Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 25 luglio 2014
Validità: 25.07.14 - 31.05.2016
Parti: OO.SS. e OO.AA.
Settori: Edilizia, EXPO 2015
Fonte: expo2015.org

Sommario:

Premessa
Articolo 1 - Campo di applicazione e Durata
Articolo 2 - Sistema delle Relazioni Sindacali e Risoluzione dei Conflitti
Articolo 3 - Disciplina normativa ed economica e regolamentazioni specifiche applicabili
Articolo 4 - Mercato del Lavoro e Organizzazione del Lavoro
Articolo 5 - Sicurezza sul lavoro e Regolarità dei rapporti di lavoro

MODELLO DI ACCORDO QUADRO SULLA DISCIPLINA NORMATIVA ED ECONOMICA, SICUREZZA SUL LAVORO E RELAZIONI SINDACALI PER LA FASE DI COSTRUZIONE, ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO DEI PADIGLIONI DEI PARTECIPANTI ALL’INTERNO DEL SITO ESPOSITIVO EXPO 2015

Addì, 25 luglio 2014, si sono incontrati:
[Controparte] [OO.AA. settore Edile e (con funzioni di garanzia)  Commissario Unico per Expo Milano 2015]
CGIL Milano rappresentata da G.G., Segretario Generale CGIL Milano, A.L.F., CGIL Progetto Expo
CISL Milano Metropoli rappresentata da D.G., Segretario Generale CISL Milano Metropoli, R.Z., Segretario
UIL Milano e Lombardia rappresentata da D.M., Segretario Generale UIL Milano e Lombardia, S.F., UIL Progetto Expo
Feneal-UIL rappresentata da E.V., Segretario generale
Filca-CISL rappresentata da F.B., Segretario Generale
Fillea-CGIL rappresentata da G.R., Segretario Generale

Premessi ed integralmente richiamati:
• il Memorandum di intenti sottoscritto in data 25 luglio 2007 dal Comune di Milano e CGIL, CISL, UIL di Milano;
• il Protocollo di intenti sottoscritto in data 21 luglio 2009 da Expo 2015 S.p.A. e CGIL, CISL, UIL di Milano;
• il Protocollo di intenti stipulato tra Expo 2015 OO.SS. Cgll-Cisl-Uil di Milano del 21 luglio 2009 e quello a tutela della sicurezza e salute sul lavoro e della legalità del 20 settembre 2009 (Linee guida per i controlli antimafia emanate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle grandi Opere - G.U. 90 del 19 aprile 2011);
• il Protocollo sottoscritto in data 18 aprile 2011 da Expo 2015 S.p.A., INAIL e CGIL, CISL, UIL;
• il Protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro e la formazione nelle lavorazioni edili concernenti le opere di Expo 2015, sottoscritto da Expo 2015, Assimpredil- ANCE e Feneal Filca Fillea di Milano, il 21 novembre 2011;
• il "Patto sulla sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro" - e sue successive modifiche e integrazioni - sottoscritto dall'Amministrazione comunale di Milano, dalle Organizzazioni Sindacali CGIL CISL e UIL, e da Assimpredil ANCE, in data 3 dicembre 2008 e dalla Provincia di Milano, il 2 settembre 2008;
• il Protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni sottoscritto in Prefettura il giorno 22 febbraio 2012;
• il Protocollo di Legalità Expo 2015 S.p.A. e Prefettura di Milano, sottoscritto in data 13 febbraio 2012;
• il Protocollo d’intesa Expo 2015 S.p.A. - OO.SS. ex art. 4 S.L. del 10 febbraio 2012;
• il Protocollo Sito Espositivo Expo 2015 tra la società Expo 2015 S.p.A. e CGIL, CISL e UIL del 23 luglio 2013;
• l’Avviso Comune sottoscritto dal Commissario Unico per Expo Milano 2015 e da CGIL, CISL e UIL il 05 maggio 2014;
• Linee guida Expo Milano 2015 in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri a cura dei Ministeri Dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, degli Affari Esteri.

Confermato che:
• (’Esposizione Universale di Milano si configura come un evento unico e peculiare;
• il Commissario Unico dell’Expo Milano 2015, le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL di Milano e la società Expo 2015 S.p.A. sono impegnate a garantire in tutto il Sito espositivo pari condizioni in ordine a tutela della salute, della sicurezza sul lavoro e alla regolarità contrattuale e contributiva, per quanto di competenza e, in particolare, avendo riguardo ai rapporti di lavoro instaurati in Italia;
• tratto caratteristico della fase preparatoria all’Evento è la pluralità delle attività necessarie all’edificazione e allestimento del sito espositivo;
• la regolamentazione della mobilità, degli ingressi nel territorio nazionale e dei rapporti transnazionali di lavoro, è affidata alla vigente disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale.

Ritenuto che:
• per effetto di quanto sopra, è indispensabile una regolamentazione condivisa che dia certezza delle normative di riferimento, che consenta l’attivazione delle norme in materia di organizzazione del lavoro e in materia contrattuale già presenti nelle normative stesse e una visione unitaria e certa del diritto del lavoro e della contrattualistica nazionale e locale applicabile in tale circostanza eccezionale;
• tale opzione favorisce un positivo clima di relazioni sindacali idoneo a prevenire l’insorgenza di controversie interpretative circa la natura del rapporto di lavoro e il suo corretto inquadramento contrattuale;


tutto ciò premesso, le Parti convengono il seguente Accordo Quadro

Articolo 1 - Campo di applicazione e Durata
Al presente Accordo Quadro (di seguito, per brevità, anche solo “accordo”) possono aderire i soggetti incaricati dai Partecipanti per lo svolgimento delle attività connesse alla fase di costruzione e/o allestimento e/o smantellamento dei Padiglioni del Sito Espositivo! Expo 2015 e si configura come intesa di secondo livello, applicabile ai lavoratori impiegati nelle suddette attività dai soggetti aderenti.
I soggetti aderenti dotati di un proprio CCNL diverso da quelli specificati al successivo art. 3, nonché tutti gli eventuali sub-appaltatori, potranno attivare un confronto con le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL di Milano e le Federazioni di Categoria interessate, al fine di verificare l’opportunità di adesione al presente accordo e le eventuali armonizzazioni in relazione alle specifiche attività.
Ai soggetti aderenti, invece, non dotati di un proprio CCNL o che applicano già uno dei CCNL previsti dal successivo art. 3 e che aderiscono al presente Accordo Quadro, si applicano tutte le previsioni che seguono e in particolare, per i primi, il quadro normativo ed economico individuato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 3.
Il presente accordo è vigente dalla data di sottoscrizione e fino al 31 maggio 2016.

Articolo 2 - Sistema delle Relazioni Sindacali e Risoluzione dei Conflitti
Le Parti ritengono opportuno promuovere e adottare uno stabile sistema di relazioni sindacali, garantendo la piena agibilità sindacale in ogni ambito connesso alla realizzazione dei Padiglioni del Sito Espositivo.
Allo scopo di assicurare la corretta applicazione dei contenuti dei protocolli ed intese sopra richiamati nonché del presente accordo, con l’obiettivo di intervenire efficacemente e tempestivamente a fronte di problematiche, criticità e/o controversie interpretative, le Parti convengono di utilizzare l’Osservatorio Partecipanti costituito con l'Accordo Quadro su aspetti di disciplina normativa ed economica, sicurezza sul lavoro e relazioni sindacali per il sito Espositivo Expo 2015" del 28/05/2014, quale sede unica di relazione sindacale tra le Parti stesse, con la possibilità di intervento da parte dei rappresentanti di Expo 2015 S.p.A. L’Osservatorio Partecipanti è attivato preliminarmente e sistematicamente quando vi è la necessità di un confronto tra le Parti.
Coerentemente, qualunque conflitto, individuale o collettivo, dovesse sorgere per il tramite dei lavoratori rappresentati o per il tramite dei loro rappresentanti con riferimento all’esecuzione delle attività per la realizzazione dei Padiglioni del Sito Espositivo, in relazione a qualunque istituto (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: condizioni di lavoro, pause, orari ecc.), le Parti convengono di adottare la seguente procedura di conciliazione obbligatoria, preventiva a qualunque dichiarazione o azione unilaterale:
1. La Parte richiedente invierà comunicazione scritta all’Osservatorio Permanente di cui al Protocollo Sito Espositivo del 23 luglio 2013, con un preavviso minimo di 10 giorni, indicando con chiarezza le questioni da affrontare, per consentire alle altre Parti di conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta;
2. La Parte ricevente s’impegna a rispondere convocando l’Osservatorio, entro 3 giorni dalla comunicazione per esperire il tentativo di conciliazione entro i successivi 3 giorni;
3. Conclusione del tentativo di conciliazione entro 5 giorni e verbalizzazione del tentativo.
Salvo i casi in cui siano in campo valori democratici e di dignità dei lavoratori, sino al completo svolgimento dell’incontro, i lavoratori interessati non adiranno l’Autorità Giudiziaria, né le OO.SS. faranno ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo. Le altre Parti, dal canto loro, non daranno attuazione unilaterale alle questioni oggetto della richiesta di incontro.
Qualora il conflitto abbia natura individuale, ancorché plurima, e il tentativo di conciliazione di cui al presente articolo abbia successo, le Parti concordano che il verbale di cui al punto 3 che precede venga ratificato in una delle sedi disciplinate dagli artt. 410 e ss. c.p.c.
Di ogni riunione dell’Osservatorio Partecipanti sarà formato processo verbale.
La Sede dell’Osservatorio Partecipanti sarà presso l’Ufficio Lavoro, sede dell’Osservatorio Permanente costituito con il Protocollo del 23 luglio 2013 nelle immediate vicinanze del Sito Espositivo.

Articolo 3 - Disciplina normativa ed economica e regolamentazioni specifiche applicabili
Fermi restando gli adempimenti fiscali obbligatori previsti dalla normativa vigente per l’esercizio di attività economiche sul territorio italiano e data l’importanza in termini occupazionali dell’Evento e considerata la complessità legislativa In materia, le Parti convengono nell’identificare il seguente quadro di disciplina normativa ed economica con l’obiettivo di dare certezza e uniformità di visione e applicazione.
In relazione alle lavorazioni note alla firma del presente accordo, si ritiene che le attività svolte nelle fasi di cui al precedente art. 1 possano essere ricomprese nei campi di applicazione dei CCNL sottoscritti da tutte le associazioni datoriali dei settori edili ed affini, legno e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative firmatarie della presente intesa.
I predetti contratti si applicano al soggetto aderente qualora privo di un proprio CCNL di riferimento, secondo un criterio di prevalenza dell’attività svolta. In tale ipotesi, le OO.SS. firmatarie e il soggetto in questione, successivamente all’adesione al presente accordo, si riuniranno in seno all’Osservatorio Partecipanti (costituito con (’“Accordo Quadro su aspetti di disciplina normativa ed economica, sicurezza sul lavoro e relazioni sindacali per il sito Espositivo Expo 2015” del 28/05/2014) al fine di definire il CCNL più adeguato che troverà applicazione in relazione ai lavoratori coinvolti per la realizzazione dei Padiglioni del Sito Espositivo.
Dall’individuazione del CCNL discende altresì l’obbligo di applicazione della contrattazione di secondo livello vigente sia essa aziendale, di gruppo e/o territoriale (locale o regionale). Di tale riunione sarà formato processo verbale.
Ferma restando la vigente normativa nazionale, comunitaria ed internazionale sulla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro e sugli ingressi nel territorio italiano, le Parti condividono l’obiettivo di contrasto al lavoro sommerso, all’intermediazione illecita di manodopera e la necessità di avere, quanto più possibile, un’armonizzazione delle condizioni normative ed economiche quando non già disciplinate a livello comunitario o internazionale.
Nel caso in cui il soggetto aderente al presente accordo attivi servizi di somministrazione di lavoro per il tramite di un’Agenzia per il Lavoro dotata della necessaria autorizzazione ministeriale, configurandosi così come utilizzatore di manodopera, il CCNL di riferimento resta quello dell’utilizzatore.
Come da normativa vigente, restano in capo all’Utilizzatore - datore di lavoro “sostanziale” - gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 23, co. 5 D.Lgs. 276/2003 e art. 3, co. 5 D.Lgs. 81/2008).
Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro è opzione obbligatoria per l’impiego di manodopera per il soggetto aderente che non sia già in possesso, in Italia, di posizione contributiva e assicurativa (presso l’INPS e l’INAIL) e che, pertanto, opererà in qualità di utilizzatore e committente del servizio di somministrazione.
In considerazione della peculiarità e unicità dell’evento con riferimento anche alla concentrazione dell’attività nell’arco temporale dato, si ritiene che l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato e/o in somministrazione potrà avvenire secondo limiti quantitativi specifici a condizione che si tratti di prestazioni lavorative riferibili all’appalto o incarico per la costruzione e/o allestimento e/o smantellamento dei Padiglioni del Sito Espositivo e comunicati agli enti istituzionali competenti quali “Avviamenti per Expo". Tale disposizione trova applicazione per i contratti stipulati dopo la sottoscrizione del presente accordo e che si concludono entro il 31/05/2016.
Si ritiene altresì che il ricorso al contratto di Apprendistato possa svolgere un ruolo di necessario stimolo per l’occupazione giovanile e consenta l’acquisizione di utili e specifiche competenze.
Le Parti riconoscono che le attività di cui al precedente art. 1 svolte dal soggetto aderente privo di una sede operativa sul territorio italiano e che attivi una posizione fiscale in Italia in occasione dell’evento Expo Milano 2015, sono sussumibili nella previsione di cui all’art. 10 co. 7, lett. a) del D.Lgs. 368/2001.

Articolo 4 - Mercato del Lavoro e Organizzazione del Lavoro
Preliminarmente all’inizio delle attività di cui all’art. 1, si darà luogo - nell’ambito delle normali relazioni sindacali - ad un incontro fra le OO.SS. firmatarie e il soggetto aderente al presente accordo, finalizzato a concordare le modalità e le condizioni di effettuazione della prestazione lavorativa, nonché le forme di assunzione, orari di lavoro, sub appalti e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Considerato l’afflato sociale del tema oggetto dell’esposizione internazionale del 2015, i risvolti sociali dell’attuale contingenza economica e l’Avviso Comune sottoscritto dal Commissario Unico per Expo Milano 2015 e dalle OO.SS. lo scorso 05/05/2014, le Parti si attiveranno per garantire le più ampie opportunità al mercato del lavoro locale e nazionale con particolare attenzione alla promozione di figure professionali qualificate nonché ai lavoratori svantaggiati così come definiti nel Regolamento CE n. 2204/2002. A tal fine, il soggetto aderente al presente accordo, s’impegna a riservare, nella misura del 10% delle assunzioni previste, quote di personale in cassa integrazione guadagni, in mobilità, disoccupato a seguito di procedure di licenziamento nonché a soggetti inoccupati.

Articolo 5 - Sicurezza sul lavoro e Regolarità dei rapporti di lavoro
Il soggetto aderente sarà tenuto ad informare le organizzazioni sindacali firmatarie dell’attivazione di eventuali sub-appalti fornendo i dettagli in merito alle attività, al numero di lavoratori occupati ed all'importo economico.
Il soggetto aderente, inoltre, s’impegna a prevedere quale causa di risoluzione per inadempimento contrattuale, l’inosservanza da parte dei propri sub-appaltatori e lavoratori autonomi incaricati, degli obblighi retributivi e contributivi nei rapporti di lavoro, derivanti da norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro di ogni livello, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione antinfortunistica. Al verificarsi di tali forme di inadempimento, sarà posta in essere ogni idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori, ivi compresa la ricollocazione presso l’azienda subentrante in luogo della cessante.
Per gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - ferme restando le previsioni e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 - le Parti concordano che:
a) il soggetto aderente individuerà il Datore di Lavoro o un suo Delegato ai fini della tutela delle salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLSA) potrà essere eletto tra il personale impiegato e, in alternativa, si farà riferimento ai Rappresentanti per la Sicurezza Territoriali nonché ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito istituiti con il Protocollo del 23 luglio 2013;
c) ferme restando le competenze e la sistematicità garantita dal Comitato per la Sicurezza istituito dal Protocollo del 23 luglio 2013, con l'Accordo Quadro su aspetti dì disciplina normativa ed economica, sicurezza sul lavoro e relazioni sindacali per il sito Espositivo Expo 2015” del 28/05/2014 è stato costituito il Comitato Partecipanti per la Sicurezza attivabile anche dal soggetto aderente al presente accordo, in caso di necessità e composto, per lo specifico campo di applicazione di cui al precedente art. 1: i) dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie; ii) dai rappresentanti dei Partecipanti committenti e dai rappresentanti dei soggetti di cui all’art. 1; iii) dai RLSA dei soggetti di cui al punto ii, se presenti e, comunque, dai RLST e dai RLS del Sito Espositivo; iv) dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE); v) eventualmente dai rappresentanti di Expo 2015 S.p.A.; vi) da un Rappresentante del Comitato Paritetico Territoriale - C.P.T., dell’ESEM e dai RLST del comparto edile.
Ferme restando le responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il suddetto Comitato Partecipanti per la Sicurezza promuove azioni volte al miglioramento degli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro, anche avvalendosi di quanto già in essere e previsto dal progetto congiunto di formazione aggiuntiva fra INAIL Lombardia ed Enti Bilaterali del settore edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Le verbalizzazioni delle riunioni del Comitato sono a carico del CSE e saranno inviate all’Osservatorio Permanente di cui al Protocollo del 23 luglio 2013.