Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 16 aprile 1999
Validità: 31.12.2002
Parti: Unibon/Legacoop Modena e RSU/Fat, Flai, Uila
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Unibon Reggio Emilia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Relazioni industriali
2. Appalti di opere e/o servizi
3. Orario di lavoro e flessibilità
Tab. 1 Aree della flessibilità
Tab. 2 Modello di gestione della flessibilità
Riduzione orario di lavoro
Deperibile (C)
Attività e servizi collegati ai reparti
Mobilità temporanea tra aree diverse di flessibilità
Aggiornamento della suddivisione dei reparti/attività/uffici nelle aree A, B, C riportate in tab 1
Chiusure e gestione calendario
Maggiorazioni
Tetto flessibilità
Verifica rinnovi CCNL
4. Ambiente
Dotazione indumenti
5. Part time
6. Diritti sindacali
7. Anticipazione T.F.R.
8. Visite Inail post infortunio
9. Indennità disagi "caldo-freddo-bagnato"
11. Perequazione e omogeneizzazione
Tab. 3 Incremento mensile del III elemento Modena
Mensa
Pausa
12. Quadri
13. Premio per obiettivi (SAO)
Decorrenza e durata

Contratto integrativo aziendale Unibon Salumi scarl

Il giorno 16 aprile 1999, presso la sede di Unibon Salumi scarl, in Via Due Canali n. 13, Reggio Emilia, tra Unibon Salumi scarl […], assistiti dal[…]la Legacoop di Modena, e le RSU di Unibon Salumi scarl di Reggio Emilia […], di Modena […] e di Amiata […], assistite dalle Organizzazioni Sindacali Fat, Flai e Uila di Reggio Emilia, Modena e Grosseto […], si conviene di adottare il seguente accordo relativo al rinnovo dei Contratto integrativo Aziendale del 11/1/95 scaduto il 31/12/1997.

1. Relazioni industriali
Su progetti di massima, qualora si tratti di interventi significativi per dimensione (a livello di azienda, di stabilimento, di reparto e di più uffici) e per impatto (con evidenti riflessi sull'organizzazione del lavoro, l'occupazione, le condizioni di lavoro e le professionalità), l'azienda dà informazioni preliminari alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU in modo da consentire una partecipazione preventiva, anche con l'eventuale attivazione di un Comitato Bilaterale prima della definizione del progetto esecutivo e del piano di fattibilità.
Il progetto di massima identifica un'area di cambiamento e con riferimento ad essa definisce: le finalità e gli obiettivi del cambiamento atteso; le leve e le azioni fondamentali da attivare; i tempi necessari per la definizione del progetto esecutivo e del relativo piano di fattibilità.
Sul progetto esecutivo ed il piano di fattibilità si attiva poi il rapporto tra le parti, sia tramite il Comitato Bilaterale sia con momenti di confronto, rispettando le procedure e i tempi previsti dall'Art. 7 del CCNL del 12/7/95 e accordi aziendali, prima che l'azienda proceda alla delibera degli organi preposti, e successivamente per gli aspetti negoziali.

2. Appalti di opere e/o servizi
L'azienda, all'interno delle aree aziendali e nei casi di appalti di opere e/o servizi, applicherà le modalità e le procedure previste al capitolo "relazioni industriali".
Unibon Salumi fornirà inoltre alle RSU e alle OO.SS. tutte le informazioni relative agli appalti in atto, in applicazione sia a quanto previsto dal CCNL che dalle normative di legge in materia e loro evoluzioni.
L'azienda si impegna a sollecitare il riconoscimento dei diritti sindacali (RSU e diritto di assemblea) da parte delle ditte appaltatrici.
L'azienda si impegna a sollecitare, verificare ed esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle nonne contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e del regolamento interno per le cooperative, e di tutte le norme previdenziali, nonché degli adempimenti previsti dalla L. [dlgs] 626/94.
Le RSU aziendali hanno la facoltà di consultare i contratti di appalto in essere e gli allegati ad essi relativi, nonché lo Statuto e i regolamenti qualora si tratti di cooperative.
Sarà possibile da parte dei dipendenti di imprese appaltatrici usufruire dei servizi presenti nell'azienda (mensa, ...), nel rispetto delle norme di legge e previa definizione contrattuale tra azienda e ditta appaltatrice.

3. Orario di lavoro e flessibilità
Alla luce della evoluzione del mercato, delle esigenze organizzative per lo sviluppo di nuove attività, della necessità di porre sul mercato prodotti ad alto contenuto di servizio e qualità e/o con cicli dell'ordine giornalieri, dell'impegno costante al miglioramento della competitività aziendale, oltre che della ricerca e realizzazione di maggiore efficienza e competitività, si conviene di estendere il regime di flessibilità di orario previsto dal CCNL 12/7/1995. Altresì le parti convengono su sistemi di flessibilità regolamentati come segue anche per consentire il miglioramento delle prestazioni, delle condizioni di lavoro, della stabilità e dell'eventuale sviluppo occupazionale.
A questo fine le parti convengono di adottare un modello articolato di flessibilità rispondente alle diverse esigenze delle singole unità aziendali (reparti e uffici) aggregate a livello di tre aree di seguito per comodità denominate: A (ultra fresco), B (fresco), C (deperibile).
La flessibilità concordata non modifica il regime di orario, salvo diversa pattuizione e gestione a livello di stabilimento.
La suddivisione delle diverse attività/reparti/uffici aziendali nell'ambito delle tre aree sopra citate è riportata nella tabella seguente.

Periodicamente e/o a richiesta di una delle parti si terranno incontri per definire, in relazione ai programmi e ai fabbisogni produttivi, i calendari di lavoro mensili e/o plurimensili, nonché per la verifica degli stessi, dell'organico, degli orari di fatto per i casi individuali, della mobilità interna e delle giacenze medie di magazzino.
In caso di flessione produttiva il preavviso è dato in giornata. Per B e C il preavviso stabilito in giornata dovrà riferirsi ad un'oscillazione minima di mezz'ora da comunicare entro le ore 10.
L'utilizzo della flessibilità dovrà coinvolgere la totalità o gruppi di lavoratori, anche per professionalità, per i reparti interessati, fermo restando che di norma le ore complessive devono essere uguali tra gli stessi di un medesimo reparto.

Attività e servizi collegati ai reparti
Le attività e i servizi collegati ai reparti classificati nelle tre aree A, B e C (pulizie, manutenzione, uffici e servizi ....) organizzeranno il loro orario di lavoro in modo tale da poter corrispondere alle esigenze dei reparti sopracitati anche per quanto richiesto nei periodi di flessibilità, fermo restando l'appartenenza dei suddetti lavoratori all'area asse nata per quanto riguarda i regimi di orari e flessibilità.

4. Ambiente
In caso di valutazioni e misurazioni inerenti ad elementi di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 l'azienda si impegna ad informare preventivamente la RLS.
A tal fine, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. n. 626/94, le parti convengono di attuare tutte le iniziative necessarie allo scopo di affermare, attraverso la collaborazione dei diversi soggetti interessati, una cultura della sicurezza dell'ambiente dei lavoro.
I programmi di formazione e informazione sulla sicurezza dei lavoratori formeranno oggetto di confronto preventivo con la RLS, all'interno della riunione periodica, così come previsto dal D.Lgs. n. 626/94, e successivamente con le RSU secondo le procedure previste dal sistema di relazioni industriali.
Del documento di valutazione dei rischi, della relazione sanitaria nonché dei registro degli infortuni sarà data copia alla RLS fermo restando gli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 626/94 e dalla Legge 675/96; in particolare per quanto riguarda il registro degli infortuni le informazioni verranno fornite in forma statistica e anonima.
Gli accertamenti per il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria saranno organizzati dall'azienda ed effettuati di nonna durante l'orario di lavoro.
Qualora per difficoltà organizzative, imputabili all'azienda, e per singoli lavoratori il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria debba avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, l'azienda si impegna a concedere al lavoratore un permesso retribuito per permettere il rinnovo dei libretto stesso.
Nel caso di visite specialistiche richieste dal medico competente, l'azienda si assume l'onere delle spese mediche relative alla loro effettuazione di norma attraverso strutture convenzionate, così come previsto dal D.Lgs. n. 626/94.
L'azienda avvierà progetti per la prevenzione e l'assistenza delle patologie da movimentazione manuale dei carichi e da movimenti ripetuti in posture incongrue. Nella prima fase sperimentale questa attività sarà rivolta a gruppi di lavoratrici (progetto sperimentale donne). Riguardo alla movimentazione manuale dei carichi un punto di riferimento è il metodo di calcolo NIOSH.
L'azienda sottopone a visita oftalmologica gli addetti a VDT, secondo il dettato normativo, e assicura che il lavoro a videoterminale non sia continuativo ma intervallato da altre attività/compiti nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
A livello di ogni stabilimento e di sede/uffici, verrà predisposto idoneo locale per i fumatori, al più presto ed entro il 30/6/1999.

Dotazione indumenti
La scelta della dotazione di indumenti e scarpe da assegnare al personale e ai reparti è stata fatta in base a criteri di funzionalità e di rispetto sia delle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza del lavoro, sia delle disposizioni imposte a livello di contraffazione nazionale.
In particolare l'articolo 53 del CCNL dei 12/07/1995 prevede la fornitura "...in uso gratuito ai lavoratori, in relazione al tipo di attività svolta, di indumenti di lavoro e protettivi, in funzione delle condizioni ambientali e dell'igiene del processo produttivo."
Tali previsioni sono state ulteriormente precisate dal D.Lgs. 626/94 al Titolo IV, "Dispositivi di Protezione Individuale" e dagli impegni assunti dall'azienda per l'autocontrollo in base al D.Lgs. 155/97 in tema di igiene dei prodotti alimentari (Haccp).
Per queste ragioni, oltre che per l'esigenza di ottenere un'immagine unitaria per tutti i lavoratori Unibon, nonostante questi operino in sei stabilimenti posti in cinque luoghi diversi con tradizioni distinte, si ritiene opportuno modernizzare ed omogeneizzare gradualmente la dotazione di indumenti di lavoro secondo le seguenti distinte:
Personale addetto alla lavorazione
Linea Bianca

3 camici bianchi unisex (*)
3 calzamaglie cotone bianche
3 pantaloni o gonna-pant. o pantacollant cot.
3 maglioni leggeri zip bianchi oppure 3 pile
2 felpe cotone garzato girocollo bianco oppure 2 zip, 1 felpa, 1 pile
2 corpetti trapuntati bianchi
2 magliette T-shirt e 2 Polo oppure 5 t-shirt cotone bianche oppure 3 polo
2 cuffie lana
5 calzettoni medi spugna bianchi
1 paio scarpe antinfortunistiche
(*) con bottoni automat. e tasca sup. interna
Inoltre in dotazione al reparto
Cuffie usa e getta, mascherine bianche e verdi
Giacche imbottite per celle (verdi o blu)
Grembiuli usa e getta e cotone, manicotti
Grembiuli antistrappo bianchi Rial o Triviera
Stivali
Con adeguate varianti, questa dotazione riguarderà anche Laboratorio, Cellisti, Mensa, Stufatori, Portineria e personale a tempo determinato.
Manutentori
Linea Blu

3 giubbotti blu allacciati in vita con tasche
3 pantaloni blu
3 lupetti grigi
2 polo e 2 T-shirt blu (oppure 3 polo)
2 calzamaglie
1 paio di scarpe basse antinfortunistiche
2 maglioni zip pesanti grigi o 2 Pile blu
1 giacca imbottita con maniche staccabili
2 corpetti imbottiti blu con tasche
1 berretto e guanti Pile
1 paio di scarpe alte per chi opera nelle aree esterne
Con le opportune variazioni anche a Pulizie, con stivali e grembiule, a Muratori, Magazzino e Autisti.
E' previsto nel reparto Affettati e in futuro nei reparti Libero Servizio una dotazione extra (mascherine, guanti camici, sovrascarpe...) per rispondere a particolari esigenze igienico-sanitarie.
La fornitura degli indumenti avviene due volte all'anno, in primavera ed in autunno; l'azienda si impegna a garantire ad ogni operatore la dotazione su descritta.
Entro il marzo 1999 la dotazione degli indumenti verrà completata, tenendo conto dei materiali già consegnati nel corso del 1998.
Per sostituire gli indumenti usurati, l'operatore è tenuto a compilare un modulo, definito "foglio di richiesta" e gestito dal caporeparto, da consegnare al Magazzino Materie Sussidiarie che assicura le due forniture annuali previste. Tale modulo, predisposto dalla funzione "Servizi generali", sarà da questa controllato.
Il personale è tenuto ad indossare l'abbigliamento previsto prima dell'inizio dell'attività lavorativa, a tenerlo con cura per l'igiene, anche nelle pause, ed a riporlo al termine dell'attività stessa negli appositi armadietti. E' tenuto, inoltre, ad indossare sempre capi puliti e ad effettuare i cambi dei capi sporchi provvedendo personalmente al lavaggio degli stessi.
Il presente accordo sostituisce il precedente stipulato in data 3 ottobre 1991.

9. Indennità disagi "caldo-freddo-bagnato"
Ai fini della analisi e della valutazione dei disagi sopra citati e della definizione di proposte relative ad essi, viene attivata una Commissione Tecnica Bilaterale.
L'attività di detta Commissione dovrà essere svolta in coerenza con i seguenti criteri/obiettivi:
1. verificare le condizioni di fatto attualmente esistenti al fine di superare le indennità (di orario o di altro tipo) corrisposte per disagi non più esistenti.
2. valutare la possibilità di superamento delle condizioni di disagio (con le relative indennità) attraverso interventi tecnologici, ambientali ed organizzativi.
Al termine delle attività indicate ai punti 1 e 2, ove se ne accertino concordemente tra le parti le condizioni, la commissione dovrà:
a) proporre il superamento delle indennità esistenti
b) proporre per i casi residui e esistenti l'estensione del l'applicazione nei diversi stabilimenti, demandando alle parti la definizione delle condizioni contrattuali e delle modalità di calcolo.
L'attività di questa Commissione dovrà essere svolta in parallelo al lavoro di stesura definitiva del Contratto Integrativo Aziendale e comunque entro il 30/4/99. Le indennità individuate avranno decorrenza dal 1/1/99.

Pausa
Ad Amiata viene riconosciuta una pausa giornaliera retribuita di 15 minuti a decorrere dal 1/1/1999.

Decorrenza e durata
[…]
Quanto non espressamente modificato dalla presente intesa e previsto in precedenti contratti integrativi aziendali, rimane in vigore.