Cassazione Civile, Sez. 6, 13 giugno 2014, n. 13574 - Rendita per asbestosi di origine professionale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro - Presidente -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
Dott. PAGETTA Antonella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza


sul ricorso 11932-2012 proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di livello generale - Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la Sede Legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati OTTOLINI TERESA, ROMEO LUCIANA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso l'Ufficio Legale Centrale del Patronato ACLI,  rappresentato e difeso dall'avvocato FAGGIANI GUIDO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1132/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA del 23.11.2011, depositata il 25/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito per il controricorrente l'Avvocato Guido Faggiani che si riporta al controricorso.



FattoDiritto



Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ. ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 380 bis e 375 cod. proc. civ.: "La Corte di appello di Genova respingeva il gravame dell'INAIL avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato l'istituto assicuratore nazionale a costituire in favore del ricorrente T.C. la rendita per asbestosi di origine professionale rapportata al grado invalidante del 16%. Riteneva, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio di primo grado sulla quale il primo giudice aveva fondato il proprio convincimento, resisteva alle critiche formulate dall'INAIL in quanto l'ausiliare aveva motivato le proprie conclusioni non solo facendo riferimento al quadro radiografico, quanto sottolineando l'esistenza di due forme di patologia asbestosica (parenchimale e pleurica) e rapportando i non decisivi dati funzionali alla grave e non lieve situazione respiratoria ... da lui riscontrata all'ascolto.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'INAIL sulla base di due motivi.

Con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, n. 2 e del D.M. 12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle di menomazione. In sintesi ha contestato la metodologia usata dal consulente tecnico d'ufficio che aveva omesso di verificare il deficit funzionale respiratorio, in violazione del disposto del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. a) che impone l'utilizzo di specifici parametri spirometria previsti dalla Tabella delle Menomazioni approvata con il richiamato decreto ministeriale, quali indici per la quantificazione del danno biologico derivante dalle tecnopatie respiratorie. In particolare ha censurato il rilievo non decisivo attribuito all'unico test spirometrico effettuato dal T. evidenziante un moderato deficit respiratorio.

Con il secondo motivo di ricorso ha denunziato l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte di merito acriticamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di primo grado.

Il ricorso è fondato.

Si premette che, come chiarito da questa Corte, nel nuovo regime introdotto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 (recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), a seguito della delega di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 55 il giudice, e per esso il ctu, deve far riferimento al D.M. 12 luglio 2000 di approvazione della tabella delle menomazioni, della tabella di indennizzo danno biologico e della tabella dei coefficienti (cfr, Cass., n. 11940/2008). Il suddetto decreto ministeriale costituisce pertanto un testo di norme regolamentari con rilevanza esterna e non già di norme amministrative interne, le cui violazioni sono pertanto denunciabili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3," (Cass. 26299 del 2011).

La Corte territoriale non si è attenuta a tale principio laddove, nel condividere le conclusioni dell'ausiliare di primo grado ha omesso di verificare la sussistenza del deficit respiratorio secondo gli specifici indici espressamente prescritti dalla Parte A) della Tabella delle menomazioni per la quantificazione del danno biologico derivante dalle tecnopatie respiratore, affidandosi all'esame clinico del consulente ed a quello radiografico, obiettivamente inadeguati a dare specifico e puntuale riscontro della verifica del deficit respiratorio alla luce degli indici previsti in tabella.

Il Collegio, riunito in camera di consiglio valuterà se il primo motivo di ricorso sia manifestamente fondato risultandone assorbito il secondo".

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale. Il ricorso va accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo;

consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione.



P.Q.M.

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014