Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 12 settembre 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.05.2012
Parti: Unital-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Az. Lavorazione legno, P.M.I.
Fonte: FILLEA
Note*: Rinnovo del CCNL 22 settembre 2004

Sommario:

 Comitati paritetici per lo sviluppo e la gestione delle relazioni sindacali
1.
2. Comitato paritetico nazionale
   Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa
3. Comitato paritetico regionale, di distretto e di aree-sistema
4. Informazioni a livello territoriale
5. Informazioni a livello aziendale
6. Livello di gruppo
Premio di risultato, contrattazione secondo livello, art. 20, Parte comune
Banca ore individuale
Parte seconda
Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati, quadri
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Parte seconda, art. 26-bis
Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati, quadri - Congedi
A) Permessi per eventi e cause particolari
Multe e sospensioni (Parte terza, art. 18)
Licenziamento per mancanze
Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
Assistenza sanitaria integrativa
Parte seconda
Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati, quadri
 Corresponsione della retribuzione
Ambiente - Sicurezza - Prevenzione
Parte terza
Regolamentazione operai
Art. 9 - (Trasferte)
Parte quinta
Regolamentazione impiegati
Art. 7 - (Trasferte)
Parte quarta
Regolamentazione intermedi
Art. 9 - (Trasferte)
Parte seconda
Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati, quadri - Orario di lavoro
A) Orario di lavoro
Previdenza integrativa
Art. 20 - Parte terza - Preavviso di licenziamento e dimissioni
"Una tantum"
Decorrenza e durata
Incrementi retributivi

Il giorno 12 settembre 2008 Unital-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil
Con riferimento al punto 2 (assetti contrattuali) comma 2 del Protocollo 23 luglio 1993 e all'art. 12, della Parte prima del vigente CCNL è' stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 settembre 2004 a valere per gli addetti dell'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali.


Comitati paritetici per lo sviluppo e la gestione delle relazioni sindacali
1. Le parti con la sottoscrizione del presente contratto concordano di assicurare la necessaria operatività al Comitato paritetico, costituito a livello nazionale, regionale, di distretto e di aree-sistema. Il Comitato paritetico opera sulle materie appositamente individuate e demandate dal presente contratto.
Inoltre, contribuisce a conferire al comparto produttivo legno-arredamento, nei confronti delle istituzioni e degli enti preposti, nella specificità delle piccole e medie imprese che largamente lo contraddistinguono, il rilievo e l'incidenza che ad esso compete sul versante dell'occupazione e della bilancia dei pagamenti.
Il Comitato paritetico si costituisce nelle aree distrettuali individuate dalla legge.
Le parti esamineranno entro il 31 dicembre 2010, a livello territoriale, la possibilità di pattuire la costituzione di Comitati paritetici nelle aree-sistema.
In particolare, il Comitato paritetico regionale si costituisce nelle regioni con significativa presenza del settore produttivo legno-arredamento: attualmente Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Toscana e Veneto.
Il Comitato paretico di area-sistema si costituirà, in via sperimentale, nella zona di produzione tipica compresa tra le province di Treviso e Pordenone e nel distretto della Brianza comasca e milanese.
2. Comitato paritetico nazionale
Il Comitato paritetico nazionale gestisce al suo interno l'Osservatorio che propone ricerche ed elabora analisi.
Nel Comitato paritetico nazionale si costituisce la Commissione bilaterale paritetica sull'apprendistato.
La Commissione bilaterale paritetica sull'apprendistato definisce orientamenti ed indirizzi sull'individuazione di linee-guida per la formazione degli apprendisti, in base alle quali la contrattazione territoriale potrà attuare quanto previsto al 3° comma dell'art. 8 della Parte settima.
Il Comitato paritetico nazionale, avvalendosi dell'Osservatorio, definisce orientamenti, indirizzi ed obiettivi concernenti le materie di seguito indicate:
- stato ed andamento economico;
- prospettive produttive del settore e dei comparti;
- prospettive di sviluppo e loro limiti;
- prospettive degli investimenti;
- analisi della struttura di impresa per comparti;
- analisi delle aree-sistema;
- eventuali situazioni di crisi per zone e comparti;
- prospettive dell'occupazione; consuntivo in percentuale sulle variazioni dell'occupazione divise per sesso e per grandi classi di età;
- inquadramento categoriale secondo l'evoluzione delle professionalità;
- indicazioni su iniziative nel campo della forestazione e della ricerca;
- innovazione tecnologica degli impianti e dei processi di produzione;
- evoluzione delle professionalità presenti nel settore legno-arredamento;
- politica della materia prima;
- iniziative di formazione, volte ad ottenere da enti pubblici e privati interventi per il settore legno-arredamento al fine di rendere il più possibile coincidente la domanda di lavoro con le concrete esigenze del settore stesso;
- il coordinamento ed indirizzo delle iniziative per la prevenzione degli infortuni e la tutela dell'ambiente;
- rilevazione delle caratteristiche e dell'andamento della contrattazione di secondo livello;
- competitività del settore anche avendo riguardo all'introduzione dell'euro;
- la promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello "sviluppo sostenibile" e della diffusione delle certificazioni ambientali.
Il Comitato paritetico nazionale ha il compito di coordinare i Comitati paritetici regionali, di distretto e di aree-sistema per verificarne funzionalità, indirizzi ed obiettivi perseguiti.
Il Comitato paritetico nazionale delega la gestione delle proprie indicazioni ad un soggetto attuativo (che potrà essere denominato ente, agenzia o altro) che verrà costituito e regolato nella propria attività nei termini che il Comitato stesso dovrà definire entro il 31 dicembre 2010.
L'attività del "soggetto attuativo" che si avvale delle risorse economiche rese disponibili dalla legislazione (nazionale, regionale e comunitaria), sarà sottoposta al controllo ed alle verifiche del Comitato paritetico nazionale.
Entro il mese di dicembre 2009 saranno definire le modalità costitutive ed operative dei Comitati di distretto e di area-sistema.
Il Comitato paritetico nazionale è composto da sei membri di cui tre designati dall'Unital e tre da Feneal, Filca, Fillea, che saranno indicati entro il 31 dicembre 2008.
La Presidenza del Comitato è assunta congiuntamente da due membri dello stesso.
Uno di essi sarà designato dall'Unital e l'altro congiuntamente dalla Feneal, dalla Filca e dalla Fillea.
La sede del Comitato è stabilita presso la Confapi - Via della Colonna Antonina, 52 - Roma.
Il Comitato si riunisce all'inizio di ogni anno per definire il programma di attività dell'Osservatorio.
Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi, e comunque quando una delle due parti lo richieda.
Le parti considerano la formazione continua e quella sulla sicurezza sul lavoro un tema centrale per la competitività delle aziende e per lo sviluppo professionale dei lavoratori.
Le parti, quindi, presenteranno tramite il Comitato paritetico nazionale:
- al Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle piccole e medie imprese Confapi/Cgil/Cisl/Uil;
- a Confapi, Cgil, Cisl e Uil;
proposte che siano unanimemente condivise.
[…]
Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa
1) Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.
2) Le parti convengono perseguire l'obiettivo della sostenibilità dello sviluppo, delle capacità produttive, dell'occupazione e di una adeguata strategia ambientale attivandosi nei confronti delle istituzioni affinché siano poste in essere politiche economiche adeguate.
Convengono, altresì, di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.
3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e lavoratori, realizzino comportamenti coerenti, sia nel diritto che nei doveri, per confermare la validità di percorsi condivisi in essere e di quelli futuri, relativamente ai temi:
- salute e sicurezza del personale;
- monitoraggio e reporting delle emissioni e dei residui di lavorazione;
- impatto sulle comunità locali;
- monitoraggio delle attività di rischio ad elevato impatto ambientale;
- valorizzazione delle politiche industriali e di filiera;
- orientamento verso le lavorazioni di qualità.
4) Le parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
5) Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilità sociale d'impresa costituisce un miglioramento dell'osservanza degli obblighi di legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività, trasparenza e verificabilità dei contenuti.
6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, le parti convengono che sarà demandata al Comitato paritetico nazionale - CPN, la predisposizione di un documento condiviso contenente linee-guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d'impresa e di un codice etico nazionale, tenendo conto delle raccomandazioni OIL.
Nota a verbale
Unital afferma la disponibilità ad aprire un confronto con Olma.
Conseguentemente, le parti sottoscriventi il presente accordo si impegnano ad una verifica presso Olma al fine di definire possibili sinergie, competenze ed incarichi tra CPN ed Olma stesso.
3. Comitato paritetico regionale, di distretto e di aree-sistema
I Comitati paritetici svolgono un'azione di proposta nei confronti del Comitato paritetico nazionale e possono assumere autonome iniziative nell'ambito degli indirizzi nazionali, anche avvalendosi dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale stesso.
Inoltre, danno attuazione a quanto ad essi demandato dal Comitato paritetico nazionale.
I Comitati paritetici si riuniscono di norma ogni tre mesi e comunque quando una delle due parti lo richieda.
I Comitati paritetici sono composti da 6 membri di cui tre designati dalla Unital e tre da Feneal, Filca, Fillea, tramite le rispettive articolazioni territoriali.
La Presidenza dei Comitati è assunta congiuntamente da due membri dello stesso.
Uno di essi sarà designato dall'Unital e l'altro congiuntamente dalla Feneal, dalla Filca e dalla Fillea.
4. Informazioni a livello territoriale
Annualmente, entro il primo quadrimestre, l'Unital fornirà a Feneal, Filca e Fillea territoriali, nel corso di incontri appositamente convocati, informazioni globali per le aziende associate sui seguenti temi:
- stato e prospettive produttive;
- andamento e prospettive dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile; consuntivo, in percentuale, sulle variazioni dell'occupazione diviso per sesso e per grandi classi di età;
- prospettive di nuovi insediamenti industriali;
- eventuali processi di riconversione e ristrutturazione;
- stato e tendenze del decentramento produttivo e del lavoro a domicilio.
5. Informazioni a livello aziendale
Le aziende che occupano nel complesso oltre 50 dipendenti, assistite dall'Unital, forniranno informazioni preventive ogni semestre alla RSU ed alla Fillea, Filca e Feneal territoriali, nel corso di appositi incontri, dietro richiesta della RSU, in merito a:
- stato e prospettive produttive;
[…]
- programmi di investimento ed eventuali innovazioni tecnologiche che comportino modifiche significative nell'organizzazione del lavoro in azienda;
- struttura occupazionale - in valori assoluti - per sesso e per grandi classi di età e suoi prevedibili sviluppi, nonché le indicazioni quantitative e qualitative con le quali l'azienda intende farvi fronte e le indicazioni circa le modalità di assunzione nel rispetto delle leggi vigenti.
La Direzione aziendale fornirà informazioni alla RSU in caso di rilevanti innovazioni di processi produttivi che siano suscettibili di importanti sviluppi nel comparto del mobile e arredamento.
Nel rispetto delle normative di legge vigenti, nei casi di eventi negativi sui livelli occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il complesso dell'attività produttiva, le aziende forniranno nel merito informazioni preventive alla RSU
Quanto sopra espresso troverà applicazione anche per le realtà produttive articolate con più di 50 dipendenti complessivi, caratterizzate da un'unica struttura d'impresa, sia pure distribuita su zone territoriali diverse. Resta inteso che tale informativa verrà trasferita alle rispettive RSU
Nell'ipotesi del verificarsi di situazioni di crisi o di ristrutturazione o riconversione ovvero riduzione dell'orario lavorato, l'azienda ne darà preventiva informazione alla RSU
Le informazioni di cui sopra potranno essere fornite, se in forma scritta, tramite l'Unital.
Le aziende con più di 50 dipendenti forniranno preventivamente alla RSU e, tramite la Sezione territoriale l'Unital, al Sindacato territorialmente competente, informazioni sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento qualora esse influiscano complessivamente sulla occupazione; in questi casi l'informazione riguarderà:
- l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata;
- la localizzazione del decentramento;
- la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare;
- eventuali appalti (nel comparto della nautica).
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali in quanto ad esse applicabili e delle leggi relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.
6. Livello di gruppo
Di norma annualmente, i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende controllate (possesso di almeno il 51% del pacchetto azionario) e della controllante articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente più di 250 dipendenti e abbiano un fatturato annuo superiore a 80 miliardi di lire (oppure un totale di bilancio annuo superiore a 55 miliardi di lire), assistite dall'API nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, forniranno alle RSU, assistite dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale;
- ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
- alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Premio di risultato, contrattazione secondo livello, art. 20, Parte comune
[…]
La contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente, territoriale, dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione nazionale.
[…]
Viene istituita, nell'ambito del Comitato paritetico nazionale di cui all'art. 1, punto 2, Parte prima, del presente contratto una Commissione di lavoro che ha lo scopo di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad orientare la contrattazione di secondo livello.
[…].

Multe e sospensioni (Parte terza, art. 18)
....
l) mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza in modo tale da pregiudicare le condizioni di garanzia individuale e collettiva, ivi compreso il non utilizzo del DPI (art. 59, T.U. sicurezza);
m) inosservanza in materia degli obblighi di comunicazione nelle ipotesi di malattia ed infortunio non sul lavoro.

Norma da riprendere anche per gli altri comparti (impiegati, intermedi)
Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. ... (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione per gli ......i quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. ...;
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali;
n) introduzione arbitraria nei luoghi di lavoro di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;
[…].

Parte seconda
Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati, quadri
Ambiente - Sicurezza - Prevenzione

Le parti convengono sull'importanza della questione sicurezza - prevenzione - ambiente in un settore come la lavorazione del materiale ligneo e suoi derivati e ritengono opportuno ricercare iniziative idonee, comunque da individuare, anche alla luce delle continue modifiche legislative tuttora in evoluzione. Pertanto si conviene di istituire una apposita Commissione tecnica che dovrà predisporre una bozza di documento da sottoporre alle parti firmatarie il presente CCNL
A titolo indicativo e non esaustivo la Commissione esaminerà:
- il ruolo del Rappresentante della sicurezza;
- l'agibilità operativa del RLS;
- il coordinamento con gli eventuali Organismi paritetici;
- la formazione dei lavoratori;
- la consegna del documento dei rischi;
- le valutazioni ambientali.
Tale Commissione dovrà terminare il lavoro entro il 31 dicembre 2008 e l'accordo diventerà esecutivo non appena ratificato.
In relazione alle nuove disposizioni dettate dal Testo unico sulla sicurezza (art. 59, decreto n. 81/2008) le parti si attiveranno per un completo rispetto delle procedure indicate nel decreto stesso, ivi compreso il corretto utilizzo dei DPI; in tal senso il mancato rispetto delle norme previste potrà diventare oggetto di provvedimento disciplinare secondo le modalità e i termini previsti nel presente CCNL incluso - nei casi più gravi - provvedimenti risolutivi del rapporto di lavoro.

Parte seconda
Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati, quadri - Orario di lavoro
A) Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, come previsto dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003, salve tutte le deroghe ed eccezioni di legge.
La durata massima dell'orario di lavoro è di 55 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, salve le deroghe ed eccezioni di legge.
Il limite di 55 ore settimanali può essere superato per accordo aziendale.
[…]
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, le 40 ore settimanali dell'orario di lavoro dovranno comunque mediamente essere realizzate, nell'arco di dodici mesi, attraverso un'opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.
[…]
L'introduzione di nuovi regimi di orario di lavoro settimanale e/o plurisettimanale sarà oggetto di preventivo esame congiunto in sede aziendale con le RSU così come specificato alla successiva lett. B).
Per quanto non espressamente normato dal presente CCNL in materia di orario di lavoro, le parti rimandano al D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003 nonché alle altre leggi vigenti.