Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 25 marzo 1994
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Iemca/Associazione Industriali e CdF/Fiom-Cgil/Fim-Cisl/Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Iemca Faenza
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1. Partecipanti
2. Premessa
3. Relazioni industriali e informazione
4. Inquadramento
5. Professionalità
6. Ambiente di lavoro
7. Orario di lavoro straordinario
8. Orario di lavoro giornaliero
9. Part-time
10. Salario
11. Mensa
12. Indumenti di lavoro
13. Monte ore permessi CdF
14. decorrenza e durata

Contratto integrativo aziendale Iemca spa

1. Partecipanti
In data 25 marzo 1994 tra la Direzione della Iemca spa […], assistiti dall'Associazione Industriali di Ravenna […] e il Consiglio di Fabbrica […], assistiti dalle Organizzazioni Sindacali Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil […], è stato stipulato il presente contratto aziendale.

2. Premessa
La Direzione Aziendale evidenzia le oggettive difficoltà di mercato nelle quali l'Azienda è costretta ad operare, in una situazione congiunturale generalmente sfavorevole. Le parti si dichiarano disponibili a concordare programmi volti a migliorare, attraverso il coinvolgimento di tutti i dipendenti, la produttività aziendale perseguendo obiettivi di maggior competitività e di miglioramento qualitativo del prodotto.

3. Relazioni industriali e informazione
La Dir. Az., secondo la prassi in atto, fornirà, di norma semestralmente, al CdF ed alle OO.SS. informazioni di massima su:
. andamento produttivo corrente
. andamento portafoglio ordini
. andamento occupazionale
. nuove tecnologie e modifiche di quelle esistenti
. previsioni di investimento di una certa rilevanza
. decentramento produttivo
. formazione e addestramento professionale
. ambiente di lavoro
ed informazioni preventive di massima su programmi organizzativi quando abbiano rilevanti conseguenze sulla organizzazione del lavoro e sulla occupazione.
La frequenza delle riunioni informative potrà essere variata qualora particolari situazioni congiunturali lo richiedano.
Tali informazioni potranno essere oggetto di approfondimento in base alla rilevanza del tema trattato.

4. Inquadramento
[…]
Confermando la prassi in atto, la Dir. Az. fornirà al CdF di norma in giugno e in dicembre, l'elenco dei lavoratori occupati col le rispettive qualifiche.

6. Ambiente di lavoro
La Dir. Az. farà verificare l'efficienza di tutti gli impianti di aspirazione installati nei due Stabilimenti, provvedendo a far effettuare gli interventi di manutenzione e modifica che risultassero necessari.
Si verificherà inoltre la possibilità di installare un sistema di aspirazione nella zona di colatura travi del Tal e un sistema di aspirazione che permetta di evitare il diffondersi dei gas di scarico dei camion addetti al trasporto dei caricatori (Iemca 2).
La Dir. Az. provvederà a verificare le condizioni di utilizzo dei terminali video predisponendo le misure necessarie a salvaguardare la tutela della salute degli addetti.
Entro il mese di settembre 94 le parti si incontreranno per verificare lo stato degli impegni assunti.

7. Orario di lavoro straordinario
L'Azienda si impegna ad informare preventivamente il CdF o il delegato di Reparto sui programmi immediati di straordinario che intende attuare indicandone la quantità necessaria.
I dipendenti che ne faranno richiesta potranno recuperare fino al 100% delle ore straordinarie effettuate.
Il recupero potrà essere effettuato non oltre il mese successivo a quello in cui è stato fatto lo straordinario, compatibilmente con le esigenze di produzione.
Si conviene che lo straordinario si intende volontario.
La Dir. Az. fornirà al CdF con cadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre) la situazione delle ore straordinarie effettuate e di quelle recuperate. Questi dati saranno forniti aggregati per reparti (macchine utensili - linee di montaggio - montaggio gruppi - servizi vari - uffici).

8. Orario di lavoro giornaliero
Si conviene di istituire in via sperimentale per sei mesi a partire dal 01.07.1994, un orario flessibile in entrata ed in uscita nei seguenti termini:
. entrata dalle ore 07,45 alle ore 08,15
. uscita dalle ore 16,45 alle ore 17,15 - orario n° l
dalle ore 17,30 alle ore 18,00 - orario n° 2
Rimangono invariati gli orari dell'intervallo di mezzogiorno.
L'orario flessibile non è applicabile al personale addetto al centralino ed alla reception ed al personale che lavora su più turni.
L'orario flessibile deve essere compensato nella stessa giornata.
A fine 1994 le parti si incontreranno per una valutazione congiunta della prova effettuata.

12. Indumenti di lavoro
L'Azienda fornirà idonei indumenti di lavoro di tipo antinfortunistico (per le lavorazioni per le quali tale abbigliamento è previsto per legge) in quantità sufficiente.
L'Azienda di norma fornisce, con frequenza annuale, un indumento di lavoro ad ogni operaio. Tale fornitura potrà avvenire a scadenza più ravvicinata per i lavoratori che svolgono particolari mansioni che comportano una più rapida usura degli indumenti di lavoro.

In data 25 marzo 1994, tra la Dir. Az. e il CdF si conviene quanto segue:
La Dir. Az. fornirà al CdF, entro il 7 aprile 1994, uno schema di organigramma aziendale che sarà poi, periodicamente, aggiornato.
Entro il 15 aprile il CdF comunicherà alla Dir. Az. le sue segnalazioni in materia di inquadramento che saranno poi discusse con la Dir. stessa in una riunione che avrà luogo il 22 aprile 1994.