PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONNESSE ALL’EDUCAZIONE A SICUREZZA E PREVENZIONE NELLE SCUOLE
TRA

La Direzione Regionale INAIL Abruzzo con sede in L’Aquila, Via Vetoio snc, C.F. 01165400589 - PART. IVA 00968951004 (di seguito INAIL ) rappresentato dal Direttore Regionale dott. Enrico Susi, nato a Ortona il ***, C.F. ***, domiciliato per la carica in L’Aquila, Via Vetoio snc, che agisce ed interviene in qualità di rappresentante legale detto Istituto

E

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo (di seguito USR ) nella persona del Direttore Generale pro-tempore, Dott. Ernesto Pellecchia, nato ad Avellino il ***, C.F. ***, domiciliato per la carica a L’Aquila in Via Ulisse Nurzia, che agisce ed interviene in qualità di rappresentante legale del detto USR;

Premesso che

• L’Art. 21 della Legge 15.03.1977 n. 59 riconosce la personalità giuridica a tutte le Istituzioni Scolastiche e ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;
• Con DM 29 settembre 1998 n. 382 è stato adottato il Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel DLvo n. 626/94, tuttora applicabile ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 del D.Lvo 81/08 e successive modifiche e integrazioni;
• Con CM 29 aprile 1999 n. 119 sono state fomite indicazioni ai Dirigenti Scolastici sull’attività di rispettiva competenza e sulle relative modalità di adempimento;
• L’Art. 11 Comma 4 del D.Lgs 81/08 prevede rinserimento in ogni attività scolastica ed universitaria di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
• il D.Lgs 38/2000 attribuisce all’INAIL la tutela integrale dei lavoratori ed affida all’istituto compiti di sostegno finanziario nell’adozione di misure di prevenzione;
• Il D. Lgs 81/08 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL in materia di prevenzione, rafforzando il suo ruolo di soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

Considerato che

• la scuola è agenzia formativa per eccellenza, da cui deriva l’importanza di privilegiare la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dalle scuole;
• attraverso una continua e diffusa opera di trasferimento delle conoscenze e di formazione indirizzata agli elementi più giovani della società si può operare concretamente per realizzare la prevenzione degli infortuni e malattie professionali e la promozione della salute;

Per quanto sopra premesso e considerato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Ratifica premesse e considerazioni

Le premesse e le considerazioni di cui sopra fanno parte integrante della presente protocollo d’intesa.

Art. 2 - Obiettivo

Consapevoli ciascuno dell’importanza del proprio ruolo nell’attività di formazione ed informazione in materia di Prevenzione e Sicurezza, le parti decidono di collaborare al fine di realizzare una progettualità programmata, continua, condivisa ed articolata sulle varie tematiche, chiamandosi a discutere di temi generici e specifici in materia di prevenzione, anche al fine realizzare progetti mirati e di costituire presso le Istituzioni scolastiche preventivamente individuate, dei centri di aggregazione rivolti alla formazione ed autoformazione di docenti.

Art. 3 - Ambiti di collaborazione e modalità di attuazione

Inail e URS si impegnano ad istituire un gruppo di lavoro permanente, costituito a seconda delle tematiche trattate, da uno o più funzionari e/o tecnici professionisti per ciascuna delle parti, che, convocato trimestralmente, individui e programmi le seguenti possibili attività da realizzare mediante progetti mirati, regolati da appositi progetti di collaborazione, che abbiano lo scopo di incrementare e favorire la realizzazione di iniziative volte alla promozione e diffusione della cultura della prevenzione e sicurezza sul lavoro e in ambito scolastico :
• declinazione ed elaborazione delle diverse azioni informative e formative a livello provinciale, secondo esigenze individuate con appositi monitoraggi all’interno del mondo scolastico della regione;
• partecipazione all’elaborazione di documenti ed alla progettazione di percorsi formativi in materia di sicurezza, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado;
• promozione ed organizzazione di convegni e seminari a carattere informativo e divulgativo rivolti a dirigenti e docenti e/o ad alunni, con lo scopo di favorire la creazione di una coscienza critica e sensibile alle tematiche della Prevenzione;
• promozione, in ambito scolastico, della partecipazione di personale appositamente formato, alla realizzazione di attività educative in materia di prevenzione e sicurezza;
• promozione di iniziative utili alla sensibilizzazione della percezione del rischio e conseguente adozione di comportamenti sicuri in ambito scolastico, nel lavoro e nella vita;
• valorizzazione, nel rispetto della normativa vigente, delle iniziative e delle esperienze condotte dalle reti delle scuole per la promozione della formazione, informazione in tema di sicurezza.
• integrazione della formazione dei docenti, per la ricaduta che i medesimi assicurano nei confronti degli studenti;
• lezione agli studenti, sopralluoghi guidati in luoghi di interesse sul tema, organizzazione di conferenze, mostre;
• alfabetizzazione relativa alle tematiche inerenti prevenzione e sicurezza per studenti stranieri;
• ideazione di concorsi sul tema della sicurezza
• avvio della realizzazione in ambito regionale di progetti sottoscritti dall’INAIL e dal MIUR quali “Green Safety” destinato agli studenti degli Istituti ad indirizzo agrario
• diffusione nelle scuole dei prodotti informativi e formativi per la Prevenzione realizzati dall’INAIL;
• Ogni ulteriore tipologia di intervento coerente con le finalità di cui in premessa.

Art. 4 - Partner aggiunti

Le parti concordano circa la possibilità di avvalersi della partecipazione di soggetti terzi per specifiche iniziative con l’istituzione di eventuali sottogruppi di lavoro.

Art. 5 - Durata dell’accordo

Il presente atto ha validità di anni tre dalla data di sottoscrizione, non rinnovabile tacitamente. Le parti, qualora lo ritenessero necessario, si riservano di modificarne il periodo di vigenza attraverso accordi integrativi.

Art. 6 - Riservatezza

Tutte le informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate al presente accordo, dovranno essere considerate riservate e non potranno essere diffuse senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rilasciate, né potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli stabiliti.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

L’USR e FINAIL provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dai propri Regolamenti.

Art. 8 - Registrazione e relative spese

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 1 lettera b) e 10 della seconda parte della Tariffa allegata al T.U. approvato con DPR 26.4.1986 n. 131 con onere a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo attinente al presente atto sarà assolta dall’INAIL Il presente protocollo si compone di 3 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.
L’Aquila, 4 giugno 2014.


Fonte: inail.it