Regione Emilia-Romagna
Delibera della Giunta Regionale 27 luglio 2008, n. 1181
Indici di maggiore rappresentatività comparata regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro componenti Comitato regionale di coordinamento ex DPCM 21/12/2007

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
- l’art. 27 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, oggi abrogato, recante in rubrica “Comitati regionali di coordinamento”, ove si prevede siano “individuati criteri generali relativi all’individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro”;
- la Legge 2 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” ed in particolare l’art. 4 “Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, che prevede la realizzazione del “coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
- il DPCM 21 dicembre 2007 “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, art. 1 “Attività di coordinamento” ed in particolare:
- il comma 1, secondo cui “i Comitati regionali di coordinamento,… istituiti presso ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, svolgono compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorità di intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro”;
- il comma 2, secondo cui “il Comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con la partecipazione degli assessori regionali competenti per le funzioni correlate e deve comprendere rappresentanti territorialmente competenti: dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del Lavoro, degli ispettori regionali dei Vigili del fuoco, delle agenzie territoriali dell’Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), degli uffici periferici dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli uffici periferici dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), degli uffici periferici dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Assicurazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI), dell’Unione province italiane (UPI) e rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute nonché delle autorità marittime e portuali ed aeroportuali”;
- il comma 3, secondo cui “ai lavori del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale”;
- l’art. 7 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante in rubrica “Comitati regionali di coordinamento”, secondo cui “presso ogni Regione e Provincia autonoma opera il Comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007”;
- la propria deliberazione n. 963 del 23 giugno 2008 con la quale è stato istituito in Emilia-Romagna il Comitato regionale di coordinamento;
Considerata l’esigenza di adottare criteri che definiscano il livello di rappresentatività regionale delle organizzazioni sindacali e datoriali, secondo quanto riportato all’allegato, costituente parte integrante della presente deliberazione, al fine di individuare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al citato comma 3 dell’art. 1 del DPCM del 21 dicembre 2007;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, recante “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;
- n. 1150 del 31 luglio 2006 recante “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2006)”;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 recante “Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- n. 450 del 3 aprile 2007, recante “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modificazioni" e ss.mm.;
Dato atto dei pareri di regolarità amministrativa espressi dal Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro, D.ssa Cristina Balboni e dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, Dr. Leonida Grisendi, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 450/2007;
Su proposta dell’Assessore alla Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro e Pari opportunità e dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi
DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare gli “Indici di maggiore rappresentatività comparata regionale delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro e procedura di individuazione dei componenti del Comitato regionale di coordinamento” di cui all’allegato, parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che con successiva deliberazione di Giunta regionale si provvederà ad individuare, a seguito di istruttoria svolta dai Servizi regionali competenti, come precisato nell’allegato, le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, ai sensi dell’art. 1, co. 3, DPCM 21 dicembre 2007;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia–Romagna.

Allegato

INDICI DI MAGGIORE RAPPRESENTATIVITÀ COMPARATA REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO E PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO.

1. Indici di maggiore rappresentatività comparata delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Sono individuati i seguenti indici di maggiore rappresentatività comparata regionale, operanti per le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro. A ciascuno degli indici corrisponde un punteggio massimo, che viene attribuito alla organizzazione più rappresentativa: proporzionalmente a questo si determinano i punteggi delle diverse organizzazioni. La rappresentatività complessiva emerge come somma dei singoli punteggi.

A. Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
- Numero di sedi e strutture organizzative regionali o periferiche al 31/12/2007: fino ad un massimo di 20 punti.
- Numero contratti collettivi regionali, territoriali, aziendali o comunque di 2° livello sottoscritti nel biennio 2006-2007: fino ad un massimo di 20 punti.
- Numero processi di conciliazione di controversie individuali e collettive nell’anno 2007: fino ad un massimo di 20 punti.
- Numero pratiche svolte dai Patronati e dalle strutture di servizio nell’anno 2007: fino ad massimo di 20 punti
- Numero totale dei lavoratori iscritti in ambito regionale al 31/12/2007: fino ad un massimo di 20 punti.
Le organizzazioni sindacali sono ritenute comparativamente più rappresentative a livello regionale, ove raggiungano un punteggio superiore a 30. Laddove tale punteggio sia superato da più di quattro organizzazioni sindacali, spetterà alle prime quattro individuare i componenti del Comitato regionale di coordinamento. Ove invece a superare il punteggio siano meno di quattro organizzazioni, spetterà alla prima di esse designare un secondo componente, se le organizzazioni così selezionate sono tre; alle prime due, se queste ultime sono due. Il superamento del punteggio da parte di unica organizzazione darà diritto a questa di designare tutti i componenti.

B. Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro.
- Numero sedi e strutture organizzative regionali o periferiche al 31/12/2007: fino ad un massimo di 15 punti.
- Numero contratti collettivi regionali, territoriali, aziendali o comunque di 2° livello sottoscritti nel biennio 2006-2007: fino ad un massimo di 15 punti.
- Numero processi di conciliazione di controversie individuali e collettive nell’anno 2007: fino ad un massimo di 15 punti.
- Numero pratiche svolte dalle strutture di servizio nell’anno 2007: fino ad massimo di 15 punti.
- Numero totale delle imprese associate al 31/12/2007: fino ad un massimo di 15 punti.
- Numero totale dei lavoratori dipendenti delle imprese associate al 31/12/2007: fino ad un massimo di 25 punti.
In tal caso il criterio di maggiore rappresentatività comparata opera innanzitutto all’interno dei seguenti distinti settori economici:
- Agricoltura
- Artigianato
- Commercio, turismo e servizi
- Imprese cooperative
- Industria
Per ciascuno di questi settori economici sarà pertanto inizialmente individuata l’organizzazione più rappresentativa. I componenti del Comitato regionale di coordinamento verranno quindi indicati dalle quattro organizzazioni risultanti più rappresentative, all’interno delle cinque selezionate in relazione ai distinti settori economici.

2. Forme di documentazione del possesso dei requisiti di rappresentatività; individuazione delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative e dei componenti del Comitato regionale di coordinamento.
Le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e datori devono documentare il possesso dei requisiti di maggiore rappresentatività comparata regionale, utilizzando apposita “Scheda per la valutazione della maggiore rappresentatività comparata in Emilia-Romagna”, il cui modello, distinto per le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori, è riportato in allegato.
La scheda può essere scaricata dal sito internet della Regione Emilia-Romagna www.emiliaromagnalavoro.it.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Dazzani Donatella del Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle 10.00 alle 13,00, tel. 051-283563 o 051-283574, oppure inviare una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
I modelli “Scheda per la valutazione della maggiore rappresentatività comparata dell’organizzazione sindacale dei lavoratori in Emilia-Romagna” (Allegato 1) e “Scheda per la valutazione della maggiore rappresentantività comparata dell’organizzazione di rappresentanza dei datori di lavoro in Emilia-Romagna” (Allegato 2) devono essere presentati entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di cui questo allegato è parte integrante, con le seguenti modalità:
tramite consegna a mano presso gli Uffici del Servizio Lavoro, Viale Aldo Moro n. 38 – Bologna, 11°piano, stanza 7/11 (Segreteria) dalle ore 9,00 alle ore 13,00,
ovvero
attraverso raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro – Servizio Lavoro, Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna. In tal caso fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.

L’istruttoria per l’individuazione delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative al livello regionale sarà effettuata dal Servizio Lavoro e dal Servizio Sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna, nei quindici giorni successivi alla data di scadenza della presentazione dei modelli sopracitati.
La Regione Emilia-Romagna individuerà quindi le organizzazioni datoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale con deliberazione di Giunta.
La Regione Emilia-Romagna provvederà a comunicare gli esiti della predetta istruttoria a tutte le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno tempestivamente presentato i modelli di cui all’Allegato 1 e Allegato 2, nei sette giorni successivi alla individuazione formale delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale.
Le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, nei sette giorni successivi alla comunicazione, designeranno i rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento ed i loro supplenti.

3. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La relativa “Informativa” è parte integrante del presente atto.

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Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna del modello “Scheda per la valutazione della maggiore rappresentatività comparata dell’organizzazione sindacale dei lavoratori in Emilia-Romagna” o del modello “Scheda per la valutazione della maggiore rappresentatività comparata dell’organizzazione di rappresentanza dei datori di lavoro in Emilia-Romagna”.

3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
acquisizione dei dati per l’applicazione dei criteri al fine di individuare le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro che dovranno integrare la composizione del Comitato Regionale di Coordinamento degli interventi della Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, istituita con DGR n. 963/2008.
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati
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Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

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c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
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c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.

L’URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Le richieste di cui all’art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.


Allegati
Allegato 1 Scheda per la valutazione della maggiore rappresentatività comparata dell’organizzazione sindacale dei lavoratori in Emilia-Romagna
Allegato 2 Scheda per la valutazione della maggiore rappresentatività comparata dell’organizzazione di rappresentanza dei datori di lavoro  in Emilia-Romagna