Categoria: 2014
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 18 giugno 2014
Validità: 01.06.2012 - 31.12.2015
Parti: Assocap e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uil-Tucs, Sinalcap
Settori: Agroindustriale, Consorzi agrari
Fonte: uiltucs.it

Sommario
:

Parte economica
Una tantum
Stipendio base
Dichiarazione a verbale
Verbale di rinnovo Contratto consorzi agrari
Art. 1 - Sistema contrattuale e procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 2 - Contrattazione di secondo livello
Art. 3 - Diritti di informazione
Art. 4 - Organizzazione del lavoro
Art. 5 - Assemblee
Art. 10 - Ambiente di lavoro
Art. 14 - Assunzioni
Art. 16 - Contratto di apprendistato e di inserimento
Art. 18 - Periodo di prova
Art. 19 - Classificazione del personale
Premessa
Livelli di professionalità
Art. 21 - Mutamento di mansioni e passaggio di livello
Art. 23 - Lavoro supplementare e straordinario
Art. 25 - Assenze - Permessi personali - Cure termali
Art. 26 - Permessi di studio
Art. 27 - Congedi parentali e per gravi motivi familiari
Art. 35 - Indennità varie
Art. 53 - Norme transitorie e aumenti economici
1. Una tantum
2. Stipendio base
Art. 56 - Decorrenza e durata

Verbale di accordo

Verbale di accordo tra Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari - Assocap […] e le Organizzazioni Sindacali di categoria Fai Cisl, Flai Cgil, Uil Tucs e Sinalcap rappresentate dalle rispettive Segreterie Nazionali per la Fai Cisl […], per la Flai Cgil […], per la Uil Tucs […] e per la Sinalcap […], assistiti dalla delegazione trattante il giorno 18 giugno 2014 in Roma presso la sede di Assocap, in via Ventiquattro Maggio 43, si è stipulato il presente Accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dei Consorzi Agrari

Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi prima della stesura del CCNL per la definizione dell’Allegato riguardante il contratto di apprendistato, per recepirne le modifiche di legge.

Verbale di rinnovo Contratto consorzi agrari

È stato riscritto completamente l’art. 1 come di seguito riportato:
Art. 1 - Sistema contrattuale e procedure per il rinnovo del CCNL
Il sistema contrattuale, di cui al presente articolo, intende dare attuazione ai principi ispiratori dei protocolli interconfederali, compreso l’accordo del 28 Giugno 2011, le cui disposizioni, anche non riprodotte, s’intendono qui integralmente richiamate. Alla luce di quanto sopra il sistema contrattuale prevede un contratto collettivo nazionale di lavoro e un secondo livello di contrattazione aziendale per le materie delegate.
[…]

Sono modificati il comma 3 e 5 dell'art. 2:
Art. 2 - Contrattazione di secondo livello

3. […]
5. La contrattazione aziendale riguarda le materie il cui rinvio è stato espressamente previsto dal CCNL con gli arti. 4, 8, 15 (secondo e terzo comma), 22 (sesto, ottavo, nono comma e decimo comma), 23 (terzo comma), 26 (terzo, quinto e settimo comma), 30 (quinto comma), 33 (secondo comma), 35 (terzo, quarto e sesto comma), 39 (secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma), 40,45, 51 (primo, terzo e quarto comma).

All’art. 3 si premette il seguente comma 1 e vengono modificati i commi 2, 11, 17 nella nuova numerazione:
Art. 3 - Diritti di informazione
1. Le Parti s’impegnano reciprocamente a sviluppare un sistema di relazioni sindacali in grado di prevenire situazioni di conflittualità a livello locale nel verificarsi di scelte organizzative e societarie che incidano sulle attività svolte dai Consorzi Agrari e che abbiano ricadute occupazionali. A tal fine convengono, prima che vengano avviati processi di fusione, di costituzione di società controllate, a cui delegare specifiche attività, o di terziarizzazione di altre, che le Parti nazionali in apposito incontro, assistite dalle rispettive rappresentanze aziendali, assumono tutte le informazioni necessarie, sia per verificare le possibili soluzioni da adottare, sia per contenere gli effetti di tali scelte sugli organici aziendali, sia, ancora, per convenire sull’eventuale diverso trattamento contrattuale applicabile.
2. Le Parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in relazione alle esigenze di una programmazione che tenga conto dello sviluppo sia dell'occupazione, con particolare riguardo ai giovani, sia delle attività consortili, in collegamento alle eventuali iniziative regionali per il settore dell'agroindustria, convengono che i diritti d'informazione siano articolati a livello nazionale, regionale e aziendale. Le Parti in relazione a situazioni che possano verificarsi che riguardino la generalità dei Consorzi Agrari, verificheranno la possibilità di posizioni concertate nei riguardi delle istituzioni sia livello centrale che in sede regionale, nel caso i problemi insorti riguardino le imprese di una data regione.

11. Preventivi incontri avranno luogo in caso di fusione, di ristrutturazioni aziendali o di riorganizzazioni aziendali, modificative dell'organizzazione del lavoro, in relazione ai consistenti riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.

17. In caso di fusioni, di ristrutturazioni aziendali o di riorganizzazioni aziendali modificative dell’organizzazione del lavoro le Parti locali si incontreranno per una verifica della posizione professionale dei lavoratori. Analoga verifica, in presenza delle situazioni di cui sopra, sarà effettuata per quanto riguarda l’applicazione delle normative contenute negli articoli 39 e 40 riguardanti le trasferte e i trasferimenti. 


È modificato il 5° comma dell’art. 4: [...]

È modificato il 2° comma dell'art. 5:
Art. 5 - Assemblee

2. Dette riunioni potranno essere indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSU/RSA costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o dalle stesse Organizzazioni Sindacali territoriali, preavvisando la direzione del Consorzio almeno il giorno precedente. I nominativi dei dirigenti sindacali esterni che intendono partecipare all'assemblea, dovranno essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale.


È modificato il 3° comma dell'art. 10:
Art. 10 - Ambiente di lavoro

3. Sono considerate mansioni particolarmente pesanti la movimentazione manuale dei carichi di peso superiore ai trenta chilogrammi. Per la movimentazione manuale dei carichi dovranno essere adottate le misure previste all’art. 168, secondo comma, del D.Lgs. n. 81/ 2008.

È modificato il 1° comma dell'art. 14: [...]

È modificata la rubrica dell’art. 16:
Art. 16 - Contratto di apprendistato e di inserimento
Per quanto riguarda la disciplina dell'apprendistato (all. E), valgono le norme di cui all’apposito accordo collettivo.

È modificato il comma 1 dell'art. 18: [...]

È riscritto completamente l’art. 19:
[...]

È modificato il secondo comma dell'art. 21:
[...]

È modificato il comma 12 dell'art. 23:
[...]

È modificato il comma 3 dell'art. 25:
[...]

Sono modificati i commi 3 e 4 dell’art. 26:
[...]

Sono aggiunti al comma 9 dell’art. 27 i seguenti periodi:
[...]

È modificato il comma 1 dell'art. 35:
[...]

È modificato l'art. 53:
[...]

È modificato l'art. 56: [...]