Regione Emilia-Romagna
Decreto della Giunta Regionale, 12 ottobre 2009, n. 1489
Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia Romagna e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale Emilia Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che
le vigenti leggi, in un'ottica di evoluzione in senso federalista dell’assetto delle funzioni pubbliche, attribuiscono alle Regioni specifiche competenze in materia di sicurezza del lavoro, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello regolamentare ed amministrativo;
la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie competenze ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
L’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), a cui è affidata l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la tutela integrale dei lavoratori e il sostegno alle imprese, svolge altresì attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
il D.Lgs. 81/2008, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", prevede che le Regioni e altri istituzioni ed organismi, tra cui l’INAIL, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
il Comitato Regionale di Coordinamento esercita le funzioni di cui al DPCM 21 dicembre 2007 e all'art. 7 del D.Lgs. 81/2008, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 963 del 23 giugno 2008;
la vigente legislazione, nel ribadire la tutela privilegiata per gli infortunati ed invalidi del lavoro, impegna le Regioni e l’INAIL a coordinare le proprie competenze in funzione di una tempestiva e piena tutela di detti soggetti, confermando così la stretta interdipendenza delle funzioni dei due Enti;
- la Regione e l'INAIL hanno il comune obiettivo di sviluppare iniziative volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione della pubblica amministrazione e offrire servizi integrati ai lavoratori e alle imprese;
- il "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro", di cui al DPCM 17/12/07, ha individuato i settori prioritari di intervento, tra i quali l'Edilizia, l'Agricoltura, le lavorazioni che espongono gli operatori a sostanze cancerogene, impegnando le Regioni e Province Autonome alla realizzazione di specifici piani regionali di prevenzione diretti alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- la Regione Emilia-Romagna e l'INAIL riconoscono la necessità di porre in essere un efficace sistema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche sulla base dell'incremento dei rispettivi patrimoni conoscitivi e tramite relazioni e azioni sinergiche, per l'efficace programmazione e pianificazione degli interventi.
- Tra Regione Emilia-Romagna e INAIL sono già in essere i seguenti accordi:
- l'accordo di programma tra Inail e Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza della Regione Emilia-Romagna del 31 luglio 2006, finalizzato alla sicurezza stradale tramite la promozione di attività di prevenzione, formazione, informazione, assistenza e consulenza;
- l'accordo tra INAIL e Regione Emilia-Romagna sottoscritto il 22 novembre 2006 per realizzare interventi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli ed in particolare per prevedere azioni di ricerca, formazione e informazione;
Tenuto conto della normativa e della programmazione regionale nei diversi settori produttivi riguardanti la tutela e sicurezza del lavoro, in particolare:
- la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e s.m. "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza";
- la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";
- la legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile", che promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata;
- delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, n. 175 del 22 maggio 2008 di recepimento del Piano Socio Sanitario Regionale 2006-2008;
Tenuto conto della programmazione nazionale e regionale Inail nel settore della tutela e sicurezza del lavoro, in conformità a quanto riconosciuto dagli artt. 9, 10 e 11 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in particolare:
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione Inail n. 306 del 17 giugno 2008, "Politiche per la prevenzione. Piano di settore 2008-2010", che delinea il quadro complessivo degli impegni dell’istituto e dei conseguenti obiettivi di azione, in coerenza con lo scenario normativo di cui al citato Decreto e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e con gli indirizzi strategici e programmatici formulati dagli Organi dell’istituto;
Preso atto che detto Piano esprime la mission dell’INAIL in campo prevenzionale, nella logica di consolidamento del ruolo istituzionale dell’Ente nel sistema delle tutele sociali.
Ritenuto pertanto di continuare a collaborare con l'INAIL mediante l'approvazione di un Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Emilia-Romagna (Allegato A)
Viste le Leggi Regionali:
- 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;
- 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- 19 dicembre 2008, n. 22 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011"
- 19 dicembre 2008, n. 23 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e Bilancio pluriennale 2009-2011";
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di legge:
- n. 1150 del 31 luglio 2006, concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 01.08.2006)";
- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1663 del 27 novembre 2006 recante "Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 450 del 3 aprile 2007, concernente "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche" e s.m.;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione con il Sistema delle Autonomie, Organizzazione, e dell'Assessore politiche per la salute
A voti unanimi e palesi

Delibera

1. di approvare lo schema di "Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Emilia-Romagna" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
2. di dare atto che alla sottoscrizione dello stesso provvederà il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, il quale potrà effettuare modifiche formali e non sostanziali al testo;
3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A
Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Emilia-Romagna