Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 2 giugno 1995
Validità: 31.12.1998
Parti: Massalombarda Colombani/Intersind e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e RSU
Settori: Agroindustriale, Massalombarda Colombani
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
Relazioni industriali
Organizzazione del lavoro
Formazione professionale
Orario di lavoro e flessibilità
Ambiente e sicurezza
Appalti
Previdenza integrativa
Indennità di chiamata
Premio di Produzione ad Obiettivi
Decorrenza e durata
Tabella 1 Valori assoluti del premio di produzione per obiettivi per il 1995
Tabella 2 Valori assoluti del premio di produzione per obiettivi per 1996 - 1997 - 1998

Il 2 giugno 1995 a Bologna, si sono incontrati: la Massalombarda Colombani spa, assistita dall'Intersind, Delegazione per l'Emilia-Romagna e le Marche; la Fat-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila-Uil dell'Emilia-Romagna, unitamente alle corrispondenti Organizzazioni territoriali di Ferrara, Piacenza e Ravenna ed alle Rappresentanze sindacali delle unità produttive.

Premesso che:
* Massalombarda Colombani, nel corso del 1994, è stata interessata da una complessa fase di riassetto societario, al termine della quale è stata rilevata da Agri Italia spa;
* nei vari incontri sindacali ed anche recentemente, nell'ambito degli adempimenti del vigente CCNL, sono stati forniti dati conoscitivi relativi all'andamento aziendale.
* il processo di organizzazione, che ha caratterizzato la vita della Società, negli ultimi anni, è stato connotato da significative intese sindacali, in tema di riassetto strutturale della stessa;
* le parti hanno concordato nel mese di luglio l994, a fronte della situazione in essere a quella data ed in coincidenza con i tempi di perfezionamento della operazione di vendita della Società, di riprendere il confronto sulla piattaforma aziendale all'inizio del 1995 per addivenire ad apposita intesa;
si è stipulato e convenuto quanto segue:

Relazioni industriali
Le parti, facendo propri gli indirizzi di cui al Protocollo del 23 luglio 1993 e del successivo accordo per il comparto alimentare del 13 gennaio 1994, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 in tema di RSU e dell'accordo nazionale di settore 12 maggio 1994 applicativo del precedente, con le presenti intese, anche sulla base della esperienza realizzata, confermano la validità di un sistema di relazioni industriali, volto a favorire modelli partecipativi, basati sulla conoscenza preventiva delle questioni, per affrontare le problematiche aperte e/o che si potranno aprire, anche a fronte del processo riorganizzativo in atto, e le sfide del mercato di riferimento.
In tale ottica, si intendono sviluppare relazioni che permettano il costante coinvolgimento delle risorse umane teso sia a contribuire alla crescita della capacità competitiva dell'impresa e dei livelli di produttività, che a valorizzare le capacità professionali, per favorire l occupazione e migliorare le condizioni di lavoro.
Al fine di favorire lo sviluppo di questo sistema di relazioni industriali orientato alla costruttiva soluzione delle problematiche aziendali e dei lavoratori, in un quadro di rapporti di natura non conflittuale, si conviene sull'utilità di istituire Comitati Bilaterali aventi il compito di approfondire, in termini non negoziali, la reciproca conoscenza degli argomenti sotto il profilo tecnico, con riferimento a specifiche tematiche di volta in volta concordemente individuate e relative alle scelte aziendali che possono avere ricadute sull’impiego della forza lavoro, l’occupazione, l’ambiente interno ed esterno e l’organizzazione del lavoro.
In coerenza con le finalità espresse, il sistema di Relazioni industriali aziendali e di singola unità produttiva/sede si articolerà per livelli, ruoli, competenze e materie nel modo seguente:
- a livello di Azienda, per l’analisi degli obiettivi, dei programmi produttivi e delle tematiche attinenti l’organizzazione dell’impresa. In tale sede saranno anche illustrate ed analizzate le strategie aziendali. Con particolare riferimento ad eventuali esigenze di ristrutturazione-riorganizzazione e sviluppo di sinergie tra i vari centri produttivi, saranno esaminati, in via preventiva, i riflessi organizzativi, professionali e occupazionali.
Saranno inoltre periodicamente oggetto di informativa gli indirizzi in ordine agli approvvigionamenti, alle scelte industriali e commerciali ed agli investimenti.
Sempre a questo livello, verrà anche definito il sistema incentivante, le metodologie di applicazione ed il valore del premio da correlare ai risultati.
Per questo livello, il confronto avrà luogo con le OO.SS. e con il Coordinamento aziendale delle RSU appositamente costituito. Si concorda di riconoscere al Coordinamento aziendale un monte-ore annuo di 200 ore aggiuntive all’attuale esclusivamente per la partecipazione agli incontri aziendali.
- a livello di unità produttiva/sede, verranno esaminati con le RSU e con l'eventuale partecipazione delle OO.SS. territoriali i problemi relativi a specifiche tematiche delle unità stesse ed alle condizioni di lavoro.
Più specificamente, saranno oggetto di informativa i programmi di lavoro connessi alle tipologie di produzione e le prospettive produttive e commerciali. Il confronto riguarderà inoltre l'organizzazione ed orari di lavoro, le risorse lavorative necessarie, sia per l'occupazione fissa che stagionale, l'ambiente e la sicurezza sul lavoro e le necessità formative.
In tale sede, verrà inoltre verificata annualmente la professionalità dei lavoratori ai fini dell'inquadramento contrattuale e formeranno oggetto di esame e confronto tutte le problematiche connesse alle flessibilità organizzative ed agli orari di lavoro.
Nella stessa sede verrà verificato tra le parti periodicamente l'andamento dei parametri del sistema incentivante, le cause degli eventuali scostamenti e le successive possibili azioni volte a favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Ferma restando la possibilità, come sopra convenuto, che vengano istituiti Comitati Bilaterali per l'approfondimento di temi, specifici, predeterminati ed in un arco di tempo definito, da individuare di volta in volta in relazione alla rilevanza dei temi, si conviene che a livello aziendale:
- sarà costituito, nel caso di attivazione di processi di riorganizzazione strutturale e/o di significative innovazioni, un Comitato Bilaterale aziendale per l’esame tecnico preventivo delle relative conseguenze sull’organizzazione aziendale, allo scopo di predisporre momenti di approfondimento e di valutazione per le parti, utili per la fase di confronto sui processi in atto;
- così come convenuto nella parte del presente accordo che ne definisce le linee generali, verrà attivato entro il settembre 1995 un CTB aziendale che avrà il compito di definire i parametri degli obiettivi di redditività e tecnico-produttivi cui collegare il premio di produzione ad obiettivi (PPO).
Il Comitato potrà altresì individuare anche altri obiettivi di efficienza, specifici delle singole unità aziendali, da sottoporre alla valutazione delle parti.
Considerato il carattere innovativo del sistema incentivante, nella fase di analisi dell’adeguamento dello stesso ai singoli centri produttivi/sede il Comitato sarà integrato con la partecipazione di rappresentanti tecnici locali designati dalle parti, allo scopo di correlare gli obiettivi individuati alle caratteristiche produttive di ogni singola unità.
Tale articolazione, di carattere sperimentale, si considererà superata una volta consolidato il sistema incentivante.
In occasione del prossimo rinnovo dell'integrativo aziendale, verrà valutata l'opportunità di costituire CTB di stabilimento/sede che, sulla base delle procedure definite dal presente accordo, cureranno le correlazioni tra obiettivi e specificità produttive locali, nonché metteranno a punto nuovi eventuali parametri specifici per formulare alle parti proposte di modifiche del sistema.
Il risultato dei lavori di tale Comitato dovrà essere presentato alle parti, per la successiva definizione in sede sindacale, entro il 30/11/1995 allo scopo di rendere operativo il sistema complessivo dal 1996.
Una volta definito il sistema, sarà compito dell'organismo bilaterale, nelle articolazioni sopra individuate, seguirne periodicamente l'andamento sia a livello aziendale che per le singole unità.
Resta convenuto che i Comitati saranno costituiti da 3 rappresentanti per parte, dipendenti della Società, con possibilità di arrivare al massimo a 6 per parte nelle sedute in cui vengono integrati con la partecipazione delle singole unità aziendali.
L'attività dei componenti i CB, per il periodo predeterminato dalle parti e necessario all'esame delle problematiche in oggetto, si svolgerà in orario di lavoro.
Le parti potranno avvalersi di comune accordo anche dell’apporto di un esperto, dipendente dell’Azienda, con particolare competenze su temi specifici di volta in volta trattati, per l’approfondimento degli stessi.
A salvaguardia degli interessi aziendali, coloro che partecipano ai Comitati sono tenuti alla riservatezza delle informazioni ricevute. L’Azienda provvederà a fornire in via preventiva ai componenti i CTB i dati e le informazioni utili e necessarie perché i suddetti CTB esplichino la propria attività.
Le parti concordano sulla esigenza di fornire le necessarie conoscenze atte a consentire una omogenea valutazione dei dati per i lavori dei Comitati, secondo modalità pratiche che verranno individuate nella predisposizione del progetto.

Organizzazione del lavoro
Il processo di riorganizzazione avviato, la sempre maggiore capacità - richiesta all'Azienda - di misurarsi sul mercato richiedono che sia posto come obiettivo aziendale quello del raggiungimento di un sempre miglior livello di efficienza produttiva e del costante miglioramento delle qualità dei prodotti.
È condivisa opinione delle parti che sia possibile anche attraverso il pieno e consapevole coinvolgimento di tutti coloro che operano in Azienda, sia nelle unità produttive che negli uffici. Tale coinvolgimento si realizza anche con adeguati processi di riqualificazione ed aggiornamento professionale e con nuove forme di organizzazione del lavoro.
Nell'ambito del sistema di Relazioni individuato con la presente intesa si conviene di predisporre lo studio di interventi mirati per attivare sperimentalmente - entro l'arco di vigenza del presente accordo - forme nuove di organizzazione del lavoro, attraverso la realizzazione di aree di lavoro integrate che consentano, all'interno del ciclo, da un lato, un graduale ma progressivo incremento dell'efficienza produttiva e, dall'altro, una coerente crescita professionale dei lavoratori interessati, determinata da elementi di responsabilità, autonomia e polifunzionalità.

Formazione professionale
Le parti si danno atto che la professionalità delle maestranze costituisce patrimonio fondamentale per lo sviluppo dell’Azienda.
Fermo restando quanto convenuto in materia negli accordi aziendali precedenti, in relazione anche all’evoluzione professionale indotta dall’introduzione di nuove tecnologie e/o di nuovi modelli formativi, l’Azienda fornirà alle RSU informazioni sugli obiettivi formativi e le modalità di intervento e, nell’attuazione dei programmi, si avvarrà delle opportunità e degli strumenti offerti dalla legislazione comunitaria e nazionale.
Per la partecipazione a corsi di studio promossi da enti pubblici, si richiama l’art. 54 del CCNL.

Orario di lavoro e flessibilità
Fermo restando quanto convenuto in materia con gli accordi del 10 ottobre 1988 e del 4 maggio 1989, in ogni unità produttiva potranno essere effettuati specifici confronti con le RSU per valutare e definire eventuali diversi regimi di orario, in periodi di campagna e fuori campagna, per far fronte alle esigenze del mercato attraverso un maggior utilizzo degli impianti.
In ragione di ciò saranno oggetto di esame le possibili ricadute positive sui livelli occupazionali dei lavoratori fissi e stagionali.

Ambiente e sicurezza
L’Azienda ribadisce il suo costante impegno nel porre in essere azioni per il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro e della sicurezza nel rispetto delle previsioni contrattuali e di legge.
Le parti convengono sull’istituzione del rappresentante per la sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94 e secondo le intese che verranno raggiunte in sede di contrattazione collettiva nazionale per quanto attiene al numero, modalità di designazione o elezione, nonché modalità per l'espletamento delle funzioni.
Si conviene pertanto di incontrarsi, dopo la definizione a livello nazionale, per rendere operativa la funzione a livello aziendale, fermo restando che in questa fase saranno sviluppate anche le esperienze maturate nell’ambito delle realtà aziendali in materia di formazione specifica.
Le parti altresì convengono sulla opportunità che in ogni unità produttiva, anche sulla base dell’esperienza positiva già realizzata, siano individuati gruppi di lavoratori dipendenti disponibili a partecipare, prima delle campagne stagionali di produzione 1996, a corsi di primo intervento di pronto soccorso.

Appalti
Ad integrazione delle intese di cui all'accordo 10 ottobre 1988, a valere per tutte le realtà aziendali, nell’ambito dell'informativa prevista dal sistema di relazioni industriali sopra definito, verranno fornite alle RSU delle singole unità aziendali dati conoscitivi in ordine alla natura delle attività conferite in appalto e/o decentrate nonché in merito ad eventuali scorpori di attività con significative ricadute sull'occupazione.
In tale ambito verranno fornite inoltre notizie in merito alla consistenza degli organici delle ditte all’interno delle unità produttive.

Indennità di chiamata
Al personale che verrà richiamato in servizio - per motivi urgenti ed imprevedibili - fuori dall'orario di lavoro assegnato, verrà corrisposta la somma di L. 35.000 per ogni chiamata, a titolo di disagio, oltre alla retribuzione contrattuale per la prestazione fornita.
Tale somma è da considerare omnicomprensiva di tutti i riflessi sui vari istituti legali e contrattuali.