Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 giugno 2014, n. 13957 - Molteplici infortuni ma mancanza di nesso di causalità: nessuna responsabilità oggettiva per il datore di lavoro


 

 

Presidente Lamorgese – Relatore Balestrieri

Fatto



Assicurazioni Generali s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza n. 429\05 del Tribunale di Civitavecchia, con cui era stata condannata a corrispondere a V.R. la somma di €. 129.841,64, in solido con la s.p.a. Ferrovie dello Stato, a titolo di risarcimento danni, oltre accessori di legge, per i molteplici infortuni sul lavoro, ed in particolare per quello del 27.6.95, occorsi al dipendente.
Espletata c.t.u. medico legale, la Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 25 settembre 2010, respingeva la domanda del R., condannandolo alla restituzione della somma di €.136.566,76 ricevuti in esecuzione della sentenza impugnata.
Per la cassazione propone ricorso il R., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.
Resistono le Assicurazioni Generali s.p.a nonché la R.F.I. s.p.a. con controricorso.

Diritto



1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c.
Lamenta che per escludere la responsabilità in base alla norma citata, era necessario, secondo un consolidato orientamento di legittimità, un comportamento imprevedibile ed abnorme del lavoratore che nella specie doveva senz'altro escludersi essendo i plurimi infortuni occorsi al lavoratore nell'ordinario svolgimento delle sue mansioni.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia una insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e precisamente in ordine alla responsabilità della datrice di lavoro in ordine agli infortuni occorsi al lavoratore, inadeguatamente demandata al giudizio di un c.t.u. cui venne sottoposto un quesito inconferente circa la possibilità di riammettere al lavoro il R. dopo l'infortunio del 9.7.94.
3. I motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono infondati.
Deve in primo luogo chiarirsi che la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., sebbene debba escludersi a fronte di un comportamento abnorme ed imprevedibile del lavoratore (ex plurimis, Cass. n. 19494\09; Cass. n. 3786\09), deve comunque fondarsi su di una colpa della datrice di lavoro, non prevedendo la norma in parola una responsabilità oggettiva (ex plurimis, Cass. 29.1.13 n. 2038, Cass. 17 febbraio 2009 nn. 3786 e 3788). Deve allora rilevarsi che, come incontestata mente accertato dalla Corte di merito, il R., a seguito di una serie di infortuni, venne riconosciuto invalido dall'IPSEMA (Istituto Previdenza per il Settore Marittimo) nella misura del 55%. Che stanti le precarie condizioni di salute il R. lamentava che la datrice di lavoro non avrebbe dovuto consentire, soprattutto a seguito della visita medica del 29.12.94, la sua ripresa del lavoro nel 1995, causando l'"ennesimo" infortunio del 27.6.95, a tale riguardo unicamente invocando la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. La Corte di merito ha tuttavia correttamente accertato, avvalendosi di c.t.u. medico legale, che non vi era alcun nesso tra le pregresse infermità del R. e l'infortunio del 27.6.95, questo essendo risultato dovuto ad un accidentale urto contro un gancio ferma cancelletto del ponte di comando, e non già per le ridotte capacità fisiche del lavoratore conseguenti i pregressi infortuni.
Trattasi di accertamenti di fatto, rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito e non adeguatamente contestati nel presente giudizio di legittimità, conseguendone peraltro la correttezza del quesito posto al c.t.u. dalla Corte di merito.
4.-Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore di ciascuna delle società resistenti, pari ad €. 100,00 confermo euro 100,00 (cento/00) per esborsi ed €. 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.