Tipologia: Contratto Integrativo Aziendale
Data firma: 30 aprile 1994
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1998
Parti: Nuova Lac/Api e RSU/Filta-Cisl/Uilta-Uil/Filtea-Cgil
Settori: Tessili, Nuova Lac Forlì
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Capitolo - 1 - Relazioni sindacali
Occupazione - Investimenti
Lavoro Esterno e Decentramento produttivo
Nota
Capitolo - 2 - Parte economica
Premio di Produzione
Una Tantum
Trattamento economico in caso di malattia
Indennità di anzianità operai - apprendisti
Trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro
Capitolo - 3 - Inquadramento - Qualifiche - Organizzazione del lavoro
Inquadramento - Passaggi di livello
Organizzazione del lavoro
Indennità di Funzione
Capitolo - 4 - Orari di lavoro
Orario di lavoro
Pause durante il lavoro
Programma ferie
Festività
Permessi ex festività
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
Lavoro straordinario
Flessibilità
Lavoro Part-Time
Capitolo - 5 - Diritti sindacali
Contributi sindacali
RSU
Istituti di patronato
Capitolo - 6 - Ambiente di lavoro - Regolamento interno
Ambiente di lavoro - Prevenzione infortuni
Regolamento interno
Decorrenza e durata
[Rilevazioni ambientali e strumentali ex art. 9 st. lav.]

La Ditta Nuova Lac spa, con sede in Santarcangelo di Romagna […], assistita dalla Associazione Piccola Industria di Cesena e la Rappresentanza Sindacale Unitaria RSU […], assistita dalla Filta-Cisl, Uilta-Uil, Filtea-Cgil, si conviene quanto segue nelle successive n. ... pagine

Capitolo - 1 - Relazioni sindacali
Occupazione - Investimenti

A livello aziendale di norma annualmente tramite le Associazioni Imprenditoriali territorialmente competenti e/o in alternativa l'associazione Imprenditoriale Nazionale stipulante, L'Azienda porterà a preventiva conoscenza delle strutture Sindacali Aziendali e delle Organizzazioni Sindacali di categoria, territorialmente competenti, gli elementi riguardanti:
a) Prospettive produttive, specie con riferimento alla situazione e alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
b) Programmi di investimento;
c) Modificazioni all'organizzazione del lavoro e tecnologie e eventuali operazioni di scorporo e di concentrazione.
Le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestono carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie salvo quelle relative ai prevedibili riflessi occupazionali.
Su tali problemi a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto che consenta alle strutture Sindacali Aziendali e/o alle OO.SS. territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine a:
- Occupazione (azienda stabilimento);
- Condizioni ambientali ed ecologiche;
- Organizzazione del lavoro;
- Stato di applicazione della legge n. 903, del 09.12.77 (parità uomo donna).
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti qualora si determinino condizioni necessarie.
Su richiesta di una delle parti si potrà dar luogo ad un incontro tra Direzione ed RSU, da tenersi in occasione della presentazione dei bilanci, per una analisi dell'andamento aziendale.

Lavoro Esterno e Decentramento produttivo
Nel caso la Direzione Aziendale, per motivi di ordine produttivo ed organizzativo, decidesse di decentrare qualche tipo di lavorazione, verrà informata preventivamente la RSU.
Tale informativa riguarderà:
- natura, qualità delle lavorazioni decentrate;
- denominazione e ubicazione delle aziende che effettueranno tali lavorazioni.
Per quanto riguarda inoltre il lavoro esterno, le parti, nello spirito delle intese del CCNL, in presenza di eventuali situazioni di Aziende terziste che non diano corso alla applicazione del CCNL di pertinenza e delle leggi sul lavoro, si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
A tale scopo nel caso che la Nuova Lac dovesse commissionare lavoro a terzi inserirà nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operante nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro competenza.

Nota
Le parti si danno comunque atto che il ricorso al decentramento produttivo e un fatto strutturale del settore.
L'Azienda per parte sua, dichiara di escludere che il decentramento sia finalizzato alla riduzione progressiva del personale.
Ogni quattro mesi le parti effettueranno una verifica sull'organico in relazione all'andamento delle commesse e della situazione generale del mercato per esaminare i casi di pensionamento o dimissioni, al fine di verificare la possibilità di rimpiazzo totale o parziale.

Capitolo - 3 - Inquadramento - Qualifiche - Organizzazione del lavoro
Organizzazione del lavoro

L'azienda si dichiara disponibile ad operare rotazioni tra le diverse lavorazioni all'interno e tra i diversi reparti.
Le possibili rotazioni verranno discusse dalla Direzione Aziendale e dalla RSU e dovranno essere indirizzate verso un arricchimento professionale dei lavoratori, un miglioramento delle condizioni di lavoro, una possibilità di interscambio funzionale tra i lavoratori ed una maggiore funzionalità aziendale.
A tale fine le proposte in discussione dovranno tenere nella dovuta considerazione l'affinità tecnologica e funzionale dei reparti tra i quali si intende sperimentare la rotazione di dipendenti, nonché l'affinità professionale e personale dei lavoratori interessati.

Indennità di Funzione
Ai dipendenti addetti
- allo smistamento e cernita dei capi sporchi
- alle operazioni di smacchiatura dei capi
viene riconosciuta una indennità di funzione per lavoro disagiato di importo pari alla differenza esistente fra la tariffa di 4° e quella di 3° Livello.
L'indennità in questione verrà erogata per il tempo di effettivo svolgimento delle mansioni sopra citate.
In caso di prestazioni parziali o saltuarie verrà quindi erogata per quote giornaliere od orarie.

Capitolo - 4 - Orari di lavoro
Orario di lavoro

Vista la particolare struttura aziendale e il campo di lavorazione della stessa si conviene di strutturare l'orario di lavoro in tutti i reparti di produzione su due turni (mattino-pomeriggio) alternati.
Per ogni turno di lavoro, ferma restando la retribuzione a 40 ore settimanali, gli orari saranno i seguenti:
Per i lavandai
L'orario di lavoro è di 7 ore e 10 minuti terminato il quale finisce sia il turno di lavoro che la permanenza in azienda.
Per reparto stiro e finissaggio
L'orario di lavoro è di 7 ore e 10 minuti con intervallo di 15 minuti.
La permanenza in azienda risulterà essere di 7 ore e 25 minuti con prestazione effettiva di lavoro pari a 7 ore e 10 minuti.
A compensazione delle ore lavorative mancanti con tale norma si utilizzerà quanto previsto dal vigente CCNL in merito a:
- pausa di 1/2 ora prevista per i turnisti;
- riduzione di orario di lavoro prevista dall'attuale CCNL;
- festività cadenti di domenica e trasformate in riduzione di orario;
- festività cadenti durante i periodi di chiusura collettiva per ferie.

Pause durante il lavoro
A norma del vigente CCNL non è prevista alcuna pausa per turni di lavoro fino a 6 ore.
Pertanto, nel caso che per qualunque motivo l'orario effettivo non superi le 6 ore continuative, non si effettuerà alcun intervallo di riposo.

Festività
Le festività cadenti di domenica potranno non essere retribuite, ma trasformate in 6,40 h aggiuntive di R.O. da utilizzarsi specificatamente per la costruzione dell'orario di lavoro.

Lavoro straordinario
Qualora l'Azienda si dovesse trovare nella necessità di variare l'orario di lavoro per ricorrere a prestazioni straordinarie, ne discuterà preventivamente con la RSU. Viene ovviamente fatta salva la normativa nazionale inserita nel CCNL.

Flessibilità
In attuazione della normativa del CCNL di settore in tema di flessibilità, nel caso che l'Azienda decida di ricorrere a tale strumento, le previste maggiorazioni per le ore lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali seguiranno il regime qui di seguito descritto.
Nel caso che il ricorso alla flessibilità della prestazione inizi in una fase espansiva della produzione e quindi preveda inizialmente un periodo di attività lavorativa maggiore (e successivamente un periodo di attività lavorativa minore) rispetto al normale orario contrattuale, le maggiorazioni stabilite dal CCNL per le ore eccedenti la 8° o la 40° non verranno corrisposte in aggiunta alla normale retribuzione, ma verranno tramutate in una equivalente quantità di ore di recupero, di cui le maestranze usufruiranno nella fase di riduzione dell'orario di lavoro che chiuderà il periodo di "flessibilità".
Nel caso invece che il periodo di "flessibilità" inizi in una fase di contrazione dell'attività produttiva e quindi vi sia, inizialmente, un numero di ore lavorate inferiori all'orario di lavoro contrattuale, allorché si procederà al pareggio delle ore tramite un periodo di prestazione lavorativa maggiore di quella ordinaria, le ore attuate oltre la 8° giornaliere o la 40° Settimanale verranno regolarmente compensate con la maggiorazione indicata dal CCNL.

Lavoro Part-Time
Fermo restando ed in attuazione della normativa del CCNL sul Part-Time, è data facoltà alla RSU di rappresentare alla Direzione le eventuali richieste di singoli lavoratori che, sulla base di motivi di particolare e documentata importanza e gravità (es.: Motivi di salute, familiari) intendano richiedere la trasformazione a tempo parziale del proprio rapporto di lavoro.
Ciò non esclude, ovviamente che anche i singoli dipendenti possano direttamente rivolgere alla direzione richieste in merito al Part-Time, fermo restando l'esigenza della particolare importanza e gravità dei motivi a base dell'istanza.

Capitolo - 5 - Diritti sindacali
Oltre a quanto previsto nel CCNL e leggi in materia si conviene

RSU
L'azienda riconosce la Rappresentanza Sindacale Unitaria liberamente eletta fra i dipendenti come struttura di rappresentanza dei lavoratori. Il numero dei rappresentanti di ogni confederazione sindacale viene definito dall'assemblea dei lavoratori nel rispetto dei limiti numerici previsti dall'accordo interconfederale del 20.12.93.
Per l'espletamento della propria funzione alla RSU spettano i permessi fino ad oggi previsti per la RSA e Consiglio di Fabbrica entro i limiti previsti dall'art. 13 Parte Generale CCNL 18.6.91.
Per i lavoratori facenti parte dei Comitati Direttivi delle proprie strutture sindacali, si fa riferimento alla normativa contrattuale e leggi in materia (art. 17 Parte Generale del CCNL 18.6.91).

Capitolo - 6 - Ambiente di lavoro - Regolamento interno
Ambiente di lavoro - Prevenzione infortuni

- Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro si fa rinvio all'allegato che costituisce parte integrante del presente accordo.
- Nel caso di nuovo insediamento produttivo o di ristrutturazione del complesso industriale preesistente, l'azienda, ovviamente effettuerà le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti nei confronti dell'ente preposto ed informerà preventivamente la RSU sulle eventuali installazioni o modifiche che intende applicare.
L'azienda procederà inoltre nei lavori intrapresi per contenere il problema del rumore e dei vapori, informando ogni tre mesi la RSU sulla situazione generale e sullo stato di avanzamento dei lavori fornendo i particolari tecnici del caso.
- La RSU si attiverà al fine che i lavoratori del reparto lavanderia e gli altri eventualmente interessati, rispettino le norme di prevenzione segnalate da appositi cartelli.
- L'azienda continuerà nell'attività di informazione circa i requisiti delle macchine ed i dispositivi di controllo e sicurezza dei macchinari e delle caratteristiche dei prodotti chimici utilizzati.
- L'azienda distribuirà periodicamente pantaloni, magliette e scarpe da lavoro ai dipendenti del reparto lavanderia.
La distribuzione avverrà con il meccanismo riconsegna del capo deteriorato/consegna del capo nuovo.

Rilevazioni ambientali e strumentali ex art. 9 st. lav.
In attuazione dell'art. 9 della Legge 20.5.1970 n. 300 ed a completamento di quanto previsto dall'art. 56 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da lavanderie industriali conviene che qualora come Ente Proposto alle rilevazioni ambientali ed alle rilevazioni strumentali sanitarie delle condizioni dei lavoratori sia comunemente e con concordemente designato, tra Direzione Aziendale e Rappresentanza Sindacale Aziendale, il Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro (SMPIL) della Unità Sanitaria Locale n. ... con sede in Via ......
si osserveranno le seguenti modalità.
La periodicità delle visite e delle rilevazioni saranno stabilite in comune accordo tra la Direzione Aziendale, il SMPIL e la RSA ed inoltre
a) I tecnici designati dal SMPIL possono accedere agli ambienti di lavoro solo se indicati espressamente di volta in volta dal SMPIL stesso previa esibizione di un idoneo documento di riconoscimento, per effettuare gli opportuni accertamenti per la presenza di agenti nocivi.
b) la RSA comunicherà per iscritto all'Azienda i nominativi dei tecnici designati dall'ente preposto per l'effettuazione delle rilevazioni di cui al precedente punto a), indicando altresì la data della visita con preavviso di almeno 48 ore.
c) In ordine alla responsabilità civile per eventuali infortuni degli operatori dell'USL nel corso delle indagini ambientali presso l'azienda, l'USL solleva la Direzione Aziendale da responsabilità per colpa lieve (intendendosi ovviamente per tale quella che non rientra nella colpa grave e nel dolo, alla luce delle vigenti disposizioni di legge) essendo la stessa tenuta, tra l'altro a garantire i propri dipendenti anche dall'anzidetto rischio attuando idonee forme assicurative precisate all'interessato e dal medesimo accettate.
d) Alle rilevazioni hanno facoltà di presenziare persone incaricate dalla Direzione Aziendale.
e) Alle rilevazioni potranno assistere i delegati di reparto o altri lavoratori designati dalla RSA.
f) Le visite dovranno essere effettuate in modo da non recare, in via di massima alcun intralcio al normale svolgimento delle attività produttive dell'azienda.
g) Non potranno, in alcuna forma, essere diffuse notizie attinenti ai processi di produzione o comunque, la struttura tecnica-organizzativa dell'azienda, di cui si sia venuti a conoscenza in occasione delle visite. Un impegno in tal senso corredato dalla previsione di specifiche responsabilità civili e penali da parte dei singoli interessati, dovrà essere assunto per iscritto nei confronti dell'Azienda dai tecnici di cui al punto b), prima del loro ingresso nello stabilimento.
h) Le risultanze degli accertamenti, compiuti dai tecnici di cui al precedente punto d) saranno oggetto di esame tra la RSA assistita dai tecnici di cui sopra e la Direzione assistita dai propri tecnici.
i) A tutti i dipendenti verrà esteso il diritto a visita ed analisi individuali con periodicità fissata in comune accordo dalla Direzione, dall'ente preposto e dalla RSA.
l) Verranno istituiti dei registri che consentono di seguire l'evolversi della situazione relativa all'ambiente di lavoro ed in particolare:
- registri dei dati biostatistici: disturbi che si verificano fra i lavoratori in riferimento al tipo di malattia e di infortunio e al posto di lavoro occupato, (l'orario fatto, la durata del rapporto di lavoro, l'età, ecc. ecc.)
- libretto di rischio individuale
- libretto personale sanitario.
a) Le assente dei dipendenti dal posto di lavoro per visite mediche ed analisi presso il Servizio di Medicina Preventiva saranno retribuite dall'Azienda nel limite massimo di N. ... ore.