Tipologia: Contratto collettivo provinciale di lavoro
Data firma: 13 gennaio 1995
Validità: 13.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Gruppo delle Conserve animali-Unione Parmense degli Industriali e Consigli di Fabbrica delle aziende del settore/Flai-Cgil/Fat-Cisl/Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Conserve animali, Parma
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
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Premessa
1. Relazioni industriali
2. Contenzioso
3. Programmazione annuale degli orari di lavoro
4. Commissione di studio per la professionalità
5. Occupazione
6. Cure termali
7. Commissione per l'ambiente di lavoro
8. Previdenza integrativa
9. Commissione di studio per fondo di solidarietà
10. Servizi sociali
- Servizio di ristorazione

- Asili nido e scuole materne
- Trasporti
11. Premio di produzione fisso
12. Contributo di assistenza contrattuale
13. Premio di produzione ad obiettivi
14. Norma di rinvio
15. Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 Nuovo conto economico "europeo"
Allegato 2 Indicatore di redditività di comparto (prosciuttifici) da valere per gli anni 1995-1996-1997-1998
Allegato 3 Indicatore di qualità di comparto (prosciuttifici)
Allegato 4 Indicatore di redditività aziendale - Mol
Allegato 5 Indicatore di qualità aziendale
Allegato 6 Indicatore di produttività
Allegato 7 Valore e grado di raggiungimento obiettivo

Contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti delle aziende della provincia di Parma esercenti l'industria delle conserve animali

Addì, 13 gennaio 1995, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali, tra il Gruppo delle Conserve animali aderente all'Unione Parmense degli Industriali […], assistiti dal[…]l'Ufficio Sindacale dell'Unione Parmense degli Industriali e i Consigli di Fabbrica delle aziende del settore, assistiti dalla Flai-Cgil […]; dalla Fat-Cisl […]; dalla Uila-Uil […] si stipula e conviene il presente Accordo a rinnovo dell'Accordo provinciale di settore 20.09.1988.

Premesso
- che il panorama economico nazionale ed internazionale nell'ultimo quinquennio ha subito una profonda evoluzione che ha condizionato e condizionerà le future scelte strategiche imprenditoriali;
- che tali mutazioni hanno fortemente accelerato la competizione produttiva e commerciale sollecitata da un mercato sempre più attento al rapporto qualità prezzo;
- che la distribuzione commerciale è in una fase di grande trasformazione caratterizzata da forti concentrazioni e da un elevato livello di competizione che impone alle Aziende fornitrici sempre maggiore elasticità nelle consegne e sempre maggiori servizi;
quanto sopra premesso le Parti:
- considerano inderogabile l'esigenza di rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante il miglioramento dell'efficienza gestionale, della ottimizzazione delle risorse, della qualità dei prodotti, di incrementi di produttività e di redditività, condizioni essenziali per la competitività delle Aziende ed indispensabili per confrontarsi con la concorrenza interna ed internazionale in vista della complessiva globalizzazione dei mercati;
- ritengono conseguentemente che le relazioni industriali dovranno ispirarsi ai criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e di rispetto delle reciproche prerogative, di sistematicità di rapporti sui temi di comune interesse e di ricerca del superamento delle occasioni di conflitto;
- assumono la risorsa umana quale fattore fondamentale e strategico da valorizzare al massimo grado, attraverso un coinvolgimento sempre più consapevole e una formazione mirata che esalti la professionalità;
- privilegiano, per la gestione delle relazioni di lavoro, il metodo partecipativo quale strumento per la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo della competitività delle Aziende da realizzare attraverso il miglioramento della qualità, il contenimento dei costi e l'efficienza del servizio al cliente;
- attribuiscono alla conoscenza delle problematiche generali di settore ed alla loro evoluzione la massima importanza per lo svolgimento di un ruolo attivo delle Parti che, attraverso interventi mirati, possa concorrere alla tutela delle produzioni tipiche e al governo dello sviluppo del settore a garanzia dell'occupazione;
- dichiarano che il presente Accordo è coerente con il "Protocollo" del 23.7.1993 di cui ha assunto lo spirito, gli indirizzi, le finalità.

1. Relazioni industriali
Coerentemente con quanto dichiarato in premessa le Parti convengono sull'importanza di migliorare il sistema di relazioni industriali in atto per avere una visione sempre aggiornata della situazione economica, produttiva ed occupazionale al fine di poter intervenire con azioni preventive, nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, sulle questioni suscettibili di influire sulla situazione del settore.
Le Parti conseguentemente individuano un momento di informativa a livello complessivo di settore, da effettuare nel corso del primo quadrimestre di ogni anno, articolato sui seguenti argomenti:
- Investimenti effettuati e previsti.
- Tendenze economiche e congiunturali.
- Portafoglio ordini.
- Livello della produzione.
- Livello dell'export.
- Andamento degli ordini.
- Andamento dei prezzi.
- Grado di utilizzo degli impianti.
- Andamento delle giacenze.
- Andamento dell'occupazione - con particolare attenzione alla manodopera femminile - con previsioni in ordine ad assunzioni, ricorso alla CIG, riduzioni di personale.
- Programmi di formazione e riqualificazione professionale.
- Nuovi modelli organizzativi
- Ambiente e sicurezza
- Andamento degli indicatori collegati al "premio ad obiettivi"
Su specifici argomenti potranno essere attivati successivi momenti di confronto.
Le Parti ribadiscono e riconfermano i contenuti dell'intesa 27.6.1985 in tema di rapporti con la zootecnia e di indirizzo nella programmazione degli insediamenti produttivi.
Si conviene inoltre sull'utilità di un momento di esame sulle problematiche generali di settore con particolare riferimento ai temi della salvaguardia delle produzioni tipiche, della qualità delle produzioni, del rapporto tra ricerca genetica e zootecnia, delle iniziative a supporto della commercializzazione delle suddette produzioni.
Le Parti ricercheranno comuni proposte da sottoporre agli Organismi ed Enti preposti.
Le relazioni industriali, a livello di singola azienda, potranno articolarsi, a richiesta di una delle Parti, sui seguenti specifici argomenti di informativa:
- andamento degli indicatori riferiti al premio ad obiettivi;
- correttezza degli inquadramenti contrattuali;
- specifiche esigenze di professionalità;
- ambiente di lavoro;
- utilizzo degli istituti del contratto a tempo determinato, del part time e dei CFL;
- definizione dei calendari annui di lavoro nonché, all'occorrenza, di orari di lavoro diversi;
- verifica sull'utilizzazione degli appalti.
In tale sede potranno, eventualmente, svolgersi esami congiunti di problematiche tecniche o specifiche che, se di valenza generale, saranno successivamente valutate al livello provinciale.

2. Contenzioso
Ribadendo la comune volontà di mantenere Relazioni Industriali che favoriscano un confronto costruttivo fra le Parti, si conferma e si richiama l'obbligatorietà del ricorso preventivo alle procedure di cui agli articoli 69 e 74 del vigente CCNL in tema di contenzioso singolo, plurimo e collettivo.
Le Parti impegnano le relative strutture a comportamenti coerenti con tutto quanto previsto dal presente capitolo.
Resta inteso che alle OO.SS. Fat, Flai e Uila, unitamente alle RSU, da una parte e alle Consulte di Settore, assistite dall'Unione Parmense degli Industriali dall'altra, è rimessa la cognizione di eventuali controversie in ordine alla interpretazione ed all’applicazione del presente accordo.

3. Programmazione annuale degli orari di lavoro
Il Gruppo delle Aziende delle Conserve Animali e le Organizzazioni Sindacali stipulanti, nell'intento di perseguire la migliore funzionalità dell'apparato produttivo e la migliore organizzazione delle prestazioni lavorative, convengono che a livello di ogni singola azienda od unità produttiva, entro il primo trimestre di ogni anno, sia definito un calendario di lavoro che, sulla base dei programmi di attività aziendale preveda, in linea di massima, la collocazione delle ferie, dei riposi individuali in sostituzione delle ex festività, dei rol, dei riposi individuali conseguenti all'applicazione dell'orario settimanale di 39 ore, della prevedibile flessibilità.
A tal fine l'Azienda e la rispettiva RSU, eventualmente assistita dalle OO.SS. di categoria, si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno.
Qualora si evidenziassero in corso d'anno esigenze di variazioni significative del calendario stabilito, si farà luogo, sempre in sede aziendale, ad un apposito incontro onde procedere all'aggiornamento dello stesso.

5. Occupazione
La profonda trasformazione del sistema produttivo e distributivo avvenuta in questi ultimi anni in conseguenza di un mercato sempre più esigente ha comportato significative trasformazioni nel mondo del lavoro.
La necessità di rispondere con immediatezza alle richieste della clientela e la sempre crescente esigenza di qualità del prodotto, che presuppongono adeguata professionalità e consolidamento dell'occupazione, pongono all'attenzione delle Parti l'utilità di proporre alle Aziende ed alle rispettive Maestranze l'utilizzazione di strumenti organizzativi ed operativi adeguati.
A tal fine si individuano, oltre alla corretta gestione degli orari di lavoro e della flessibilità degli stessi, l'utilizzo di orari a part-time, sia verticali che orizzontali nonché dei contratti a tempo determinato così come previsto dalle vigenti norme di legge e dall'art. 4 del vigente CCNL. Stante le caratteristiche delle Aziende del settore, potranno trovare applicazione anche per casistiche diverse da quelle previste dal CCNL e per percentuali di assunzioni superiori a quelle ivi stabilite.
Ai sensi del comma 6, dell'art. 4 del CCNL e ad integrazione di quanto previsto dal 4° comma dello stesso articolo, le Parti convengono di individuare le sottonotate ulteriori fattispecie per l'applicazione del termine alla durata del contratto:
- attività di sugnatura;
- attività di toelettatura;
- attività di disosso;
- attività di confezionamento e spedizione;
- attività lavorative connesse a progetti promo pubblicitari;
- esigenze connesse a sperimentazioni tecniche, produttive e/o organizzative.
- esigenze connesse a nuovi investimenti e/o modifiche di impianti esistenti;
- esigenze produttive connesse ad iniziative commerciali e di miglioramento qualitativo, con particolare riferimento alla freschezza del prodotto;
- esigenze connesse ad interventi addestrativi/formativi del personale;
- punte di lavorazione.
Il numero massimo di rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato stipulati ai sensi del presente accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 23 della legge 56/87, non potrà eccedere il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato in forza in ogni singola azienda.
Nel caso di particolari esigenze riconducibili a peculiarità delle aziende del settore, la percentuale di cui sopra potrà essere elevata previo accordo tra Direzione Aziendale ed RSU cui le Parti attribuiscono valenza contrattuale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contrattuali e di legge sopra richiamate.

7. Commissione per l'ambiente di lavoro
Entro il mese di febbraio 1995, sarà costituita, tra le Parti stipulanti, una apposita Commissione con il compito di studiare le problematiche derivanti dal D.L.G. 626/94 ai fini di una puntuale e corretta applicazione dello stesso.

10. Servizi sociali
- Servizio di ristorazione -

In relazione a quanto previsto all'art. 10 del CCPL 27 giugno 1985 e nello spirito dello stesso, si conviene che i lavoratori delle aziende del settore potranno usufruire del servizio di ristorazione oltre che presso le mense interaziendali di Collecchio e Langhirano anche presso quella sita nel comune di Sala Baganza.
[…]
Per quanto non modificato valgono le norme previste dal citato art. 10 del CCPL 27.6.1985.