Interpello n. 15 del 11 luglio 2014

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note -

Oggetto

Numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al decreto interministeriale 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008.

Soggetto interpellante

ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

Quesito

Se il numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al punto 10 dell'allegato II del decreto interministeriale 4 marzo 2013, anche nel caso dell'ora che tratta di contenuti tecnico-pratici, è pari a 25.

Risposta

Il punto 5 dell'allegato II del d.i. 04/03/2013 prevede che il numero massimo dei partecipanti per ogni corso sia di 25 unità, mentre per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi). Il suddetto principio vale sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento previsti dal punto 10 dell'allegato II del decreto in parola.
La Commissione ritiene inoltre che il contenuto tecnico-pratico previsto nel corso di aggiornamento, della durata di un'ora, qualora non sì concretizzi in attività svolte direttamente dal discente e relative alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, non sia da ritenersi "attività addestrative pratiche". In tali casi non opera il vincolo del rapporto di 1 a 6.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 161, comma 2-bis; decreto interministeriale 4 marzo 2013: artt. 2, 3 e all. II.

Note

Il d.i. 04/03/2013 "individua, ai sensi dell'articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare". In particolare l'art. 3 del decreto in parola prevede l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare che "ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all'articolo 2". La durata, i contenuti minimi e le modalità della suddetta formazione sono individuati nell'allegato II del citato decreto.