Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 1 marzo 1995
Parti: Negrini e RSU/Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Negrini Salumi Cento (FE)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
1) Formazione e occupazione
2) Orario e organizzazione del lavoro
3) Ambiente di lavoro, tutela della salute dei lavoratori e prevenzione degli infortuni
4) Previdenza integrativa
5) Vendita prodotti ai dipendenti
6) Definizione dei parametri di produttività
7) Aumenti retributivi variabili
Allegato A Tabella parametri efficienza

Il giorno 01.03.1995 fra la Società Negrini cav. Angelo e Figli spa […] e le Rappresentanze Sindacali Unitarie […], assistite da […] Fat-Cisl, […] Flai-Cgil e […] Uilia-Uil

Premesso che:
l'Azienda ha informato le RSU e le OO.SS. sulla situazione ed evoluzione del mercato dei salumi, caratterizzato da una forte concorrenza dei prodotti nell'ambito di una struttura commerciale che tende sempre più a concentrarsi nelle moderne forme di distribuzione organizzata e nei "discount" determinando forti tensioni sui prezzi e quindi sulle Aziende produttrici.
In questo contesto di forte competizione l'Azienda Negrini, per difendere e mantenere la propria quota di mercato ha recentemente realizzato investimenti nei reparti produttivi, quali il rinnovo dei locali e attrezzature nel reparto mortadelle, il rinnovo del locale e del macchinario nel reparto sottovuoti l'integrazione di macchinario nel reparto cotti, ed intende impiegare ulteriori risorse in campo commerciale.
Per quanto concerne la gamma dei prodotti, l'Azienda ha rappresentato alle RSU ed alle OO.SS. la difficoltà a continuare in proprio la produzione di quei prodotti che non raggiungono "standard minimi" di vendita, ricorrendo in tali casi per quanto possibile a produttori esterni specializzati. In tali evenienze l'azienda informerà le RSU per una verifica congiunta sugli effetti che dette decisioni potranno avere sull'occupazione e sugli indici individuati per la determinazione del salario variabile, al fine di apportare gli eventuali correttivi.
Le parti concordano quanto segue:

1) Formazione e occupazione
L'Azienda si impegna ad informare preventivamente la RSU sui CFL specificando tempi e modalità di formazione, livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale. Le parti si impegnano, inoltre, a verificare periodicamente l'andamento del percorso formativo al fine di evitare possibilmente eventuali esiti negativi per i contrattisti.

2) Orario e organizzazione del lavoro
L'Azienda e la RSU si incontreranno entro il mese di dicembre per definire il calendario annuo di lavoro comprendente orario di lavoro, utilizzo collettivo della ROL, e gestione delle ferie relativamente all'anno successivo. Le ore di straordinario che verranno effettuate dal reparto spedizione e amministrativo ad esso collegato, fermo restando il carattere di eccezionalità, potranno, essere recuperate riconoscendo la maggiorazione del 45% prevista dal vigente CCNL per le prestazioni straordinarie.

3) Ambiente di lavoro, tutela della salute dei lavoratori e prevenzione degli infortuni
Le parti concordano sulla necessità di migliorare sempre più le condizioni dell'ambiente di lavoro e della sicurezza. A tale scopo l'Azienda si impegna ad intervenire per eliminare i disagi derivanti dal sistema di condizionamento all'interno dei reparti, entro il mese di maggio 1995. Nell'ambito di quanto previsto dalla direttiva CEE - 89-391 recepito dal D.L[gs]. 626/94, l'Azienda riconoscerà il delegato alla sicurezza, al quale saranno concesse ore di permesso sindacale al di là di quanto previsto dalla legge 300 e da concordare al momento della sua istituzione ed in base a quanto sarà stabilito dal nuovo CCNL.
L'Azienda procederà in accordo con la RSU alla formazione del delegato sui rischi specifici aziendali, anche in collegamento con centri di Medicina Preventiva del Lavoro e a tal fine saranno destinate specifiche ore di permesso.