Tipologia: Accordo
Data firma: 24 gennaio 1994
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Hydr-App e CdF/Fim, Fiom, Uilm
Settori: Metalmeccanici, Hydr-App Reggio Emilia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1. Relazioni industriali
2. Ambiente e sicurezza
3. Permessi sindacali
4. Previdenza integrativa
5. Ferie, rol, pir
6. Orario differenziato
7. Interscambio personale
8. Premio di produzione
9. Decorrenza e durata

Verbale d'accordo

In data 24 gennaio 1994, presso lo stabilimento della Ditta Hydr-App, in via Moscova, 6 a Reggio Emilia, tra la Direzione Aziendale […], e il Consiglio di Fabbrica […] assistito da Fim, Fiom, Uilm […], si è stipulato il seguente verbale d'accordo:

1. Relazioni industriali
A fine di uno sviluppo di adeguate relazioni industriali utili ad un maggior coinvolgimento dei lavoratori nei processi aziendali, si concordano le seguenti informazioni, di norma semestrali:
a. andamento volumi produttivi;
b. andamento di budget, investimenti e/o dismissioni produttive, ove tali informazioni non ledano il principio della riservatezza industriale;
c. copia bilancio depositato.
In secondo luogo si concordano ulteriori informazioni in merito a:
- inquadramento professionale e nominat
accettazione dei singoli lavoratori, necessario al fine di svolgere la verifica annuale degli inquadramenti;ivo dei dipendenti, previa
- informazioni di indirizzo generale sull'uso dei progetti di formazione e lavoro.

2. Ambiente e sicurezza
L'Azienda ha consegnato il Piano Mirato USL che si allega come parte integrante di tale intesa.
In secondo luogo le parti riconoscono in base alla Direttiva CEE 391 quale referente per le questioni in materia di ambiente e sicurezza il delegato che verrà nominato. Il delegato alla sicurezza nominato avrà incontri semestrali con la Direzione Aziendale.
L'Azienda inoltre ha già attivato una convenzione con la società CHEK UP per la valutazione del rischio rumore e il Piano visite periodiche di controllo al personale.

6. Orario differenziato
Le parti concordano la proroga fino al 31.12.94 dell'accordo stipulato in data 9 giugno 1993 riguardante l'orario differenziato che costituirà parte integrante della seguente intesa.
Nel mese di gennaio di ogni anno a partire dal 1.1.95, le parti si reincontreranno per decidere la proroga annuale o meno del relativo sistema d'orari.

7. Interscambio personale
Si conviene sulle necessità di favorire l'interscambio di personale su diverse postazioni di lavoro nel rispetto delle seguenti condizioni:
a. deve trattarsi di mansioni equivalenti e/o equipollenti;
b. deve essere per aree omogenee;
c. deve rispettare i normali carichi e ritmi di lavoro;
Ad. ove necessario l'azienda s'impegna a predisporre piani di formazione o di addestramento fuori orario, al fine di consentire ai lavoratori di espletare nel modo migliore il lavoro affidatogli.