Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 30 novembre 1995
Validità: 30.10.1998
Parti: Comex e OO.SS.
Settori: Metalmeccanici, Comex Budrio (BO)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Informazione e politica industriale
1. Occupazione
2. Inquadramento
3. Orario di lavoro
4. ROL
5. Diritti individuali
6. Ambiente
7. Salario
8. Previdenza integrativa
9. Quota contratto
10. Scadenza contratto

Informazione e politica industriale
Le parti dopo aver effettuato una accurata analisi della attuale fase economica nella quale si inserisce la Comex e dopo che la Direzione Aziendale ha illustrato le azioni di politica industriale sviluppate ed in corso rivolte al consolidamento ed allo sviluppo delle attività aziendali, hanno congiuntamente individuato, in quanto elementi di competitività i seguenti obbiettivi:
- Una rispondenza dei modelli organizzativi alle esigenze tecniche, produttive e di mercato;
- un miglioramento delle competenze professionali del personale, in termini qualitativi e di volume professionale.
Le parti si propongono, quali risultati attesi, un miglioramento della efficacia ed efficienza dei processi produttivi, della qualità del prodotto ed un miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'occupazione.
Le parti concordano di perseguire tali obbiettivi anche attraverso interventi sulla organizzazione del lavoro.

1. Occupazione
Le parti concordano che nell'ambito degli incontri previsti nel capitolo delle informazioni verranno fornite informazioni in merito ai livelli di massima dell'organico ed agli eventuali fabbisogni per l'anno in corso.
Relativamente alle nuove assunzioni, l'Azienda dichiara la propria disponibilità a privilegiare, qualora ciò sia possibile, giovani in cerca di prima occupazione.
Sui CFL le parti concordano che, oltre la riconferma di quanto previsto dall'accordo del 4/1/1988, tale normativa venga estesa anche ai lavoratori assunti in contratto a termine

3. Orario di lavoro
Avuto riguardo alla normativa sul part-time le parti concordano su quanto segue:
a) Il part-time potrà essere concordato, per ogni singolo lavoratore fino ad un numero non superiore al 3% del personale in forza;
b) Ne potranno fare richiesta, fornendo documentazione adeguata, lavoratori/trici in forza per giustificato motivo (di salute, per assistenza a figli ammalati o portatori di handicap, genitori anziani, di studio);
c) Il contratto part-time di norma ha durata 6 mesi, rinnovabili.
Relativamente ad eventuali problemi che dovessero insorgere sul part-time, le parti ad verifica congiunta degli stessi, avuto riguardo:
- al diritto alla precedenza al reintegro rispetto a nuove assunzioni;
- alla durata del part-time richiesto.
Gli istituti contrattuali saranno riproporzionati sulla base dell'effettivo orario effettuato.

6. Ambiente
Le parti concordano, ad integrazione di quanto previsto dalla legge [dlgs] 626, che il RSL potrà essere nominato come membro aggiuntivo alla RSU.
Il RSL potrà usufruire di un monte ore aggiuntivo, da stabilirsi successivamente all'Accordo Interconfederale, per poter esplicare le proprie funzioni.
Le parti concordano che la formazione avverrà a carico dell'Azienda ed in orario di lavoro.