Categoria: Prassi amministrativa
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Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Associazione del Commercio e del Turismo di Forlì e circondario.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Roma, 23 febbraio 2006

Prot. n° 25/I/0001768
 
Alla Associazione del commercio e del turismo di Forlì e circondario
Piazza della Vittoria, 27
47100 Forlì
 
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Associazione del Commercio e del Turismo di Forlì e circondario.
 

 L’ Associazione del commercio e del turismo di Forlì (ASCOM Forlì), con istanza di interpello presentata ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 2004, chiede di conoscere l’interpretazione di questo Ministero in relazione al contenuto dell’ articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 626/1994, relativo alla facoltà da parte del medico competente di farsi assistere da altri medici specialisti.
 
 La norma in oggetto stabilisce che: “il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri”.
 
 La scrivente Associazione chiede pertanto se, alla luce di questa norma, un medico competente, che a seguito di circostanze personali, quali ad esempio malattie o altri impedimenti oggettivi, sia concretamente impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio presso il cliente – quali, ad esempio, il portare a termine le visite mediche –possa farsi sostituire da altri colleghi, specializzati in medicina del lavoro, piuttosto che rinviare la visita a data da concordare. Si chiede, inoltre, di sapere se anche nel caso in cui il medico competente debba eseguire una visita medica di idoneità ed accertamenti a distanza (es. un lavoratore a Napoli di una ditta di Forlì Cesena) possa avvalersi della collaborazione di un altro medico. In questi casi, ad avviso della scrivente associazione, si tratterebbe di pagare gli oneri ad un medico del lavoro collaboratore che sul posto provveda a svolgere la visita e gli accertamenti sanitari indicati dal Protocollo redatto dal Medico Competente originario. Rimarrebbe invece a cura del Medico Competente originario l'onere e la capacità di eseguire e completare l’accertamento con l'espressione del giudizio di idoneità, che il D.Lgs. 626/94 espressamente richiede a carico del medico competente, in ragione della conoscenza che ha dell'azienda ed in particolare dei rischi verificati sia su documenti cartacei di valutazione dei rischi sia attraverso incontri e sopralluoghi.
 
 L’incertezza interpretativa deriva anche dall’ulteriore circostanza per cui su tali problematiche manca una posizione unanime da parte delle varie Aziende di Unità Sanitaria Locale, alcune delle quali consentono la sostituzione del medico del lavoro con un collega, laddove altre ritengono che il medico del lavoro debba svolgere tutte le sue funzioni personalmente negando a priori la possibilità di farsi sostituire.
 
 Ebbene, ad avviso della scrivente associazione non rileverebbe nella normativa vigente alcun impedimento affinché il medico competente associato si faccia sostituire, limitatamente ai giorni di assenza, da un collega, parimenti specializzato.
 
 La soluzione, al contrario, non può che essere negativa. Si deve difatti chiarire che la norma citata non contempla affatto l’ipotesi di sostituzione del medico competente, ma solo la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri specialisti. L’incarico di medico competente, difatti, ha natura strettamente fiduciaria, implicando obblighi e precise responsabilità personali e deve essere svolto personalmente dal medico competente incaricato.
 
 La previsione di cui al comma 2 dell’art. 17 di “collaborazioni con medici specialisti” si deve ritenere riferita a collaborazioni mirate a particolari condizioni di rischio lavorativo che necessitano di visite o indagini in particolari ambiti specialistici. Anche in questi casi, peraltro, la scelta del medico specialista è attribuita al datore di lavoro, a conferma della natura personale e fiduciaria degli incarichi inerenti alla sorveglianza sanitaria.
 
 Al quesito si deve pertanto dare risposta negativa, ribadendo che la prassi di farsi sostituire da un collega deve ritenersi non consentita alla luce delle norme vigenti. L’unica eccezione a questo orientamento può consistere nella assenza per malattia o in altri impedimenti oggettivi del medico competente, a seguito dei quali potrebbe verificarsi la necessità della sua sostituzione, sempre su incarico del datore di lavoro, con altro medico. È evidente tuttavia, che in questo caso il sostituto, per il periodo di nomina, risponderebbe personalmente del proprio operato e nell’eventualità di controlli sanitari periodici già programmati, dovrà necessariamente provvedere non solo all’effettuazione materiale della visita ma anche al rilascio del certificato di idoneità alla mansione, assumendosi la piena responsabilità della valutazione operata.
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 (f.to Mario Notaro)