Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 4 settembre 2008
Validità: 01.04.2008 - 31.03.2012
Parti: Anpo e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessile, Ombrelli e ombrelloni, Industria
Fonte: FILTEA
Note*: Rinnovo del CCNL 2 luglio 2004

Sommario:

 Art. 7 - (Decorrenza e durata)
Art. 99 - (Minimi contrattuali di paga o stipendio)
Tabella A - Aumenti retributivi
Tabella B - Minimi tabellari
Capitolo II
Sistema di informazione
Art. 8 - (Struttura del sistema informativo ai vari livelli - Osservatorio nazionale di categoria)
Art. 17 - (Permessi per cariche sindacali)
Art. 18 - (Assemblee)
Art. 22 - (Periodo di prova)
Art. 23 - (Lavoro delle donne e dei minori)
Art. 25 - (Contratto a termine)
Art. 25 bis - (Regime di orario a tempo parziale (Part-time)
Capitolo V
Apprendistato professionalizzante addestramento ed assunzioni di giovani con diploma o attestato di qualifica
Art. 25 quinquies
 Art. 26 - (Orario di lavoro)
Art. 28 - (Flessibilità dell'orario normale contrattuale di lavoro)
Art. 31 - (Banca delle ore individuale)
Art. 48 - (Lavoratori diversamente abili)
Art. 55 - (Malattia e infortunio non sul lavoro)
Art. 56 - (Iniziative a sostegno della formazione continua (ex diritto allo studio)
Art. 59 - (Ambiente di lavoro - Rappresentanti per la sicurezza (RLS))
Art. 61 - (Provvedimenti disciplinari)
Art. 62 - (Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari)
Art. 99 - (Contribuzione a Previmoda)
Protocollo sulle modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta da Femca-Filtea-Uilta ai lavoratori non iscritti, a seguito del rinnovo della parte economica biennale del CCNL quadriennale 2 luglio 2004 per gli addetti all'industria Anpo ombrelli-ombrelloni

In Milano, addì 4 settembre 2008 tra
l'Anpo - Associazione nazionale produttori ombrelli, aderente alla Confindustria con l'assistenza del consulente sindacale Aimpes
e le OO.SS
la Femca-Cisl - Federazione energia, moda, chimici e affini
la Filtea-Cgil - Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento
la Uilta-Uil - Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento
E' stato raggiunto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale quadriennale di lavoro 2 luglio 2004 per i dipendenti delle aziende industriali che producono ombrelli-ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima.

Capitolo II
Sistema di informazione
Art. 8 (Struttura del sistema informativo ai vari livelli - Osservatorio nazionale di categoria)

(Omissis)
Compiti dell'Osservatorio
1. Analisi e conoscenza del settore delle manifatture di ombrelli e ombrelloni
L'Osservatorio:
- acquisisce in via diretta i dati, le informazioni e ogni altro elemento conoscitivo riguardanti il settore delle manifatture di ombrelli e ombrelloni nel suo complesso e i suoi comparti;
- analizza le informazioni;
- produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle parti;
- propone alle parti l'adozione congiunta di orientamenti su tematiche di rilevanza strategica da sottoporre ai competenti Organi istituzionali.
2. Concertazione di iniziative a favore della difesa e sviluppo del settore delle manifatture di ombrelli e ombrelloni
(Omissis)
Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:
(Omissis)
n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare riferimento ai problemi derivanti dall'applicazione di leggi nazionali e di provvedimenti comunitari) e all'igiene e sicurezza del lavoro e alla sicurezza dei prodotti (anche in relazione alla normativa europea su REACH);
(Omissis)
r) monitoraggio ed aggiornamento dei codici di condotta di cui al Protocollo VIII.
(Omissis)
Informazioni a livello aziendale
Informazione e consultazione
A livello aziendale - di norma annualmente - le aziende con più stabilimenti e le unità produttive con più di 50 (cinquanta) dipendenti, tramite le Associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
(Omissis) dal punto a) al punto e)
f) il superamento delle barriere architettoniche.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto, secondo modalità di tempo e contenuto appropriato allo scopo, anche in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici;
- alle eventuali politiche di commercializzazione diretta in Italia e all'estero;
- allo stato di applicazione della legislazione di parità con le relative azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984 ed in correlazione con le iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, per valorizzare l'impiego del lavoro femminile;
- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori svantaggiati;
- all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo.
Anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, nell'ambito dell'esame congiunto di cui sopra, i rappresentanti dei lavoratori potranno formulare un proprio parere, al quale il datore di lavoro darà una risposta motivata.
L'intera procedura di consultazione dovrà esaurirsi entro un termine di 15 giorni dalla prima comunicazione aziendale.
(Omissis)
Imprese a dimensione europea
(Omissis)
Informazioni riservate
I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 61 e 62.
Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate ad una Commissione di conciliazione composta da 7 membri (3 designati da Anpo e 3 dalle Organizzazioni sindacali ed 1 di comune accordo), che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.
La presente disciplina delle informazioni e della consultazione a livello aziendale costituisce attuazione del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Le parti si danno atto che le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 223/1991, dalla legge n. 428/1990 e dal DPR n. 218/2000 assorbono e sostituiscono la procedura disciplinata dal presente contratto.

Art. 18 (Assemblee)
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie sindacali e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei turni avvicendati.
[…]

Art. 23 (Lavoro delle donne e dei minori)
Articolo soppresso.

Capitolo V
Apprendistato professionalizzante
Addestramento ed assunzioni di giovani con diploma o attestato di qualifica
Art. 25 quinquies

Punto 1 - Apprendistato professionalizzante
A - Norme generali
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
[…]
Formazione
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante compete alle regioni, d'intesa con le Associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale.
Le Organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'OBN-Anpo settoriale intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza.
Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda.
[…]
Dichiarazione a verbale 1 (produzioni in serie)
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore industriale delle manifatture ombrelli-ombrelloni il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda.
Dichiarazione a verbale 2 (turni di lavoro notturno)
Le parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.
[…]

Art. 26 (Orario di lavoro)
A) Orario contrattuale
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
La durata dell'orario contrattuale è normalmente di 8 ore giornaliere e normalmente di 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana: altre distribuzioni di orario - per singoli reparti o per stabilimenti o uffici, per outlet e show-room riconducibili alla filiera distributiva diretta dell'impresa o per gruppi di lavoratori - nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, ivi comprese articolazioni plurisettimanali multiperiodali in base alle quali l'orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi, saranno concordate tra le parti a livello aziendale.
(Omissis)
[…]

Art. 28 (Flessibilità dell'orario normale contrattuale di lavoro)
[…]
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa è prevista la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro con la quale l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell'anno.
Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nell'arco di 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità, in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
Viceversa, a fronte di una riduzione dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l'orario contrattuale.
[…]
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle RSA nel corso di un apposito incontro, indicando i periodi previsti di maggiore e minore intensità produttiva e le ore necessarie.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattuale ed il godimento dei relativi riposi, saranno definiti in tempo utile in sede di esame tra Direzione e RSA, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali.
[…]
Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.

Art. 48 (Lavoratori diversamente abili)
Le parti stipulanti, sensibili al problema delle persone disabili e diversamente abili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, anche nell'ambito delle convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni aziendali e le RSA saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione non emarginante, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione promossi dall'Ente regione, senza alcun onere per l'azienda.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altre unità produttive.
A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all'art. 8-bis, punto 4.3, del presente contratto, si studieranno le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
[…]

Art. 59 (Ambiente di lavoro - Rappresentanti per la sicurezza (RLS))
(Omissis)
10. Divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio ed al termine.
11. Rinvii generali
Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed all'accordo interconfederale 22 giugno 1995.
Dichiarazione a verbale
In relazione al processo di riforma legislativa in atto del D.Lgs. n. 626/1994, realizzato con il TU D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e della fase di revisione in corso dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dal raggiungimento dell'intesa a livello interconfederale per definire congiuntamente le opportune armonizzazioni della disciplina contrattuale vigente con il nuovo contesto normativo.