Tipologia: Accordo Integrativo Aziendale
Data firma: 10 giugno 1996
Parti: Cantine Cooperative Riunite/Lega delle Cooperative di Reggio Emilia e RSU/Flai-Cgil, Fat-Cisl
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Cantine Cooperative Riunite, Reggio Emilia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1. Relazioni sindacali
2. Comitati bilaterali
3. Organici
4. Regimi di orario
5. Part time
6. Ambiente, sicurezza e rappresentante dei lavoratori alla sicurezza (RLS)
7. Quadri
8. Salario integrativo aziendale per obiettivi (SIAO)

Addì 10 giugno 1996, presso l'azienda Cantine Cooperative Riunite, tra la Direzione Aziendale di Cantine Cooperative Riunite scrl con sede a Reggio Emilia in Via A. Gramsci 54 […], con l'assistenza della Lega delle Cooperative di Reggio Emilia […] e le Maestranze dell'Azienda stessa, rappresentate dalla RSU […], con l'assistenza di Flai Cgil e Fat Cisl di Reggio Emilia […], si è convenuto quanto segue:

1. Relazioni sindacali
Le parti, in un quadro di rinnovate relazioni sindacali, convengono che il modello di riferimento delle relazioni industriali debba strutturarsi per favorire il più ampio coinvolgimento possibile delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e le OO.SS, salvaguardando l'autonomia di ruolo e decisionale di ciascuna parte, nella chiarezza delle rispettive responsabilità. Le parti convengono inoltre che il sistema di relazioni industriali debba essere orientato alla ricerca di quelle convergenze che possano favorire la realizzazione delle strategie d'impresa e il miglioramento delle condizioni del lavoro. Confermando tutti i precedenti accordi in materia, si conviene di attuare un sistema di confronto tra l'Azienda e la RSU/OO.SS che sarà così articolato:
A) Informazione e confronto sulle strategie e sull'andamento aziendale in occasione di budget previsionali annuali, risultati consuntivi di bilancio e controlli gestionali quadrimestrali.
B) Calendario annuale di lavoro. Il confronto negoziale avverrà entro il mese di Marzo di ogni anno, sulla base delle prospettive di mercato e dei programmi produttivi. Le parti decideranno le modalità di godimento delle ferie e concorderanno gli organici in ogni area aziendale. L'accordo sul calendario annuale 1996/1997 costituisce l'Allegato A del presente verbale e ne fa parte in modo, integrante.
C) Campagna di pigiatura. Il confronto negoziale dovrà avvenire prima dell'inizio effettivo della campagna annuale di pigiatura e definirà organizzazione, organici e orari durante tale fase.
D) Confronto negoziale, annuale su professionalità, quadri e I.R.P.

2. Comitati bilaterali
A) Essi hanno un ruolo conoscitivo, istruttorio, consultivo e rappresentano la sede in cui le parti si confrontano, a monte delle decisioni operative di competenza dell'azienda, su materie e progetti riguardanti l'innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale con i relativi piani di fattibilità e i riflessi che questi potranno avere su occupazione, professionalità, ambiente e organizzazione del lavoro. Lo, scopo è quello di coinvolgere le RSU fin dalla fase della progettazione dell'innovazione, nonché di permettere alle parti di formarsi ed esprimere pareri di merito circa i piani e i progetti al fine di valutarne, nel rispetto delle reciproche autonomie e finalità, i possibili termini di consenso.
Per queste ragioni, i Comitati Bilaterali non hanno ruolo contrattuale e decisionale sulle materie oggetto di confronto.
Per tutto ciò le parti convengono di attivare/riattivare i seguenti Comitati Bilaterali:
a) C.B. Programma produttivo: è permanente e, periodicamente, si riunisce sui programmi di produzione e i relativi organici e regimi di orario
b) C.B. Nuovo Stabilimento: è di progetto e dovrà operare sul progetto di investimento relativo allo stabilimento di Campegine.
e) C.B. Salario per obiettivi: […]
B) I Comitati Bilaterali si riuniranno di norma durante l'orario di lavoro. Essi potranno essere attivati su richiesta di una delle due parti e dovranno organizzare il proprio lavoro vincolandolo al rispetto degli oggetti definiti dalle parti stesse. Le parti convengono che i tempi di attivazione dei comitati (inizio e conclusioni) devono essere tali da non compromettere i tempi decisionali definiti dall'azienda. Ai membri dei comitati dovrà essere di norma consegnata la documentazione relativa ai temi da analizzare. Tale documentazione dovrà essere utilizzata in modo riservato. Le parti potranno utilizzare all'interno dei Comitati, esperti di propria fiducia esterni all'azienda e alle OO.SS. Per tali esperti le parti convengono sull'opportunità che su di esse venga preventivamente espresso un giudizio di comune gradimento. A tali esperti potrà essere richiesta la garanzia scritta di assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali di cui verranno a conoscenza. Le parti convengono che, fino all'esaurimento delle procedure sopra descritte, non si darà luogo, da parte dell'azienda, a decisioni operative e, da parte delle RSU/OO.SS, a manifestazioni di conflittualità sugli argomenti oggetto delle procedure stesse. In caso di mancata convergenza finale, le parti sono pienamente titolari dell'esercizio autonomo del proprio ruolo. La dimensione numerica dei Comitati rimane quella prevista dagli accordi aziendali in essere e, quindi, dalla normativa in essere.

3. Organici
A) Le parti convengono, tenuto conto della situazione organizzativa determinatasi con la fusione e stante l'attuale tendenza delle vendite, di equilibrare gli organici aziendali che attualmente prevedono:
N° 100 Impiegati, Tecnici, Quadri e Dirigenti;
N° 127 Operai sede;
N° 20 Operai Centri di pigiatura.
Il calcolo dell'organico degli Operai in sede si riferisce al fabbisogno di 6 squadre su tre linee a doppio turno avvicendato. Più in generale, gli organici sono calcolati sulla seguente distribuzione:

Reparto Manutenzione
Elettricisti 3
Meccanici 6
Totale 9

Reparto Caldaie 3 (1)
Reparto Movimentazione Mag./scarico 7
Carico Italia 9
Carico estero 6
Totale 22

Reparto Cantina 12
Reparto linee confezionamento
Linea 70 12 X 2
Linea 80A 11 X 2
Linea 80B 11 X 2
Totale 68 (2)
TOTALE 114 (3)

A disposizione per malattia/infortuni 7
A disposizione per ferie/permessi 6
TOTALE 127 (4)

(1) occorre aggiungere 1 organico nel caso di orario a 3 turni
(2) occorre aggiungere 1 organico nel caso di orario a 3 turni.
(3) sono 2 organici in più per le note precedenti nel caso di orario a 3 turni
(4) numero 129 organici nel caso di orario a 3 turni su due linee.

B) L'azienda, vista l'attuale situazione occupazionale, conviene su un rapido e costante rispetto degli organici operai anche attraverso una sollecita gestione del turn - over.

4. Regimi di orario
A) In considerazione della situazione venutasi a creare a seguito della fusione, della scelta strategica della doppia rete distributiva, con un evidente aumento della gamma prodotti che si devono produrre sulle tre linee di imbottigliamento, della diversa distribuzione delle vendite nel corso dell'anno, le parti convengono di adottare come regime ordinario degli orari nell'attuale stabilimento il doppio turno avvicendato sulle tre linee di imbottigliamento. Convengono altresì di prevedere la possibilità di adottare regimi di orario e modelli organizzativi flessibili, in grado di ottimizzare l'organizzazione degli uffici, l'andamento variabile delle vendite, la capacità produttiva e di stoccaggio dell'azienda. Le parti confermano, per gli uffici, la validità del punto 5.1 dell'accordo aziendale del 5 Dicembre 1994 in materia di orari flessibili. Le parti convengono che saranno possibili scherni di turnazione diversi da quello ordinario (3 squadre su 3 linee a 2 turni), che tali schemi sono indicati e contenuti nell'Allegato A al presente accordo. Le motivazioni per variare gli schemi di orario e le squadre dovranno essere portate in sede di Comitato Bilaterale Programma Produttivo, nella stessa sede sarà effettuata la loro valutazione e le parti esprimeranno il loro parere.
B) Nel caso in cui l'adozione di regimi e forme di orario diverse rientrassero in casi previsti dalla legislazione vigente (ad es. CIGO), le parti confermano fin da ora i criteri della rotazione e dell'anticipazione, a carico dell'azienda, degli eventuali trattamenti, così come previsto dall'art. 34 del CCNL, e dalla Legge 223/91. Le parti convengono che, a far data dal 01/05/96 si potrà ricorrere a schemi di orario che prevedano i tre turni giornalieri. Tale ricorso dovrà avere carattere di eccezionalità ed essere motivato da ragioni riconducibili a rigidità e vincoli tecnologici che possano incrociarsi con esigenze di mercato non diversamente risolvibili. L'azienda si impegna però a rimuovere tali vincoli e rigidità con il nuovo investimento previsto nello stabilimento di Campegine e, comunque, si conviene di verificare la temporaneità dell'uso dello schema d'orario a tre turni entro il 31/12/1997. Il ricorso a schemi di turno a tre turni non potrà avvenire in presenza di intervento degli ammortizzatori sociali, né potrà essere utilizzato per crearne le condizioni per l'uso. L'orario di inizio del lavoro alla prepastorizzazione rimane fissato alle ore 5.00. Possibilità in caso di imbottigliamento dei prodotti "varietali" di ingresso anticipato di 2 addetti alle ore 4.00. Per attuare lo schema di turno a tre turni il C.B. Programma Produttivo dovrà essere informato e dovrà manifestare un consenso unanime. Qualora ciò non si verificasse, le parti si incontreranno. In questo caso RSU e Direzione Aziendale potranno essere assistite rispettivamente dalle OO.SS e dalla Lega delle Coop.ve. Nel caso di utilizzazione dello schema di orario a tre turni, le parti convengono che:
a) l'organizzazione, l'articolazione e gli orari possibili possono essere su 5 oppure su 6 giorni (vedi Allegato B al presente accordo).
b) l'azienda dovrà tenere in debita considerazione situazioni individuali particolari nonché quelle relative alle donne per quanto concerne il turno notturno e/o la frequenza delle rotazioni, anche se il presente accordo costituisce deroga a quanto previsto dall'art. 5 della Legge 903/77
c) il nastro orario settimanale sarà di 102 ore.
La quantità di ore necessarie a coprire la differenza tra regime di orario a due turni e regime d'orario a tre turni (pari a 1 ora media settimanale per addetto) sarà compensata da un monte ore aziendale composto da:
- un pacchetto di 20 ore per il 1996 e di 8 ore per il 1997 per impiegato a 36 ore di lavoro settimanale.
Gli impiegati effettueranno tali pacchetti orari sotto forma di settimane a 40 ore ed a consuntivo. Quindi dopo il 31/12/96 per il 1996 e dopo il 31/12/97 per il 1997 potranno essere effettuate al massimo 7 settimane a 40 ore
- un pacchetto composto, ai sensi dell'Art. 27 del CCNL, da 2 ore per addetto operaio interessato (per l'anno 1996) e 4 ore per addetto operaio interessato (per l'anno 1997), in termini proporzionali.

6. Ambiente, sicurezza e rappresentante dei lavoratori alla sicurezza (RLS)
A) Per la piena applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, si fa riferimento all'Accordo interconfederale del 5/10/95, all'art. 8 del CCNL del 12/7/95 e agli accordi regionali e provinciali che li attuano. Per quanto concerne la formazione e l'informazione dei dipendenti sulle problematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro, si conviene l'utilizzazione di 2 ore di assemblea retribuita. Tali ore sono aggiuntive per quanto concerne la formazione dei RLS, qualora vi fossero iniziative qualificate che andassero oltre quelle previste dagli accordi precedenti e quindi del pacchetto di 32 ore a disposizione, le parti si dichiarano disponibili ad un confronto per una loro eventuale assunzione.
B) in data 13/06/96, le parti si incontreranno per la presentazione della relazione predisposta dall'azienda ai sensi della Legge [dlgs] 626 Prevenzione e Sicurezza sul lavoro.
C) Le parti convengono che i Delegati alla Sicurezza (RLS) disporranno di 50 ore annue, per ognuno, come monte ore per espletare i propri compiti.