Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 26 febbraio 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: CCPL/Federazione Provinciale delle Cooperative Emilia Nord e RSU/Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Laterizi-Inerti, Cooperative, CCPL Reggio Emilia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Protocollo d'intesa
1.
2.
1.
2.
2a) Prospettive produttive e occupazionali
2b) Mutamenti societari e nuove alleanze imprenditoriali
2c) Futuri assetti contrattuali
2d) Politica dei quadri
2e) Relazioni sindacali
2f) Formazione professionale
3.
Contratto integrativo aziendale per la divisione laterizi
Premesso
1) Parte normativa
Relazioni Sindacali
Orario di lavoro
Trasferte
Ferie
Part Time Quadri
Lavoro interinale e decentramento
Quadri
Qualifiche
T.F.R.
Ambiente/L. [dlgs] 626
Previdenza Integrativa
Premio di risultato
Redditività
Obiettivi di produttività e valori collegati di Later
Obiettivi di produttività e valori collegati di Paveblock
Obiettivi di efficienza (manutenzione) e valori collegati di Later
Obiettivi di qualità e valori collegati di Paveblock
Note a verbale
Erogazione del premio
Premio di produzione
Decorrenza e durata
Allegato contratto integrativo laterizi del 26.02.1999
Contratto integrativo aziendale per la divisione inerti
Premesso
1) Parte normativa
Relazioni Sindacali
Orario di lavoro
Trasferte
Ferie
Part Time Quadri
Lavoro interinale e decentramento
Quadri
Qualifiche
T.F.R.
Ambiente/L. [dlgs] 626
Previdenza Integrativo
2) Premio di risultato
Redditività
Obiettivi di redditività e valori collegati:
Obiettivi di efficienza (manutenzioni) e valori collegati
Note a verbale
Erogazione del premio
Premio di produzione
Decorrenza e durata
Allegato "A" Al contratto integrativo aziendale per la divisione inerti
Allegato "B" Al contratto integrativo aziendale per la divisione inerti
Allegato "C" Al contratto integrativo aziendale per la divisione inerti
Allegato "D" Al contratto integrativo aziendale per la divisione inerti

Protocollo d'intesa Riguardante le Divisioni Inerti e Laterizi e i dipendenti della Sede CCPL inquadrati nel CCNL edili Coop.ve
Oggi, 26.02.1999 presso la sede del CCPL in Via Gandhi, 8 Reggio Emilia, tra la Direzione Aziendale […], e le RSU delle Divisioni Inerti e Laterizi e della Sede CCPL […], assistite dalle Organizzazioni Sindacali Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil di Reggio Emilia e Parma […], si concorda quanto segue
Il presente protocollo d'intesa ha lo scopo di definire:

1. I livelli della contrattazione integrativa delle divisioni o servizi che fanno riferimento ai settori: edile, lapidei e laterizi per gli stabilimenti ed uffici delle province di Reggio Emilia e Parma;
2. I temi per i quali dovrà svolgersi, fra le parti, un confronto intersettoriale, in quanto assumono valore di indirizzo generale rispetto ai tre contratti integrativi di settore;

1. Il progetto industriale del CCPL, già avviato nella realizzazione della divisionalizzazione dei diversi settori produttivi, comporta l'avvio di relazioni industriali impostate su accordi integrativi aziendali distinti fra loro:
- integrativo territoriale edili per i dipendenti della Sede
- integrativo aziendale per i dipendenti della Divisione laterizi
- integrativo aziendale per i dipendenti della Divisione inerti.

2. I temi oggetto di confronto intersettoriale, rispetto ai tre contratti di cui sopra, sono:
a) prospettive produttive e occupazionali;
b) mutamenti societari e nuove alleanze imprenditoriali;
c) futuri assetti contrattuali,
d) politica dei quadri,
e) relazioni sindacali,
f) politica formativa.

2a) Prospettive produttive e occupazionali
L'azienda, promuoverà incontri con RSU e Organizzazioni Sindacali, sulle questioni di carattere produttivo, tecnologico ed organizzativo che abbiano rilevante interesse sul piano occupazionale.

2b) Mutamenti societari e nuove alleanze imprenditoriali
L'azienda e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, nel caso di costituzione di società cui venga affidato personale dipendente del CCPL, si incontreranno per confrontarsi sulle modalità con le quali i passaggi dei dipendenti avranno luogo.
Di eventuali nuove alleanze imprenditoriali e delle conseguenti strategie di gruppo sarà data informazione alla RSU e alle OO.SS. provinciali

2c) Futuri assetti contrattuali
Qualora le parti ravvisassero la opportunità di procedere a revisione degli attuali assetti contrattuali e, specificatamente, per quanto attiene al settore merceologico di appartenenza e ai contratti collettivi nazionali di riferimento, le parti si incontreranno preventivamente per confrontarsi sulle modalità e le procedure da adottare.

2e) Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali sono condotte a livello di gruppo industriale CCPL, pur prevedendosi la possibilità di incontri su specifici temi che riguardano i livelli aziendale o di stabilimento.

2f) Formazione professionale
Le parti concordano nel considerare la formazione del personale, una leva determinante per l'accrescimento professionale dei dipendenti, per il miglioramento della competitività e quindi per lo sviluppo dell'azienda
Si conviene pertanto di attivare un confronto annuale fra le parti, durante il quale l'azienda presenterà il piano annuale di formazione articolato come segue:
- aree interessate, ore previste, numero lavoratori, contenuto della formazione e periodicamente il report relativo alla formazione effettuata. Lo svolgimento dei corsi avverrà normalmente in orario di lavoro.

Contratto integrativo aziendale per la divisione laterizi (Stabilimenti: Brescello, Fidenza, Paveblock)
Oggi, 26.02.1999 presso la sede di CCPL in Via Gandhi, 8 Reggio Emilia tra la Direzione Aziendale […], assistiti dalla Federazione Provinciale delle Cooperative Emilia Nord […] e le RSU degli stabilimenti sopraindicati […], assistiti dalle organizzazioni sindacali Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil di Reggio E. e Parma […]

Premesso che le parti intendono, con il presente accordo, rinnovare il contratto integrativo aziendale del 5.07.1993 scaduto il 31.12.1997, si concorda quanto segue:

1) Parte normativa
Relazioni Sindacali

Le parti concordano che tra la Direzione del Personale e la RSU (o suoi delegati), si possano svolgere momenti di confronto, non a carattere contrattuale, a livello dei singoli stabilimenti, su temi di natura gestionale di capitoli contrattuali quali: organizzazione ed orari di lavoro, sicurezza ed ambiente.
Ciò consentirà di trovare soluzioni più aderenti alle specificità produttive, organizzative e di mercato degli stabilimenti stessi.

Orario di lavoro
a) A fronte di eventuali modifiche di carattere legislativo in materia di orario di lavoro, le parti promuoveranno specifici incontri per attuarne l'applicazione prevista dalla legge stessa e/o dagli accordi eventualmente intervenuti fra le parti a livello nazionale.
b) Le modalità di attuazione della riduzione dell'orario di lavoro (rol) prevista dal vigente CCNL, vengono demandate al confronto fra le parti a livello dei singoli stabilimenti.
c) In considerazione della estrema flessibilità del mercato dei laterizi accentuata dalla gravissima crisi del settore, si concorda che gli orari di lavoro nelle Fornaci e in Paveblock vengano concordati dalle parti presenti nei singoli stabilimenti (Responsabili e RSU), con l'obiettivo di dare un flessibile supporto all'andamento delle vendite. Le modifiche all'orario saranno preventivamente comunicate ai lavoratori.

Lavoro interinale e decentramento
Fermo restando quanto previsto dalla Legge 196/97 in materia di lavoro interinale, l'azienda si impegna ad informare preventivamente la RSU: della decisione di ricorrere a tale forma di lavoro; del numero delle persone interessate; delle strutture organizzative nelle quali verranno inserite e delle qualifiche professionali nelle quali verranno inquadrate. Per la tutela dei diritti dei suddetti lavoratori, l'azienda si impegna al rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione nazionale in materia.
La RSU verrà inoltre preventivamente informata anche sull'eventuale utilizzo, da parte dell'azienda di collaborazioni esterne, con l'esclusione degli incarichi professionali.
Fermo restando quanto previsto dalla legge e dal CCNL in materia di appalto, l'azienda si rende disponibile ad incontri con cadenza semestrale di informazione e confronto sull'effettivo ricorso a forme di appalto effettuato dalla azienda stessa. In tali incontri verranno approfonditi gli aspetti inerenti:
1) le caratteristiche delle imprese appaltatrici e del loro utilizzo, all'interno degli impianti/stabilimenti;
2) le modalità di controllo. Da parte della azienda, per quanto attiene la regolarità contributiva, il rispetto delle norme contrattuali e inerenti la sicurezza.

Ambiente/L. [dlgs] 626
L'azienda organizza il lavoro dei dipendenti negli stabilimenti, nella piena osservanza delle norme di sicurezza previste dalla L. [dlgs] 626 e decreti successivi.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in attuazione dei propri diritti di vigilanza previsti dalla legislazione in vigore e la RSU, nell'ambito dei singoli stabilimenti, potranno richiedere al Responsabile aziendale della sicurezza, le verifiche periodiche previste dalla citata normativa legislativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Decorrenza e durata
[…]
Il presente accordo, per le parti trattate, integra e sostituisce i contratti precedenti: per le parti non espressamente trattate, restano in vigore le norme dei precedenti accordi.

Contratto integrativo aziendale per la divisione inerti (Stabilimenti : Barcaccia, Guardasone, Basilicanova, Collecchio)
Oggi, 26.02.1999 presso la sede di CCPL in Via Gandhi, 8 Reggio Emilia, tra la Direzione Aziendale […], assistiti dalla Federazione Provinciale delle Cooperative Emilia Nord […] e le RSU degli stabilimenti sopraindicati […], assistiti dalle organizzazioni sindacali Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil di Reggio E. e Parma […]

Premesso che le parti intendono, con il presente accordo, rinnovare il contratto integrativo aziendale del 5.07.1993 scaduto il 31.12.1997, si concorda quanto segue

1) Parte normativa
Relazioni Sindacali

Le parti concordano che tra la Direzione del Personale e la RSU (o suoi delegati), si possano svolgere momenti di confronto, non a carattere contrattuale, a livello dei singoli stabilimenti, su temi di natura gestionale di capitoli contrattuali quali: organizzazione ed orari di lavoro, sicurezza ed ambiente.
Ciò consentirà di trovare soluzioni più aderenti alle specificità produttive, organizzative e di mercato degli stabilimenti stessi.

Orario di lavoro
a) A fronte di eventuali modifiche di carattere legislativo in materia di orario di lavoro, le parti promuoveranno specifici incontri per attuarne l'applicazione prevista dalla legge stessa e/o dagli accordi eventualmente intervenuti fra le parti a livello nazionale.
b) Le modalità di attuazione della riduzione dell'orario di lavoro (rol) prevista dal vigente CCNL, vengono domandate al confronto fra le parti a livello dei singoli cantieri.
c) In considerazione della estrema flessibilità del mercato presente nel settore degli inerti, si ritiene necessario che il Ccpl sia strutturato per darvi una risposta adeguata. A questo fine è consentita la flessibilità dell'orario di lavoro di due ore all'inizio e alla fine dell'orario di lavoro (in particolare in caso di temperature molto basse). La flessibilità dovrà essere gestita direttamente in cantiere dal suo responsabile concordandola con la RSU. Le modifiche all'orario saranno preventivamente comunicate ai lavoratori.

Lavoro interinale e decentramento
Fermo restando quanto previsto dalla Legge 196/97 in materia di lavoro interinale, l'azienda si impegna ad informare preventivamente la RSU: delle ragioni del ricorso a tale forma di lavoro, del numero delle persone interessate; delle strutture organizzative nelle quali verranno inserite e delle qualifiche professionali nelle quali verranno inquadrate. Per la tutela dei diritti dei suddetti lavoratori, l'azienda si impegna al rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione nazionale in materia.
La RSU verrà inoltre preventivamente informata anche sull'eventuale utilizzo, da parte dell'azienda di collaborazioni esterne con l'esclusione degli incarichi professionali.
Fermo restando quanto previsto dalla legge e dal CCNL in materia di appalto, l'azienda si rende disponibile a incontri con cadenza semestrale di informazione e confronto sull'effettivo ricorso a forme di appalto effettuato dalla azienda stessa. In tali incontri verranno approfonditi gli aspetti inerenti:
1) le caratteristiche delle imprese appaltatrici e del loro utilizzo, all'interno degli impianti/stabilimenti
2) le modalità di controllo, da parte della azienda, per quanto attiene la regolarità contributiva, il rispetto delle norme contrattuali e inerenti la sicurezza.

Ambiente/L. [dlgs] 626
L'azienda organizza il lavoro dei dipendenti negli stabilimenti, nella piena osservanza delle norme di sicurezza previste dalla L. [dlgs] 626 e decreti successivi. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in attuazione dei propri diritti di vigilanza previsti dalla legislazione in vigore e la RSU, nell'ambito dei singoli stabilimenti, potranno richiedere al Responsabile aziendale della sicurezza, le verifiche periodiche previste dalla citata normativa legislativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Decorrenza e durata
[…] Il presente accordo, per le parti trattate, integra e sostituisce i contratti precedenti. Per le parti non espressamente trattate, restano in vigore le norme dei precedenti accordi.