Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 luglio 2014, n. 16149 - Amianto e responsabilità






 

Fatto





Con sentenza 5 settembre 2008, la Corte d’appello di Brescia rigettava l’appello proposto da NS s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in favore di G.C., della somma di € 5.861,00 (oltre accessori e spese di C.t.u. e processuali: con la condanna, in accoglimento della sua domanda di manleva, della terza chiamata AG s.p.a. a tenerla indenne da ogni esborso), a titolo di risarcimento del danno biologico e morale sofferto per placche pleuriche conseguenti ad inalazione di fibre di amianto, cui attribuiva un’invalidità pari al 5%, dipendente dall’omissione colposa di misure di sicurezza idonee alla prevenzione e diminuzione delle polveri di amianto, presenti sul luogo di lavoro per l’attività produttiva della società datrice, alle cui dipendenze egli aveva lavorato dal 1976 al 1993. Con la stessa sentenza, in accoglimento dell’appello incidentale di A.G. s.p.a., riformava la sentenza del tribunale, rigettando la domanda della società datrice nei confronti della propria società assicuratrice.

In esito ad illustrazione dell’evoluzione storica della conoscenza degli effetti dell’esposizione ad amianto, nonché a critico ed argomentato esame delle risultanze istruttorie e della C.t.u. medico - legale, la Corte territoriale riteneva la prova: dell’eziopatogenesi professionale degli ispessimenti pleurici riscontrati a G.C.; del nesso causale tra la loro insorgenza e durata e la quantità di esposizione alle polveri di amianto del lavoratore (per diciassette anni addetto a mansioni varie: formatura dei tubi in cemento amianto; pesate presso il depositario di materie prime; dimissioni nel reparto produzioni di lastre in cemento amianto e poletilene in qualità di capo-macchina); dell’omissione dalla società datrice delle misure di sicurezza all’epoca adottabili in base allo stato delle conoscenze tecniche (segregazione degli ambienti polverosi, installazione di impianti di aspirazione adeguati, abbattimento delle polveri con l’umidificazione), in violazione degli artt. 2087 c.c. e 21 d.p.r. 303/56. Essa infine escludeva la copertura assicurativa, per verificazione dopo la scadenza della polizza dell’evento, coincidente con la richiesta di risarcimento del dipendente il 15 gennaio 2001, ossia quindici giorni dopo tale data.

N.S. s.r.l. ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resistono con controricorsi G.C. e A.G. s.p.a.: quest’ultima anche ricorrente incidentale condizionata con unico motivo; N.S. s.r.l. e G.C. hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.



Diritto




Con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., anche in relazione agli artt. 40 e 41 c.p., per difetto di prova del nesso causale tra la pretesa nocività dell’ambiente di lavoro e l’evento lesivo da cui affetto G.C. costituito da placche pleuriche, insorgenti in soggetti suscettibili anche per esposizione ad amianto di modesta entità, con la conseguente incertezza a livello epidemiologico (pure in base a richiamato noto studio del prof. C.) sull’eziologia causale, se di elevata suscettibilità individuale all’epoca delle prime esposizioni (non addebitabile alla società datrice) ovvero se di accumulo progressivo delle dosi di amianto cui esposto: non correttamente istituibile in virtù dell’aumento del rischio patogenetico dell’esposizione, siccome teoria esclusa dal vigente sistema penale (secondo autorevole arresto di legittimità, in tema di reati omissivi impropri: Cass. pen. sez. un. 10 luglio 2002, ric. Franzese).

Con il secondo, la società ricorrente deduce carenza o contraddittorietà di motivazione sulla impossibilità di prevenzione delle placche pleuriche all’epoca di esposizione (anni 1976 - 1993) di G.C. all’amianto, sulla base di autorevole studio del prof. C. (secondo cui, in particolare, il mesotelioma e dette placche causati non da tutte le fibre inalate, come invece l’asbestosi, ma soltanto da quelle ultrafini, né visibili né eliminabili con le misure disponibili fino alla seconda metà degli anni ottanta), come prospettato nel proprio atto di appello, non puntualmente disatteso dalla sentenza impugnata, sulla scorta delle conclusioni della C.t.u. (secondo cui tutte le fibre di asbesto, di qualunque tipo e lunghezza, in grado di determinare le placche pleuriche), senza debita confutazione argomentativa.

Con il terzo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., anche in relazione all’art. 21 d.p.r. 303/56, per l’assunto della Corte territoriale di integrazione della mancata adozione di meccanismi di aspirazione o riduzione delle polveri, stabiliti dalla seconda norma, di un comportamento antidoveroso anche in riferimento a tipologie di polveri (quali le ultrafini, di efficacia patogenetica decisiva nell’insorgenza dei mesotelioma pleurico), per cui esclusa dalle acquisizioni tecniche l’esistenza all’epoca di rimedi preventivi adeguati.

Con il quarto motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto l’avvenuta scadenza della polizza, al momento di ricevimento della denuncia di G.C. (individuato come evento denunciato in assenza di copertura assicurativa) in difetto di produzione della disdetta del contratto e pure di eccezione di scadenza della polizza, da considerare pertanto ancora in vigore con migliore indagine della comune volontà delle parti, evincibile dal loro comportamento successivo alla conclusione del contratto.

Con unico motivo, A.G. s.p.a. deduce, in via incidentale condizionata (qualora ritenuta, in accoglimento del ricorso principale di NS s.r.l. sul punto, la copertura assicurativa per rinnovo automatico della polizza in mancanza di produzione della disdetta), violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1917 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea interpretazione della Corte di merito: dell’art. 4 della 1A sezione delle "condizioni specifiche di assicurazione", precisante la copertura assicurativa solo per le responsabilità dipendenti da fatti accaduti durante il tempo dell’assicurazione, a norma dell’art. 1917 c.c.; dell’art. 8 delle "condizioni aggiuntive R.C.O.", di estensione dell’assicurazione al rischio delle malattie professionali a condizione che le richieste risarcitone del dipendente o ex dipendente o aventi causa o di rivalsa dell’Inail siano pervenute all’assicurato durante detto tempo. E comunque in difetto di una clausola di retroattività per fatti pregressi.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., anche in relazione agli artt. 40 e 41 c.p., per difetto di prova del nesso causale tra la pretesa nocività dell’ambiente di lavoro e le placche pleuriche da cui affetto G.C. è infondato.

Ed infatti, la Corte bresciana ha accertato il nesso causale tra quantità di esposizione all’amianto e insorgenza della patologia (a pg. 19 della sentenza), in relazione alla comprovata esposizione alle polveri del predetto per la sua condizione lavorativa e dell’assenza di alcuna precauzione né protezione nell’ambiente di lavoro (con migliore analisi nell’esame del terzo motivo), anche in riferimento agli ispessimenti pleurici riscontrati a G.C. (ricompresi nella asbestosi: così a pg. 10 della sentenza), siccome "in genere ... tardivo segno d’esposizione a fibre d’amianto ... imputabili a qualsiasi fibra d’amianto" e "reperto più significativo" tra le "manifestazioni benigne della pleura", in prevalenza maggiore "negli esposti ad amianto ... rispetto alla popolazione non esposta" (così a pg. 12 della sentenza impugnata). Sicché, per esse pure vale la disamina epidemiologica della Corte sulla scorta delle condivise risultanze della C.t.u. (a pgg. da 10 a 12 della sentenza), con valutazione congruamente motivata insindacabile in sede di legittimità (su cui amplius in riferimento ai motivi successivi).

Appare allora non pertinente il richiamo della teoria causale dell’aumento del rischio patogenetico dell’esposizione, per l’argomentata istituzione di un nesso eziologico diretto, nel rispetto del principio di regolarità causale vigente in materia civile e di probabilità qualificata nel caso di malattia professionale ad eziologia muitifattoriale, necessitante di una concreta e specifica dimostrazione (come ancora ribadito da questa Corte, su analoga controversia in cui parte proprio (...) s.r.l., con sentenza 24 gennaio 2014, n. 1477, con richiamo di precedenti conformi in parte motiva, cui si rinvia).

La Corte territoriale ha, infatti, correttamente applicato il regime probatorio in ordine al nesso causale: con la posizione, a carico del lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, dell’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale tra l’una e l’altra (soltanto dopo l’assoluzione di un tale onere, avvenuta per le ragioni dette nel caso di specie, incombendo al datore di lavoro quello di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi, ai sensi dell’art. 2087 c.c.: Cass. 29 gennaio 2013, n. 2038; Cass. 19 luglio 2007, n. 16003).

Il secondo motivo, relativo a carenza o contraddittorietà di motivazione sul fatto decisivo e controverso della impossibilità di prevenzione delle placche pleuriche all’epoca di esposizione (anni 1976 - 1993) di (...) all’amianto, è inammissibile. E così pure il terzo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., anche in relazione all’art. 21 d.p.r. 303/56, per insussistenza di un comportamento antidoveroso di (...) s.r.l. anche con riferimento a polveri ultrafini, per cui all’epoca inesistenti rimedi preventivi adeguati.

Con essi la società ricorrente muove censure che intendono contrapporre la ricostruzione dei fatti operata dal giudice al proprio convincimento soggettivo, in particolare prospettante una diversa rilevanza dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche in materia di effetti patologici dell’esposizione alle polveri di amianto e della conseguente utile adottabilità di rimedi preventivi all’insorgere della malattia accertata.

In ordine al primo, la Corte bresciana ha, infatti, compiuto una puntuale ed argomentata disamina epidemiologica, sulla scorta delle condivise risultanze della C.t.u., diffusamente illustrate, pervenendo alla conclusione, pienamente giustificata, della loro imputabilità "a qualsiasi fibra d’amianto" (così a pgg. da 10 a 12 della sentenza).

E parimenti, in ordine al secondo, la Corte ha accertato l’adottabilità di misure specifiche già dal 1956 sicuramente non adottate da NS s.r.l. (così a pg. da 19 a 21 della sentenza), tenuto conto dell’accertata esposizione alle polveri di (...) per la sua condizione lavorativa e dell’assenza di alcuna precauzione né protezione nell’ambiente di lavoro, come in particolare riferito dal teste (...) la cui deposizione integralmente riportata e confermato dagli altri testi specificamente indicati (secondo le argomentazioni svolte a pgg. da 13 a 18 della sentenza).

In proposito, giova anche sottolineare come dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 cod. civ. (che non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva) non posa desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l’evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati (Cass. 1 giugno 2004, n. 10510). Ed i rispettivi oneri probatori vanno diversamente modulati nel contenuto, a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 cod. civ., che impone l’osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette "nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell’insussistenza dell’inadempimento e del nesso eziologico tra quest’ultimo e il danno; nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o da altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. 25 maggio 2006, n. 12445).

Nel caso di specie, pure in assenza di norme specifiche per il trattamento dei materiali contenenti amianto (introdotte con d.p.r. 10 febbraio 1982, n. 15), era tuttavia imposta l’adozione di misure idonee a ridurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle polveri, in virtù dell’art. 21 d.p.r. 303/1956: facente obbligo al datore, nei lavori normalmente fonte di polveri di qualunque specie, di adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne la diffusione nell’ambiente di lavoro (primo comma) e, in caso di impossibilità di sostituzione del materiale di lavoro polveroso, di adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o muniti di sistemi di aspirazione e raccolta delle polveri per impedirne la dispersione (terzo comma); ed ancora, quando inattuabili tali misure tecniche di prevenzione e possibile per la natura del materiale polveroso, di provvedere all’inumidimento del materiale (quarto comma); ed infine, qualunque sistema adottato per la raccolta e l’eliminazione delle polveri, di impedire che esse possano rientrare nell’ambiente di lavoro (quinto comma). Ed è stato appunto accertato che nessuna di tali misure sia stata adottata da (...) s.r.l..

Si comprende allora come le censure, alla luce del quadro argomentativo rappresentato, attingano aspetti del giudizio, interni alla discrezionalità valutativa degli elementi di prova e all’apprezzamento dei fatti, riguardanti il libero convincimento del giudice e non i possibili vizi del suo percorso formativo rilevanti ai fini in oggetto. E come pertanto esse si risolvano in un’istanza inammissibile di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e quindi nella richiesta di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064). Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013, n. 24679; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197).

Ed in particolare, l’accertamento dell’invalidità derivante da malattia professionale (se sorretto, come nel caso di specie, da motivazione immune da vizi logici e giuridici, tale da consentire di identificare l’iter argomentativo fondante la decisione), è incensurabile in sede di legittimità, quando il giudice accolga le conclusioni del C.t.u. facendole proprie, per assoluzione dell’obbligo di motivazione con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza necessità di confutazione dettagliata delle contrarie argomentazioni della parte, da ritenersi implicitamente disattese (Cass. 29 agosto 2005, n. 17420). In caso di sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del C.t.u., il difetto di motivazione denunciabile in cassazione deve perciò consistere nell’indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione di omissione degli accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta diagnosi: non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e della parte circa l’entità e l’incidenza del dato patologico. Al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (Cass. 21 agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003 n. 16223).

Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., per erronea assunzione di avvenuta scadenza della polizza, al momento di ricevimento della denuncia di (...), è inammissibile.

Ed infatti, la questione dedotta, implicante un accertamento in fatto, non risulta (nonostante la doglianza incidentale della compagnia di assicurazioni di mancanza di copertura del rischio, per verificazione dell’evento a polizza ormai scaduta: illustrata nella parte espositiva, a pg. 5 della sentenza impugnata) trattata in alcun modo nella sentenza impugnata (come puntualmente rilevato da (...) s.p.a., a pg. 6 del suo controricorso): né la società ricorrente, che ha proposto detta questione in sede di legittimità, ha assolto all’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura (Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 30 marzo 2007, n. 7981), non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma neppure di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 12 luglio 2005, n. 14590; Cass. 1 agosto 2013, n. 18429).

Ma il mezzo è pure inammissibile, per insindacabilità in sede di legittimità dell’accertamento della volontà delle parti, in quanto indagine di fatto, non risultando specifica deduzione del canone ermeneutico denunciato, meramente enunciato (Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 30 aprile 2010, n. 10554).

E la ritenuta inammissibilità assorbe l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato di (...) s.p.a., relativo a violazione e falsa applicazione degli arti. 1362, 1363 e 1917 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea interpretazione di clausole del contratto di assicurazione.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente la reiezione del ricorso, con la condanna di (...) s.r.l. alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, a parti resistenti, secondo il regime di soccombenza.



P.Q.M.





Rigetta il ricorso e condanna (...) s.r.l. alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 100,00 per esborsi e € 3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.