Tipologia: Accordo
Data firma: 30 novembre 1996
Validità: 31.12.1999
Parti: Ceramiche Co-Em/Assopiastrelle e RSU/FULC
Settori: Chimici, Ceramica, Ceramiche Co-Em Roteglia (Re)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Relazioni industriali ed informazione
Formazione professionale
Orario di lavoro
Ambiente e sicurezza
Normative
Visite mediche e accertamenti sanitari
Passaggi di livello
Salario aziendale
Durata accordo
Clausola di rinvio
Allegato A
Allegato B

Addì, 30 Novembre 1996, tra la Direzione aziendale delle Ceramiche Co-Em spa stabilimento di Roteglia […], assistiti da […] Assopiastrelle e la Rappresentanza Sindacale Unitaria, assistita dalla FULC territorialmente competente […], si è convenuto quanto segue:

Relazioni industriali ed informazione
L'oggettiva esigenza di reggere la sfida all'innovazione, nonché la necessità di migliorare la qualità, la produttività, e l'efficienza in una prospettiva di sviluppo aziendale futuro, comportano relazioni industriali basate su una comune volontà di assicurare all'impresa una durevole potenzialità di crescita e di efficienza.
In tale logica le parti convengono, di prevedere momenti di informazione periodici sui programmi e sugli investimenti dell'azienda, che verranno attivati su richiesta della RSU In tali occasioni saranno inoltre oggetto di valutazione le conseguenze di tali programmi sui livelli occupazionali e le condizioni dei lavoratori.
In caso di modifiche produttive e impiantistiche e su richiesta della RSU le parti si incontreranno per verificare l'organizzazione dei lavoro, i carichi di lavoro, l'andamento produttivo dello stabilimento.
Annualmente verrà consegnato dalla Direzione aziendale alla RSU il quadro degli organici suddiviso per reparto. In particolare per favorire la corretta applicazione del salario variabile sarà cura dell'azienda fornire mensilmente tutti i dati produttivi utili per la verifica congiunta.
La Direzione aziendale è a disposizione della RSU per dettagliati approfondimenti circa l'analisi di tali dati.
L'azienda fornirà a richiesta alla RSU informazioni sui contratti di appalto stipulati. Le parti si danno reciprocamente atto che i lavori in appalto dovranno rispondere alle condizioni previste dalla legge e quindi solo per attività di carattere straordinario.
Per quanto riguarda i disabili avviati dall'Ufficio Provinciale dei Lavoro verranno effettuati, in collegamento con le strutture sanitarie aziendali ed in collaborazione con le RSU interventi per favorirne l'inserimento.
La Direzione aziendale, su richiesta della RSU, fornirà annualmente informazioni sulle assunzioni a termine effettuate in particolare per quelle relative ad opere e/o servizi definiti e predeterminati nel tempo o commesse straordinarie.

Formazione professionale
Le parti riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione delle risorse umane presenti in azienda poiché consente di mettere in condizione i lavoratori di rispondere più efficacemente alle crescenti esigenze poste dalle trasformazioni tecnologiche in atto.
Le parti individuano nell'affiancamento e nell'addestramento, oltre che nei corsi di formazione, gli strumenti formativi e di riqualificazione delle risorse umane che potranno essere utilizzati sia all'atto dell'inserimento di nuove unità lavorative, sia in relazione al rapido adeguamento delle professionalità legato alle innovazioni tecnologiche.
Particolari esigenze di formazione professionale o di aggiornamento potranno essere concordati tra le parti in occasione di importanti ristrutturazioni o modifiche del l'organizzazione dei lavoro. Annualmente le parti esamineranno la necessità di momenti di formazione relative a mansioni o lavoratori per i quali ciò si dovesse rivelare utile.
Sarà in particolare oggetto di formazione la materia della sicurezza sul lavoro per la prevenzione di infortuni e malattie professionali.

Orario di lavoro
Nel rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente, l'azienda e la RSU si danno atto che il lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare giustificazione in necessità indifferibili e di durata temporanea. Eventuali situazioni che richiedano l'utilizzo di lavoro straordinario saranno esaminati con la RSU ai sensi di quanto previsto dal vigente CCNL.
Verrà definito annualmente il calendario per il recupero delle festività infrasettimanali.
Nel caso di richiesta di lavoro part-time per esigenze personali o familiari le parti si danno atto che verranno ricercate tutte le condizioni che siano funzionali alle esigenze dei lavoratori ed ai vincoli posti dall'organizzazione dei lavoro al fine di valutare le possibilità di accogliere le istanze presentate.
Le soluzioni potranno avere carattere temporaneo e di sperimentazione e potranno richiedere, se necessario o utile, la modifica della mansione svolta o dell'orario di lavoro.
La sperimentazione potrà avvenire anche su orari di lavoro distribuiti su più turni giornalieri.
Al fine di consentire all'azienda un più razionale utilizzo del personale part-time, si conviene che, ove lo richiedano le esigenze di produzione, potranno essere concordati meccanismi di flessibilità o di superamento temporaneo dell'orario di lavoro.
La durata dei part-time avrà normalmente carattere annuale ed al termine sarà oggetto di verifica tra le parti.
Con decorrenza dall'inizio dell'anno 1997, ravvedendosi la necessità per esigenze di carattere tecnico/organizzativo e produttivo, di articolare in diverso modo il lavoro del reparto scelta monopressatura, questo sarà regolamentato con accordo a parte, di cui ad allegato "A".

Ambiente e sicurezza
Con esplicito riferimento alla recente normativa in materia ed agli adempimenti connessi, l'azienda conferma la propria costante sensibilità ed attenzione alle problematiche relative alla sicurezza ed all'igiene dell'ambiente di lavoro. Ciò consentirà di migliorare e diffondere ulteriormente la cultura della sicurezza in azienda in collaborazione tra il Responsabile per la sicurezza ed i rappresentanti dei lavoratori.
I problemi connessi all'applicazione di norme di legge o a miglioramenti della sicurezza sul lavoro, verranno periodicamente discussi in incontri fra la Direzione aziendale ed il Delegato alla sicurezza.
L'azienda si impegna ad applicare quanto previsto dal documento sulla valutazione dei rischi in corso di elaborazione. Nel corso del quadriennio di validità del presente accordo le parti concorderanno eventuali miglioramenti e modifiche dei programma stabilito.
Al fine di diffondere la cultura della sicurezza saranno previsti momenti di formazione dedicati ai rappresentanti dei lavoratori, nonché una adeguata formazione ed informazione dei lavoratori, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda la formazione sarà previsto un programma in collaborazione col medico competente, con il responsabile della sicurezza e i rappresentanti per la sicurezza, che per gruppi omogenei di lavoratori e coinvolgerà tutte le maestranze.
La formazione verrà ripetuta in occasione di modifiche delle mansioni. Nei confronti dei nuovi assunti i primi momenti formativi verranno effettuati durante il periodo di prova, in accordo con il rappresentante per la sicurezza.
Si da atto che l'azienda sta mettendo a disposizione dei personale dipendente i mezzi di protezione individuale necessari nelle varie mansioni e attività, la cui distribuzione avviene per tramite dei rispettivi responsabili di reparto.
Per quanto attiene i permessi retribuiti per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento all'accordo interconfederale 22 giugno 1995 ed ai recenti accordi FULC Assopiastrelle.
Verranno effettuate con periodicità biennale le visite oculistiche previste per le sceglitrici.

Normative
Verranno favorite, nell'ambito delle compatibilità produttive, le iniziative volte a migliorare l'integrazione dei lavoratori extracomunitari.
L'azienda condivide l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
[…]
Annualmente l'azienda e la RSU verificheranno la rispondenza dell'inquadramento dei dipendenti con i profili previsti dal CCNL.

Visite mediche e accertamenti sanitari
Le visite mediche periodiche e gli accertamenti sanitari, per ragioni di organizzazione del lavoro, a decorrere dai prossimi accertamenti, verranno effettuati, le prime presso l'infermeria dello stabilimento a cura del medico di fabbrica e i secondi sempre presso la sede operativa dello stabilimento, tramite uno dei tanti centri esterni appositamente dotatati di mezzo mobile attrezzato allo scopo.

Clausola di rinvio
Per quanto qui, non diversamente regolamentato, si intendono esplicitamente riconfermati i contenuti dei precedenti accordi aziendali, se ed in quanto compatibili con il presente.

Allegato A
Al fine di consentire un miglior utilizzo degli impianti produttivi, con decorrenza dagli inizi dell'anno 1997, si conviene di modificare l'attuale orario di lavoro del reparto scelta monopressatura, passando da un lavoro articolato su due turni giornalieri su cinque giorni settimanali, ad un lavoro su tre turni giornalieri, articolato su sei giorni settimanali.
Il nuovo orario di lavoro, per la cui decorrenza, l'azienda si impegna a darne comunicazione alla RSU con un preavviso di 15 giorni, sarà così articolato:
- 1° Turno dalle ore 05,00 alle 12,00 dal Lunedì al Sabato;
- 2° Turno dalle ore 12,00 alle 19,00 dal Lunedì al Venerdì;
- 3° Turno dalle ore 19,00 alle 00,30 dal Lunedì al Venerdì
Alle sceglitrici e solo per il primo turno di lavoro, verrà riconosciuta una pausa di 30' a scorrimento, in modo da assicurare la continuità produttiva delle macchine.
Firmato a Roteglia, il 30/11/1996.