Tipologia: Accordo interaziendale
Data firma: 13 giugno 1997
Validità: 31.12.2000
Parti: Confcooperative Forlì-Cesena, Conav, delegazione delle Cooperative aderenti/Cci e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil, delegati aziendali
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Cooperative e consorzi avicunicoli Forlì-Cesena
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premesso
Premessa
Processo informativo
Orario di lavoro
Ritmi e carichi di lavoro
Occupazione - Rapporto di lavoro - Organizzazione del lavoro
Periodo di prova per gli OTD
Turn-over
Sicurezza sul luogo di lavoro
Inquadramento lavoratori
Salario
Commissione intersindacale paritetica
Decorrenza e durata
Salario parametrato
Verbale della Commissione paritetica del contratto integrativo interaziendale per le cooperative avicole
Accordo per il salario variabile per i dipendenti da cooperative e consorzi avicunicoli della Provincia di Cesena e Forlì

Contratto integrativo interaziendale per i dipendenti da cooperative e consorzi avicunicoli della provincia di Forlì-Cesena.

Il giorno 13 Giugno 1997 in Forlì, Via Battuti Rossi, 6/a presso la sede della Confcooperative di Forlì-Cesena, si sono incontrate da una parte: la Confcooperative di Forlì-Cesena […], il Conav […], la delegazione delle Cooperative aderenti […], assistiti dal[…]la Cci […], dall'altra: la Flai-Cgil di Forlì, Cesena e Rimini […], la Fisba-Cisl di Forlì-Cesena e Rimini […], la Uila-Uil di Forlì, Cesena e Rimini […], i delegati aziendali […]

Premesso
A) che i riferimenti normativi ed economici con cui si regola il rapporto di lavoro nel settore avicunicolo cooperativo della Provincia di Forlì-Cesena sono enunciati negli ultimi accordi stipulati fra le parti in sedi diverse (che riassumono la contrattazione precedente e ad essa si riferiscono) e particolarmente:
- Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i Lavoratori dipendenti delle Coop. Agricole;
- Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 17.07.91 e successivi, per i lavoratori dipendenti delle Coop.ve e Consorzi Agricoli;
- 1° Accordo sindacale settore avicolo (decorrenza 01.12.85);
- 2° accordo di rinnovo anticipato del 26.10.88 e allegato del 27.10.88;
- Accordo Settore Avicolo del 22.11.88;
- Accordo Settore avicolo del 20.10.89;
- Contratto Integrativo provinciale di settore del 10.04.1995
B) che le parti riconoscono il reciproco interesse a sviluppare in modo autonomo e ordinato le relazioni sindacali nel settore avicunicolo assumendo per la regolamentazione dei rapporti di lavoro il CCNL per i dipendenti da Cooperative Agricole e loro Consorzi stipulato in data 17.07.1991 e successivi.
C) che le parti nel sottoscrivere il presente accordo, si danno atto di avere redatto un testo contrattuale integrativo Interaziendale avente caratteristiche di inscindibilità con il CCNL ed il CIPS del 10.04.95.
D) che la presente contrattazione si sviluppa nel quadro dell'accordo sul costo del lavoro del 23.07.93 e del protocollo del 24.09.1996
E) che occorre tenere costantemente presente i principali indicatori economici (inflazione, costo del lavoro etc),
Ciò premesso le parti convengono:
1. di rinnovare il predetto accordo settoriale del 10.04.95 secondo le metodologie e contenuti previsti dal CCNL e per le materie espressamente delegate a tale secondo livello.
2. di individuare nella singola Cooperativa il luogo ove verranno gestiti e/o tradotti gli aspetti derivanti dalla contrattazione interaziendale.
3. le parti nel sottoscrivere il presente accordo si danno atto di aver redatto un testo Contrattuale integrativo interaziendale (CII) avente caratteristiche di inscindibilità con la precedente contrattazione e ribadiscono che la fonte contrattuale risiede nel settore agricolo.
4. Parimenti le parti si impegnano a comporre le eventuali differenze di interpretazione e/o a risolvere i problemi che scaturiscono in fase di applicazione se di carattere aziendale a livello aziendale, se viceversa ricorrenti in più aziende al tavolo interaziendale.

Premessa
L'andamento dei flussi occupazionali del settore avicolo in questi anni, ha largamente evidenziato come questo settore sia diventato uno degli elementi di sviluppo per l'intera economia provinciale. Gli investimenti effettuati all'interno delle singole cooperative hanno prodotto quindi una maggiore occupazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; reddito per i produttori e volumi di salario notevoli e sempre crescenti. La flessibilità del lavoro unicamente ad un'elasticità nell'organizzazione del lavoro e nei fattori per la produzione, hanno sicuramente concorso al raggiungimento di questi obbiettivi. L'intero settore che rappresenta un'incidenza del 20-25% della PLV Nazionale, è oggi attraversato da processi trasformazione e di forte competizione. È prevedibile che la maggiore competitività investa anche le Cooperative della Romagna nei confronti delle analoghe strutture Nazionali ed internazionali, ma anche nel rapporto all'interno della provincia. In questo ambito le parti convengono di monitorare, per quanto è di competenza della contrattazione, gli elementi portanti e caratteristici del settore (occupazione, investimenti, servizi, ecc.).
A partire dal 1997 saranno periodicamente analizzati i dati emersi e sarà promosso un confronto attraverso apposite iniziative, con le Istituzioni e la Società. (vedi allegati)

Processo informativo
Al fine di realizzare un sistema moderno e partecipato di relazioni sindacali, le parti convengono di realizzare:
A- al tavolo interaziendale un processo informativo di carattere generale con le seguenti caratteristiche:
1) programmi di sviluppo;
2) investimenti per innovazione tecnologica ed organizzativa;
3) occupazione, formazione ed organizzazione del lavoro;
4) tutela della salute e sicurezza su luogo di lavoro.
B- a livello aziendale le singole cooperative forniranno alle RSU e alle OO.SS. esterne, informazioni preventive SU:
1) programmi che la cooperativa intenderà effettuare
2) investimenti sia per innovazione tecnologica che organizzativa;
3) occupazione ed organizzazione del lavoro, nonché sulle misure a tutela della salute nell'ambiente.
C- L'informazione riguarderà in particolare:
1) gli assetti societari e loro evoluzione;
2) i programmi con eventuale coinvolgimento di mobilità dei lavoratori;
3) i piani di sviluppo aziendale con particolare riferimento a quelli realizzati con il finanziamento pubblico

Orario di lavoro
Premesso quanto già previsto nel CCNL delle Cooperative agricole e nel Contratto Integrativo Provinciale del settore avicunicolo, le parti, qualora vi fosse la necessità di modificare il regime di orario di lavoro in atto nelle singole cooperative, demandano al confronto preventivo aziendale tra la Cooperativa e le RSU con l'assistenza delle OO.SS esterne, la definizione e regolamentazione dei nuovi regimi di orario di lavoro.

Ritmi e carichi di lavoro
Nel quadro di nuove e più avanzate relazioni industriali, per promuovere e salvaguardare l'occupazione, i miglioramenti produttivi e qualitativi, al fine di favorire l'utilizzo ottimale della professionalità dei lavoratori, di garantire le migliori condizioni ambientali e di sicurezza, le singole cooperative segnaleranno alle RSU le eventuali future variazioni, al fine di instaurare un corretto equilibrio tra produzione ed occupazione.

Occupazione - Rapporto di lavoro - Organizzazione del lavoro
[…]
Le parti convengo di sviluppare ogni anno, a livello di ogni singola cooperativa, un confronto per la verifica e la determinazione delle fasce occupazionali con il coinvolgimento delle RSU e delle OO.SS. territorialmente competenti.
[…]
Le parti verificheranno all'interno delle singole Cooperative le condizioni di utilizzo dei lavoratori a tempo determinato.

Sicurezza sul luogo di lavoro
In applicazione della legislazione vigente in materia (626/94 e 242/96) relativamente al numero dei rappresentati le parti convengono quanto segue:
in ogni cooperativa il numero dei rappresentanti alla sicurezza sarà di:
1 nelle cooperative sino a 100 dipendenti;
2 nelle cooperative che occupano da 101 a 200 dipendenti;
3 nelle cooperative con più di 200 dipendenti; 6 nelle cooperative con più di 600 dipendenti.
Per la determinazione del numero dei dipendenti si procederà nel seguente modo: Somma dei dipendenti fissi e avventizi; il totale dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 66.66 il nuovo numero determinerà il numero dei dipendenti.
Es. Fissi 80 avventizi 480, Totale 560 x 66.66% = 373 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza N. 3

Commissione intersindacale paritetica
Ai sensi di quanto precedentemente convenuto viene istituita una commissione intersindacale paritetica, composta da 6 (sei) membri, con i seguenti compiti
1 - contribuire alla definizione di nuove declaratorie per il CCNL
2 - individuare i parametri per il passaggio al salario variabile
3 - definire la migliore interpretazione in caso di problematiche applicative del presente accordo.