Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 13 novembre 1995
Validità: 01.11.1995 - 31.10.1999
Parti: Castelfrigo/Confartigianato Lapam di Modena e CdF/Flai-Cgil/Fat-Cisl
Settori: Agroindustriale, Castelfrigo Modena
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
1) Relazioni sindacali
2) Organizzazione del lavoro
a) Regolamentazione delle pause

b) Programmazione delle ferie e della ROL
3)
4.b) Premio di risultato
5) Decorrenza e durata
6) Una tantum

Il giorno 13 novembre 1995 presso la sede della Ditta Castelfrigo srl, si sono incontrati i Sigg. R.C., legale rappresentante della società assistito da […] Confartigianato Lapam di Modena; e il CDF […], assistito dalla Flai-Cgil e dalla Fat-Cisl […]

Premesso
- che le OO.SS. unitamente al CDF hanno presentato una piattaforma rivendicativa per la stipula di un accordo integrativo aziendale;
- che dette richieste sono ritenute dalle parti compatibili con quanto stabilito dal protocollo di intesa del 23.07.1993; dopo ampia discussione si è convenuto di stipulare i1 presente accordo integrativo provinciale allo scopo di rendere più agevoli i rapporti fra le parti e stabilire i criteri di erogazione di un incentivo economico da erogare ai dipendenti e legato a determinati risultati produttivi.

1) Relazioni sindacali
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale, la responsabilità di scelta e di decisione da parte dell'impresa, l'azienda riconosce nella RSU costituita ai sensi dell'accordo interconfederale sulla materia e nelle OO.SS. firmatarie del presente accordo gli interlocutori fondamentali al fine di migliorate il sistema di relazioni sindacali industriali.
A tal fine la Direzione aziendale si rende disponibile ad incontri periodici con le suddette parti per discutere situazioni e problematiche aziendali che possono avere influenza sull'occupazione.

2) Organizzazione del lavoro
a) Regolamentazione delle pause:

In considerazione del tipo di lavoro che comporta un'attività continuativa, vengono accordate a tutti i lavoratori addetti alla produzione due pause giornaliere di 7 minuti cadauna. Dette pause saranno concesse a turno nell'arco orario dalle 9 alle 10.30 e dalle 15.30 alle 16.30. Per soddisfare ad esigenze inderogabili sarà possibile chiedere una sostituzione senza che ciò comporti un'interruzione della produzione.