Categoria: Normativa comunitaria
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2006/216/CE: Decisione della Commissione, del 16 marzo 2006 , relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma EN 143:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Filtri antipolvere — Requisiti, prove, marcatura in conformità alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale [notificata con il numero C(2006) 777]  Testo rilevante ai fini del SEE


Pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 80 del 17/03/2006, pag. 76 - 78

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,


visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il parere del comitato permanente istituito a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [2],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/686/CEE stabilisce che i dispositivi di protezione individuale possono essere immessi sul mercato e in servizio soltanto se assicurano la salute e la sicurezza degli utilizzatori, senza compromettere la salute e la sicurezza di altre persone, di animali domestici o di beni, quando sono trattati debitamente e utilizzati conformemente all'impiego.

(2) A norma dell’articolo 5 della direttiva 89/686/CEE, si presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 89/686/CEE e all'allegato II della stessa i dispositivi di protezione individuale muniti del marchio "CE" per i quali il fabbricante sia in grado di presentare la dichiarazione di conformità e l'attestato di certificazione "CE" rilasciato da un organismo notificato che ne dichiari la conformità alle relative norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono pubblicare i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate.

(3) A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE, la Commissione e la Francia hanno sollevato un’obiezione formale per il fatto che la norma EN 143:2000 "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Filtri antipolvere — Requisiti, prove, marcatura", approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il 7 gennaio 2000, i cui riferimenti sono stati pubblicati per la prima volta nella Gazzetta ufficiale il 24 gennaio 2001 [3], non soddisfa completamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 89/686/CEE per quanto riguarda i filtri antipolvere, la cui efficacia di filtrazione è ottenuta esclusivamente o parzialmente utilizzando materiali basati su fibre non tessute caricate elettricamente, di seguito "filtri elettrostatici".

(4) I risultati delle prove relative all’efficacia di filtrazione dei diversi tipi di filtri antipolvere dimostrano che la procedura di prova utilizzata per misurare la penetrazione del filtro di cui alle clausole 8.7.2.4, ultima frase, e 8.7.3.4, ultima frase, della norma EN 143:2000, secondo cui la penetrazione è misurata tre minuti dopo l’inizio della prova aerosol, non assicura il rispetto del requisito essenziale di salute e sicurezza 3.10.1 ("Protezione respiratoria") dell’allegato II della direttiva 89/686/CEE per quanto riguarda i filtri elettrostatici.

(5) In particolare, è stato osservato che l’efficacia di filtrazione di questo tipo di filtro può deteriorarsi rapidamente durante l’utilizzazione. L’efficacia di filtrazione determinata secondo la procedura di prova standardizzata, tre minuti dopo l’inizio della prova, può diventare in qualsiasi momento trascurabile dopo questi tre minuti. La riduzione dell’efficacia di filtrazione può essere drastica e quindi invalidare la classe di efficacia attribuita al filtro elettrostatico e le relative informazioni. Quando l’attribuzione di una classe di efficacia è considerata non corretta durante il periodo di utilizzazione, l’esposizione a polveri pericolose in sospensione nell’aria che può derivarne può nuocere gravemente alla salute e alla sicurezza degli utenti. I risultati delle prove indicano una perdita di efficacia di filtrazione dei filtri elettrostatici anche quando sono utilizzati in modo intermittente.

(6) In base a questi risultati, le clausole 8.7.2.4, ultima frase, e 8.7.3.4, ultima frase, della norma EN 143:2000 non permettono di assicurare la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza 1.1.1 ("Ergonomia"), 1.1.2.1 ("Livelli di protezione quanto possibile elevati") e 1.1.2.2 ("Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio") dell’allegato II della direttiva 89/686/CEE per quanto riguarda i filtri elettrostatici. La clausola 10 della norma non assicura inoltre la conformità al requisito essenziale di salute e sicurezza 1.4.b) ("Nota informativa del fabbricante"), poiché non è richiesta alcuna avvertenza relativa al deterioramento nel tempo dell’efficacia di filtrazione dei filtri elettrostatici.

(7) Di conseguenza, le altre norme armonizzate connesse, che dispongono che le prove debbano essere effettuate secondo la norma EN 143:2000 o che prevedono una procedura di misura per le prove identica a quella della norma EN 143:2000, non assicurano la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della direttiva 89/686/CEE di cui sopra per quanto riguarda i filtri elettrostatici.

(8) Su richiesta della Commissione, l’organismo europeo di normalizzazione — CEN, comitato tecnico CEN/CT 79 "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie", ha iniziato la revisione della norma 143:2000 per porre rimedio alle carenze descritte. In attesa di tale revisione, nell’interesse della sicurezza e della certezza del diritto, la pubblicazione dei riferimenti della norma EN 143:2000 deve essere accompagnata da un’avvertenza appropriata, di cui deve essere tenuto conto anche per quanto riguarda le norme armonizzate connesse. Gli Stati membri devono aggiungere un’avvertenza identica nelle norme nazionali che recepiscono la norma armonizzata.

(9) I riferimenti della norma armonizzata EN 143:2000 devono quindi essere ripubblicati in modo corrispondente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

I riferimenti della norma armonizzata EN 143:2000 sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato.

Articolo 2

Quando pubblicano, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 89/686/CEE, i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono la norma armonizzata di cui all’articolo 1, gli Stati membri aggiungono a tale pubblicazione un'avvertenza identica a quella figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

Günter Verheugen

Vicepresidente

[1] GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[2] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[3] GU C 21 del 24.1.2001, pag. 2.

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ALLEGATO

Pubblicazione dei riferimenti delle norme europee armonizzate in conformità alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale

Avvertenza: Per quanto riguarda i filtri antipolvere la cui efficacia di filtrazione è ottenuta esclusivamente o parzialmente utilizzando materiali a base di fibre non tessute caricate elettricamente, questa pubblicazione non concerne le clausole 8.7.2.4, ultima frase, 8.7.3.4, ultima frase, e 10 della norma, per le quali non vi è presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della direttiva 89/686/CEE. Quest’avvertenza va tenuta presente anche nell’applicazione delle seguenti norme armonizzate: EN 149:2001; EN 405:2001; EN 1827:1999; EN 12083:1998; EN 12941:1998; EN 12941:1998/A1:2003; EN 12942:1998; EN 12942:1998/A1:2002; EN 13274-7:2002.

OEN [1] | Riferimento e titolo della norma armonizzata (e documento di riferimento) | Prima pubblicazione GU | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita [2] |

CEN | EN 143:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Filtri antipolvere — Requisiti, prove, marcatura | 24.1.2001 | EN 143:1990 | Data scaduta ( 31.8.2000) |

NOTA:

- Informazioni sulla disponibilità delle norme possono essere ottenute presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione, il cui elenco figura nell’allegato della direttiva 98/34/CE.

- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

- Questo elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ne cura l'aggiornamento.

Ulteriori informazioni sulle norme armonizzate sono disponibili sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/

[1] OEN: Organismo europeo di normalizzazione:

- CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

- CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

[2] In genere, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma si segnala agli utenti di queste norme che, in casi eccezionali, può non essere così.


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