore 09,00, previa autorizzazione dei singoli responsabili di servizio verso l'interno e verso l'esterno.

Orario di lavoro per "quadri" e impiegati con funzioni direttive
L'orario di lavoro di riferimento per i "quadri" e per gli impiegati direttivi è quello stabilito dal CCNL di categoria.
Tuttavia, in relazione all'autonoma gestione dell'orario di lavoro, nonché per la natura delle funzioni ricoperte i lavoratori soprarichiamati possono superare in modo continuato le 40 ore settimanali, intese come orario di riferimento […]
Le parti, pertanto, concordano per questi lavoratori di procedere alla trasformazione delle 72 ore di riduzione di orario di lavoro spettante in 72 ore di ferie da godersi in gruppi di 8 ore di riposi individuali retribuiti.
Tenendo delle esigenze del servizio le giornate di riposo saranno fruite dal lavoratore mensilmente fino alla concorrenza delle 72 ore complessive.
Anche per questa fascia di lavoratori il monte ore di riposi retribuiti spettanti da ferie, ex festività e ROL devono essere goduti entro il primo trimestre dell'anno successivo alla loro maturazione.

Sistema di flessibilità degli orari per i reparti di confezionamento pasta, produzione semola e produzione pasta e per i servizi ausiliari
Entro il primo trimestre di ogni anno l'azienda concorderà, come è ormai consuetudine, con le Rappresentanze dei Lavoratori, il calendario lavorativo annuo, definendo, indicativamente, le possibili settimane di flessibilità, sia positiva che negativa, che potranno essere suscettibili di modifiche in caso di mutate situazioni di mercato.
Le parti con riferimento all'art. 23 del vigente CCNL di categoria convengono di regolamentare e concordare orari settimanali di lavoro con prestazioni lavorative per i reparti tecnico produttivi del pastificio, superiori all'orario settimanale vigente e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale.
Più in specifico per far fronte a picchi di produzione non programmabili, alle maggiori o minori richieste di mercato e per contenere i costi di stoccaggio del prodotto finito le parti concordano, applicando l'istituto della flessibilità, di istituire un pacchetto di flessibilità fino ad un massimo di dodici settimane anno da utilizzare secondo il seguente schema:
Reparto confezionamento: 12 settimane, per ogni arco temporale annuo, lavorate dalle ore 07 del lunedì alle ore 21 del sabato, per un totale di 48 ore settimanali per dipendente.
Le parti prendono atto che stante l'attuale mix produttivo le linee interessate al prolungamento del nastro orario settimanale saranno indicativamente la linea matasse, pastine e nidi.
Il periodo di superamento dell'orario contrattuale sarà compensato con le maggiorazioni del 20% come previsto dal vigente CCNL.
Il recupero delle prestazioni oltre l'orario contrattuale avverrà con un corrispondente periodo di 32 ore settimanali retribuite 40.
Il recupero della flessibilità deve intendersi per reparti e non singolarmente.
Al personale che non avesse maturato le ore di flessibilità, queste verranno recuperate attraverso le ore individuali di riposi contrattualmente retribuiti (ROL, ex festività, ferie) di coloro che avranno esaurito tali riposi verranno invece trattenute come permessi non retribuiti le ore mancanti.
Le parti convengono che a livello individuale è impegnativa per tutti i lavoratori l'attuazione della flessibilità, salvo casi del tutto eccezionali, che saranno oggetto di un confronto tra Direzione Aziendale e Rappresentanze dei Lavoratori.
Reparti tecnico-produttivi e servizi ausiliari: le parti nel considerare rilevante per l'impianto produttivo aziendale l'introduzione di sistemi di flessibilità convengono, al fine di corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, in caso di particolari necessità, di poter allargare tale istituto, previo confronto in sede sindacale, anche ad altri reparti, consentendo in tal modo di cogliere gli obiettivi prefigurati.
Le parti si impegnano ad incontrarsi trimestralmente per una valutazione congiunta sull'andamento produttivo dello stabilimento e per apporre eventuali aggiornamenti al calendario delle settimane di flessibilità. Nelle stessa sede verranno stabilite le settimane di recupero con prestazioni lavorative di 32 ore per il reparto di confezionamento pasta.
In ogni caso le settimane di flessibilità con prestazioni lavorative di 48 ore devono essere recuperate entro l'anno di loro utilizzo.