Accordo di collaborazione
tra

la Direzione regionale Inail Emilia Romagna nella persona del Direttore regionale dr. Mario Longo

e

l’Ente Bilaterale Artigianato Emilia Romagna, rappresentato dal Presidente Giuseppe Vancini

Visto il Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare gli artt. 9, 10 e 11 per quel che concerne le competenze riconosciute all’Inail, nonché la l. n. 122/2010 per il passaggio delle funzioni dell’Ispesl e dell’Ipsema;
considerati i rispettivi ruoli affidati all’Inail e agli organismi paritetici dalla vigente legislazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
considerato che in coerenza con il quadro normativo di riferimento e per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione nei luoghi di lavoro è centrale l’impostazione di forme e modalità di collaborazione ed interazioni tra Istituzioni e Parti Sociali;
richiamato il Protocollo d’intesa siglato a livello nazionale il 20 luglio 2006, che riconferma la volontà di sviluppare logiche di rilancio e ampliamento delle collaborazioni ed interazioni con le Parti Sociali con la costituzione, a livello nazionale e a livello regionale, di una rete di strutture a carattere trilaterale costituite da Inail e Parti sociali, al fine di imprimere una svolta significativa nella promozione di azioni di sistema e realizzazione di interventi sempre più’ efficaci ed incisivi in risposta alle esigenze ed alle problematiche di prevenzione del mondo del lavoro;
considerate le Linee di mandato strategico del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL 2013-2015 e 2014-2016;
considerato che il progetto “ImpresaSicura” risponde alle esigenze, istituzionalmente condivise dai sottoscrittori, per la divulgazione della normativa e delle buone prassi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;
visto che il progetto editoriale “ImpresaSicura”, di proprietà giuridica dell’EBER ha visto allargare la platea dei partner, attraverso specifici accordi stipulati nell’anno 2006, anche all’Ente Bilaterale dell’Artigianato delle Marche (EBAM), con l’obiettivo di ampliare il campo di intervento anche attraverso il passaggio da una produzione a stampa ad una che utilizzi gli strumenti offerti dalla multimedialità (CD Rom/ Internet);
preso atto che in data 17/05/2007 è stato sottoscritto il Protocollo INAIL CPRA CONFAPI in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, che ha costituito - tra l’altro - il Comitato Misto regionale nel cui piano di attività, ha avuto spazio il progetto “ImpresaSicura”;
preso atto che in data 11 giugno 2010 le Parti hanno sottoscritto un Atto di intesa programmatico 2010-2012 al fine di sostenere e sviluppare la citata collana editoriale “Impresa Sicura”, anche attraverso un adeguato impegno organizzativo di tutti i partner che concorrono alla realizzazione degli obiettivi indicati nell’atto stesso;
visto che dal 2007 ad oggi le suddette collaborazioni hanno portato alla realizzazione, all’interno della collana multimediale “ImpresaSicura”, di tre prodotti multimediali (Metalmeccanica, Dispositivi di Protezione Individuali e Impiantistica);
tenuto conto che la collana telematica “Impresa Sicura”, per le pubblicazioni finora prodotte, ha ottenuto, in data 27 novembre 2013, il riconoscimento di “Buona Prassi” dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 81/2008;
considerato che in regione sono presenti alcuni qualificati comparti produttivi che caratterizzano il territorio per tipologia di prodotto, per rilevanza dal punto, di vista occupazionale, per significativo andamento infortunistico e delle patologie professionali,
ravvisata l’opportunità di procedere ad un rinnovo dell’accordo che consenta la prosecuzione della fattiva collaborazione, anche attraverso la promozione della Collana “Impresa Sicura”;
richiamata la determinazione n° 24 del 16 gennaio 2014 relativa alla predeterminazione dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale sul territorio in materia di sicurezza sul lavoro;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano su quanto segue:

Art. 1
Finalità

Il presente Accordo ha lo scopo di realizzare una collaborazione strutturata e formalmente organizzata, attraverso la condivisione di risorse umane e strumentali, con la finalità di contribuire alla promozione e all’affermazione di una cultura della sicurezza all’interno delle imprese del settore artigiano e di quello della piccola e media impresa (di seguito P.M.I.), coinvolgendo datori di lavoro, RSPP, lavoratori e RLS sui rischi e sui connessi comportamenti da adottare.
Per conseguire dette finalità, le parti si impegnano a consolidare e rilanciare uno strumento informativo/formativo già positivamente sperimentato con particolare successo: la collana editoriale “ImpresaSicura”.
Nell’ambito di questa collana editoriale, infatti, sono stati già realizzati tre prodotti multimediali (la Metalmeccanica, i Dispositivi di Protezione Individuali e l’impiantistica), che hanno riscosso ampi consensi sia per la qualità del prodotto che per le modalità informative prescelte, volte a soddisfare le reali e rispettive esigenze del datore di lavoro e del lavoratore.

Art.2
Oggetto

L’accordo ha per oggetto la collaborazione tra le parti per valorizzare la collana editoriale “Impresa Sicura”, pubblicizzando il “marchio” attraverso una mirata campagna informativa, a livello non solo regionale, per farne conoscere a tutti i soggetti interessati le finalità perseguite e i prodotti realizzati, utilizzando tutte le occasioni (convegni, pubblicazioni specifiche, momenti di informazione, ecc.) nelle quali i temi della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro siano trattati.
Le Parti intendono sviluppare specifiche indagini sui rischi presenti in azienda e sulle conseguenti misure di sicurezza da adottare negli stessi comparti, mirando la ricerca sulle imprese di cui all’articolo 1. Sulla base delle conoscenze acquisite e sulle valutazioni effettuate, saranno individuati ogni anno i settori di attività nell’ambito dei quali si svilupperà il progetto.
Per ciascuno dei settori individuati, le attività saranno dirette non solo a realizzare il prodotto editoriale ma anche, e soprattutto, a programmare e realizzare tutte le iniziative di informazione e di formazione necessarie a diffondere il prodotto ad ogni livello territoriale e nei riguardi dei destinatari indicati all’articolo 1.
Alla realizzazione delle attività progettuali si farà fronte con risorse umane, strumentali e finanziarie di entrambe le parti, nella misura concordata dalle stesse all’interno dei singoli piani.
Per il primo anno l’attività verterà sui settori: “Impianti Elettrici di Cantiere” e “Agroalimentare”; successivamente, previa valutazione del Comitato di Coordinamento, si darà corso alla traduzione delle schede tecniche relative ai prodotti già realizzati e alla ristrutturazione sul web della collana “Impresa Sicura” in base alla metodologia delle Buone Prassi, per l’utilizzo delle stesse ai fini delle procedure standardizzate.
Inail si impegna a cofinanziare le attività oggetto della collaborazione per l’anno 2014 fino al 50% dei costi ammissibili relativi al progetto.
Per quanto riguarda i costi ammissibili, sono applicabili i criteri stabiliti dalla normativa del Fondo Sociale europeo.
I costi indiretti potranno essere oggetto di finanziamento ove il loro ammontare non superi il 20% dei costi diretti.
EBER, tramite l’Associazione “Impresa Sicura”, sosterrà gli oneri economici derivanti dalla realizzazione delle attività programmate.
L’Associazione “Impresa Sicura” è beneficiario del contributo e rendiconterà le attività realizzate e le spese sostenute per singole attività progettuali;
Inail, previa rendicontazione delle attività realizzate e delle spese sostenute, rimborserà la quota percentuale pattuita.
Il beneficiario si impegna a utilizzare procedure di individuazione del contraente, nel caso di affidamento a terzi di servizi e/o forniture, che garantiscano il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e imparzialità.
Inoltre lo stesso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie”

Art. 3
Costituzione del Comitato di Coordinamento

Per le finalità espresse e per l’attuazione del presente Accordo è costituito a livello regionale un Comitato di Coordinamento nelle seguenti componenti, designate dalle parti:
per INAIL: il Direttore regionale Emilia Romagna, il Dirigente Ufficio Attività Istituzionali e un professionista della Consulenza Tecnica per l’Accertamento de! Rischio e Prevenzione;
per EBER: il Presidente, rappresentanti delle parti sociali fino ad un massimo di due.
Il Comitato e1 presieduto dal Direttore Regionale INAIL, o suo delegato. Le attività di segreteria sono curate dalla Direzione regionale.

Art. 4
Compiti del Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento definisce:
• il programma di azioni ed interventi in logiche di confronto e di partecipazione;
• il piano di iniziative ed interventi da realizzare in collaborazione ed interazione, anche con l’attivazione di gruppi di lavoro “a progetto”, calibrandoli rispetto alle proprie specificità territoriali;
inoltre monitora il proprio piano di lavoro annuale.
I gruppi di lavoro “a progetto” dedicati a “ImpresaSicura”, ai quali si estenderà la richiesta di partecipazione alla Regione Emilia Romagna, avranno i seguenti obiettivi:
• elaborazione dei contenuti del prodotto editoriale
• programmazione e realizzazione dell’attività informativa relativamente ai prodotti editoriali elaborati
• programmazione e realizzazione dell’attività informativa e formativa, in particolare, nei confronti di datori di lavoro, RSPP, lavoratori e RLS.
I gruppi di lavoro, che potranno avvalersi di professionalità e tecnici esterni, relazioneranno al predetto Comitato.
EBER si impegna a tenere i contatti con la Regione Emilia Romagna.
Le parti garantiscono, ognuna per la parte di competenza, il coordinamento ed i raccordi operativi per la realizzazione degli obiettivi definiti in sede di Comitato di Coordinamento a livello territoriale.
Il Comitato è convocato su richiesta di una delle parti, almeno una volta l’anno.

Art. 5
Durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha la durata di tre anni.
Il presente atto decade sessanta giorni dopo la disdetta scritta, che può essere inviata, in qualsiasi momento da una delle Parti firmatarie.

Bologna, 30.6.2014


Fonte: inail.it