Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 26 giugno 2014, n. 27716 - Gru con bracci estensibili e contatto con cavi aerei di alta tensione


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1. P.P., n. (Omissis);
2. PA.Al., n. a (Omissis);
3. C.G., n. a (Omissis);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 18/2/2013 (n. 1908/09);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Angelo Di Popolo, che ha chiesto rigetto del ricorso;
Udite le conclusioni dell'Avv. Giovanni Zauli, per le parti civili, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udite le conclusioni dell'Avv. Lorenzo Crippa per P., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udite le conclusioni dell'Avv. Antonio Fiorella, per il Pa., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udite le conclusioni dell'Avv. Giorgio Fabbri, per Pa. e C., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto


1. Con sentenza del 22/1/2009 il Tribunale di Salerno, sez. dist. di Montecorvino Rovella, condannava alla pena di legge Pa. A., P.P. e C.G. per il delitto di cui all'art. 589 c.p., comma 2, omicidio colposo in danno di T. A. dopo (in (Omissis)).

Agli imputati era stato addebitato di avere cagionato, con condotte causalmente concorrenti, nell'area dell'impianto idroelettrico ENEL del (Omissis), per colpa dovuta ad imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni, la morte per folgorazione del predetto T., dipendente della Ditta PARESA S.p.A., esecutrice di lavori di sostituzione della condotta forzata di alimentazione della centrale idroelettrica ENEL, in particolare:

P.P., nella sua qualità di coordinatore in materia di sicurezza per la fase esecutiva dei lavori in corso in una area interessata dal passaggio di linee aeree elettriche ad alta tensione, ometteva di tenere debito conto di quanto segnalato dalle norme antinfortunistiche ed ometteva, altresì, in violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. b), di adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori con particolare riguardo alla fase della movimentazione con autogrù dei tralicci risultanti dallo smontaggio della teleferica utilizzata per la realizzazione della condotta forzata, nonchè ometteva di verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza redatto dalla società Paresa esecutrice dei lavori, in specie, nella parte relativa alle misure di sicurezza da adottare nelle citata fase lavorativa, attesa la presenza linee elettriche aeree ad alta tensione; Piano di Sicurezza carente, sul punto, di previsioni veramente efficaci ed adeguate al caso concreto, consentiva che i citati lavori si svolgessero in assenza delle condizioni di sicurezza specificamente previste dalle norme di prevenzione degli infortuni predette, poichè nel cantiere interessato, venivano svolti lavori al di sotto della linea elettrica ad alta tensione senza che la corrente fosse stata distaccata e senza che fossero adottate adeguate protezioni, dirette ad evitare accidentali contatti diretti o indiretti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse per gli addetti ai lavori nel cantiere.

Pa.Al., quale amministratore unico della Paresa s.p.a., esecutrice dei lavori, e direttore tecnico di cantiere, ometteva di curare l'attuazione delle misure di sicurezza nel cantiere in questione e consentiva, in assoluto dispregio ai pur precisi indirizzi comportamentali previsti dalle norme antinfortunistiche, che le operazioni di assemblaggio e sollevamento dei tralicci smontati dalla teleferica fossero eseguiti in una zona sottostante le linee elettriche aeree in tensione con un mezzo di sollevamento (l'autogrù) di dimensioni tali da poter raggiungere e venire a contatto con dette linee, avendo previamente omesso, nella redazione del Piano di Sicurezza di pertinenza della ditta Paresa s.p.a., di prevedere (e conseguentemente attuare) misure di sicurezza efficaci ed effettivamente idonee a prevenire lo specifico rischio di contatto accidentale o pericoloso avvicinamento ai conduttori delle linee ad alla tensione, secondo quanto prescritto dalle norme di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11, e D.P.R. n. 547 del 1955, art. 345, nonchè dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 3, anche mediante l'inserimento di limitatori di estensione dei bracci della gru in funzione di una determinata distanza limite. Consentiva, inoltre, che il dipendente C.G., operaio non qualificato alla guida di una gru, venisse adibito appunto a tale mansione, nel corso della cui esecuzione, stando al di sotto delle linee di alta tensione per spostare i tralicci smontati dalla teleferica, lo stesso C. manovrava erroneamente il braccio meccanico, avvicinandolo più volte a distanza strettissima ai fili della linea aerea, sì da cagionare un contatto elettrico di altissimo voltaggio tramite la costituzione di un arco voltaico, che trasferiva due scariche elettriche successive a T.A., capocantiere, il quale, a sua volta, collaborava con il C. per lo spostamento dei tralicci e che in quel momento stava agganciando l'imbracatura in catena di ferro penzolante dal gancio della gru, per cui a seguito delle scariche medesime, il T. decedeva per elettrocuzione.

C.G., quale dipendente della società Paresi, pur non essendo operaio gruista, si poneva alla guida della gru esistente nel cantiere senza avere la necessaria competenza tecnica, di guisa che era portato ad effettuare sia gli errori di manovra di cui sopra, consistiti, in particolare, nel venire due volte in contatto con la linea elettrica aerea tramite arco voltaico, dovuto alla circostanza che dopo il primo erroneo avvicinamento del braccio meccanico della gru alla linea aerea, egli si avvedeva dell'infortunio accaduto al T. e, pertanto, nel tentativo di allontanare l'estremità della gru dai fili, compiva, a causa della propria imperizia, un ulteriore errore che faceva nuovamente avvicinare il braccio meccanico all'area di alla tensione, con conseguente nuovo arco voltaico che trasferiva la seconda violentissima scarica al corpo di T.A., il quale, dopo la prima scarica, era caduto fra due tralicci da imbracare, riamasti a contatto con il braccio della gru tramite la catena collegata al gancio, sicchè, a seguito delle scariche elettriche decedeva poco.

Con la sentenza di primo grado gli imputati venivano, altresì, condannati al risarcimento del danno in favore delle parti civili (genitori del T.), da liquidare in separato giudizio.

2. Con sentenza del 18/2/2013 la Corte di Appello di Salerno confermava la condanna di P. e Pa., prosciogliendo per intervenuta prescrizione il C. a cui, in primo grado, erano state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti. Confermava per tutti gli imputati la condanna agli effetti civili ed, in accoglimento dell'appello delle parti civili, liquidava in loro favore una provvisionale di Euro 50.000 ciascuno.

Osservava la Corte distrettuale, dopo avere rigettato alcune eccezioni di natura procedurale, quanto alla affermazione della responsabilità, che:

- il sinistro doveva ritenersi ricostruito conformemente alle modalità indicate nella sentenza di primo grado; in particolare il capocantiere T. era deceduto nella fase terminale dei lavori, quando la teleferica era stata smontata ed i tralicci dovevano essere rimossi dal luogo in cui erano stati depositati. Tale luogo era il Piazzale del Nucleo Eurogen, zona distinta, ma poco distante dal Piazzale della Centrale che era la zona di cantiere consegnata dalla Eurogen alla Paresa per i lavori ed oggetto sia del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) e del POS (piano operativo di sicurezza).

- quanto alla posizione del P. (dipendente dell'appaltante Eurogen), in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva era titolare di una posizione di garanzia. Sebbene l'area in cui si era verificato l'infortunio non fosse quella originaria di cantiere, lo era divenuta successivamente in fase di smontaggio e deposito dei tralicci. I Piani di sicurezza avevano previsto la disalimentazione delle linee di alta tensione in fase di montaggio, ma nulla era stato previsto per la fase dello smontaggio, nonostante che per l'esecuzione del lavoro fosse previsto l'utilizzo di una gru con bracci estensibili in un perimetro in cui vi erano cavi aerei di alta tensione. Pur in presenza di una variazione delle aree di lavoro, era suo onere adeguare il Piano di sicurezza in relazione ai nuovi rischi; l'omesso adeguamento del piano costituiva una negligente condotta colposa che aveva concorso a determinare l'evento. Egli era a conoscenza dell'utilizzo della nuova area di lavoro, in quanto il suo ufficio era antistante l'Area Nucleo ed i lavori di smontaggio e caricamento dei tralicci erano in corso da almeno una settimana e, secondo la deposizione del teste F., era stato lo stesso P. a "consegnare" detta area alla Paresa per lo svolgimento dei lavori.

- quanto alla posizione del Pa. (amministratore unico della Paresa s.p.a. e direttore di cantiere), in tale qualità era anch'egli titolare di una posizione di garanzia, tenuto conto che la vittima era un suo dipendente. Destituita di fondamento era la tesi che egli fosse ignaro dello spostamento dell'area di cantiere e della sconsiderata scelta del P. di consegnare detta area alla Paresa. Invero tale ultima società era informata dell'utilizzo dell'Area del Nucleo, in quanto già in precedenza, nella fase di montaggio della teleferica, i tralicci erano stati trasportati e depositati in detta area, così come poi avvenuto in fase di smontaggio. A riprova di ciò vi erano i fax e la corrispondenza intercorsa tra le due società, nonchè plurime testimonianze ( F., l'ispettore S.) i quali avevano riferito che fin dal 2000 la predetta area era stata utilizzata per lo stoccaggio dei tralicci.

Pertanto l'omissione del rilievo dei pericoli connessi a tale attività ed il mancato adeguamento del POS sul punto, costituivano condotte negligenti ed anch'esse eziologicamente legate all'evento.

- quanto alla posizione del C. (il manovratore della gru al momento dell'incidente), egli aveva materialmente provocato il sinistro. La negligenza della sua condotta andava ricercata nel fatto di essersi messo ai comandi della gru, pur non essendo gruista e non avendo la necessaria formazione ed esperienza professionale. Con la sua condotta aveva violato precisi obblighi di diligenza, prudenza e perizia, nonchè disposizioni di prevenzioni infortuni che vedono anche il lavoratore onerato del rispetto delle misure di sicurezza a tutela, non solo della sua incolumità, ma anche di quelle di terzi.

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, lamentando:

3.1. P.: a) la contraddittorietà della motivazione laddove la corte di merito dopo avere affermato di avere fatto propria la ricostruzione dell'incidente operata dal Tribunale, aveva affermato, in contraddizione con il primo giudice, che l'unica area indicata nei Piani di Sicurezza formalmente interessata dai lavori era quella del Piazzale della Centrale, non sovrastata da linee aeree, mentre, invece il Tribunale aveva precisato che l'area di cantiere abbracciava tutta la tratta percorsa dalla condotta di alimentazione, la quale era sovrastata dalla linea dell'alta tensione. In realtà nell'Area Nucleo Eurogen veniva svolta solo l'attività di carico dei tralicci sui camion, b) Ulteriore contraddizione andava evidenziata laddove la corte di merito non aveva rilevato che l'incidente si era verificato a cantiere oramai concluso. Infatti l'ultimo autocarro era già stata caricato degli ultimi tralicci. Poichè sporgevano, di sua iniziativa il capocantiere T. ne aveva fatti rimuovere tre tramite la gru. Tale operazione non era stata fatta dove l'autocarro era stato caricato, al centro del piazzale, ma sotto le linee, peraltro consentendo alla gru di espandere al massimo il suo braccio, così determinando il contato con le linee aere dell'alta tensione.

Pertanto dai fatti così ricostruiti, emergeva che il rischio era stato creato dal T. e dal C. "ex novo". Inoltre dall'istruttoria svolta era emerso che i lavoratori erano ben consci dei rischi connessi all'uso della gru, tanto che nel P.O.S. si era esplicitato che i lavori dovevano essere svolti alla distanza di legge dalle linee. Sia il P.S.C., che il P.O.S. avevano esplicitamente previsto che per i lavori al di sotto delle linee elettriche la gru doveva rispettare la distanza di cinque metri dalle stesse; inoltre il mancato rispetto di tale cautela non generava alcun arco voltaico, se non fosse stata raggiunta la distanza di pochi centimetri: dal che la negligenza del C., il quale non aveva rispettato i piani di sicurezza ma in più aveva avvicinato il braccio della gru inspiegabilmente a contatto con le linee. Nessuna disalimentazione delle linee era stata disposta nei piani, in quanto non prevista dalle norme di sicurezza. La corte di merito, inoltre, aveva travisato la linea difensiva del P.: egli non aveva mai detto di non essere a conoscenza dei lavori in quanto si trovava a Napoli presso la sede Enel. Aveva solo affermato che se fosse stato presente avrebbe impedito l'anomalo svolgimento dei lavori, come già fatto in altre occasione, come riscontrato dal fax inviato alla Peresa dal P. in data 20/6/2001. Andava quindi ribadito che l'area Nucleo Eurogen non era l'area di cantiere; il piazzale era stato scelto dal T. e dall'elicotterista perchè non vie erano linee elettriche sovrastanti; l'ultimissima fase di carico dei tralicci, per iniziativa del T. era stata svolta ai margini del piazzale Eurogen, ma nessuna modifica dei Piani di sicurezza necessitava, in quanto già erano indicate le cautele da adottare per lavorare sotto le linee. Infine nella sentenza si era confermata la condanna del Pa. e del C., rispettivamente amministratore e dipendente della Paresa. Il primo non aveva controllato la attuazione delle misure di sicurezza, "abbandonando" a se stessi i dipendenti; il secondo aveva ampiamente violato le disposizioni dettate in materia di prevenzione, non rispettando la distanza di cinque metri dalle linee e svolgendo un lavoro per il quale non era formato. Le condanne dei predetti due imputati escludevano la responsabilità del P., il quale aveva indicato le misure di sicurezza da rispettare ed aveva messo a disposizione della Paresa un'area sicura ove svolgere l'attività di carico degli autocarri (centro del piazzale Eurogen), lontana da fattori di rischio.

c) Il vizio della motivazione laddove erano state negate al ricorrente le attenuanti generiche, pur essendo stato l'unico imputato a rispettare gli obblighi antinfortunistici e che aveva informato i lavoratori dei rischi; che, incensurato, aveva tenuto una corretta condotta processuale.

d) La erronea applicazione di norme giuridiche di cui tener conto per l'applicazione della legge. In particolare erroneamente il giudice di merito aveva ritenuto i lavori in atto "coperti" dalle cautele indicate nell'allegato I del D.Lgs. 494 del 1996, laddove le disposizioni di sicurezza erano dettate per la fase di smontaggio dei tralicci, e non per la fase di mero carico. Tale travisamento normativo aveva indotto ad estendere in modo improprio i poteri- doveri del coordinatore per l'esecuzione di cui all'art. 5 del citato D.Lgs. Inoltre, essendosi i lavori conclusi, il P. non aveva più alcuna posizione di garanzia, in quanto non aveva più nulla da coordinare; la responsabilità per l'uso maldestro delle attrezzature della ditta esecutrice dei lavori ricadevano sui responsabili di detta impresa.

e) la violazione del principio di correlazione, in quanto il P. era stato condannato per la violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11, e D.P.R. n. 547 del 1955, art. 345, non contestati e non oggetto di contraddittorio in udienza. Con ciò si era violato non solo l'art. 522 c.p.p., ma anche i principi sanciti dalla Corte EDU con la nota sentenza Drassich.

f) La violazione della legge processuale per avere il giudice di primo grado respinto la richiesta di esame dell'imputato. La corte di merito nel ritenere corretta la decisione, affermava una circostanza non vera e che cioè l'istruttoria dibattimentale si era conclusa.

g) il difetto di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione. Sia nella motivazione della sentenza di primo grado che in appello si era fatto cenno alla concessione del beneficio, ma di esso non vi era traccia nel dispositivo; nulla era stato detto in ordine alla richiesta di non menzione.

3.2. Pa.: a) la violazione delle norme processuali con conseguente inutilizzabilità degli atti di istruzione di primo grado, in quanto assunti gli stessi da un giudice onorario, poi sostituito. Il consenso delle parti alla utilizzazione non poteva esimere il giudice di primo grado dal rinnovo della istruzione nel rispetto del principio di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2.

b) la violazione della legge penale e la illogicità della motivazione, laddove la condanna era stata basata su una erronea premessa e che cioè l'area dei lavori era stata di fatto mutata, inglobando il Nucleo Eurogen sovrastato dalla linea elettrica.

Addirittura il giudice di primo grado era arrivato ad affermare che vi era stato un accordo tra le società interessate ai lavori, per non disabilitare le linee durante la esecuzione delle opere. Tale affermazione non era stata comunque ribadita nella sentenza di appello. La verità era che dell'utilizzo dell'area la società Paresa era stata informata solo successivamente all'incidente. Che un'informazione preventiva fosse stata data alla Paresa ed in particolare al Pa., non vi era alcuna prova in atti, nè essa si poteva desumere dal fatto, anch'esso non provato, che per il montaggio della teleferica avvenuto nell'anno 2000, era stata utilizzata detta area. Dalla documentazione versata in atti emergeva il contrario e cioè che i lavori di smontaggio dovevano essere effettuati nell'area di centrale, con esclusione, quindi di quella del nucleo. Nè in senso contrario deponevano le dichiarazioni dei testi F. e S. e che, in ogni caso, non davano atto della conoscenza da parte della Paresa di un occasionale utilizzo dell'area. Pertanto l'area del nucleo non era da considerare come area di cantiere e la Paresa aveva adottato il massimo della cautela possibile, escludendola dal perimetro del cantiere, così eliminando ed abbattendo a monte il rischio. Questo era il motivo per il quale nel POS non si era fatta alcuna valutazione dei rischi come deposto dal C.T. del P.M. Dott. Sa..

c) l'erronea applicazione della legge penale ed extrapenale e la illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione professionale attribuita alla vittima T..

Questi, definito nelle sentenze come capocantiere, in realtà era un dirigente, tanto vero che nella riunione del 5/10/2000 aveva firmato in qualità di direttore di cantiere.

Tale qualità peraltro poteva desumersi dalla anzianità di servizio, dalla formazione ricevuta e dall'autonomia di spese di cui godeva.

Essa non poteva essere esclusa dall'assenza di una formale delega (come sostenuto nelle sentenze di merito), in quanto non doveva essere confuso l'originario incarico che un lavoratore riceve, da una eventuale successiva delega. Nel caso di specie il T. fin dall'origine aveva ricevuto l'incarico di dirigente. In ogni caso, anche a voler ritenere necessaria una delega, essa non doveva avere per forza forma scritta. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che nelle imprese di medio-grandi dimensioni non tutte le responsabilità sono del datore di lavoro, dovendosi avere riguardo all'apparato organizzativo per poter risalire al responsabile del settore. In ogni caso, anche a voler ritenere corretta la qualificazione del T. come capocantiere, in tale veste egli era da considerare un preposto, quindi titolare di una autonoma posizione di garanzia per il controllo del rispetto delle misure di prevenzione. Pertanto errava la sentenza impugnata nel ritenere il T. fornito solo di poteri esecutivi, privo di deleghe, tenuto conto che, quale preposto aveva la titolarità di originari doveri in campo prevenzionistico. Da tali considerazioni ne discendeva la assenza di responsabilità nel sinistro del Pa., il quale aveva presente nel cantiere un suo preposto su cui fare affidamento, il T., il quale doveva vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza impartite, a cominciare dalla disposizione contenuta nel fax inviato dall'Ing. Ce. il 21/9/2011 alla committente nella persona del P., che i lavori di smontaggio sarebbero dovuti avvenire solo nell'are di cantiere.

d) L'erronea applicazione della legge laddove era stato riconosciuto il nesso causale tra la condotta del Pa. e l'evento. Invero l'incidente era stato il frutto esclusivo del dissennato accordo tra il T. ed il P. a che lo smontaggio della teleferica avvenisse nell'ara Nucleo, sovrastata dalle linee di alta tensione.

Tale scelta del capocantiere, contraria ai piani di sicurezza e che disattendeva esplicite direttive sulle aree di lavoro, lo aveva deliberatamente esposto ad un rischio estraneo alla sfera dei lavori in corso e costituiva un comportamento abnorme che escludeva la responsabilità del ricorrente.

e) L'erronea applicazione della legge, laddove era stato riconosciuta la sussistenza della colpa in radicale assenza di motivazione in ordine alla prevedibilità dell'evento, intesa in "concerto" ed "individuale", non avendo il giudice di merito spiegato come il Pa. potesse prevedere che il T. avrebbe eseguito i lavori di smontaggio in una zona non prevista ed in violazione di direttive ricevute. Inoltre non poteva considerarsi negligente la condotta dell'imputato di non avere modificato il POS, tenuto conto che, come emerso dall'istruttoria, egli non aveva avuto alcuna conoscenza della scelta di eseguire i lavori nell'area nucleo.

f) Il vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5, ed al complessivo trattamento sanzionatorio.

3.3. C.: a) la violazione delle norme processuali ed in particolare dell'art. 525 c.p.p., comma 2, con argomentazioni analoghe a quelle sviluppate dalla difesa del Pa..

b) La violazione del principio di correlazione, in quanto nel capo di imputazione gli era stata addebitata la mera colpa generica, mentre la condanna già in primo grado era stata basata sulla violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 20, e D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11, regole cautelari la cui violazione non era mai stata contestata.

c) Tale vizio, nonostante fosse stato dedotto con uno specifico motivo di appello, non aveva trovato alcuna risposta nella sentenza impugnata, dal che un ulteriore motivo di nullità della pronuncia.

d) La erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione, laddove la corte di merito aveva rinvenuto la presenza di un nesso causale tra la sua condotta e l'evento. In realtà non era stato il C. a scegliere l'area su cui operare con la gru; non aveva deciso lui il lavoro da svolgere in quanto aveva eseguito specifiche direttive dategli dal T..

e) La erronea interpretazione della legge penale ed extrapenale per essere stato posto a carico del ricorrente il fatto che non fosse un gruista. In realtà egli sapeva far funzionare la gru ed in ogni caso l'errore verificatosi era stato indotto dalla stessa vittima che da terra gli dava le indicazioni e non gli aveva segnalato che il braccio si stava avvicinando ai fili dell'alta tensione. In sintesi non si era trattato di un fatto determinato da inesperienza, ma determinato da errati comandi dello stesso T..

3.4. Con memoria depositata in cancelleria in data 31/1/2014 il difensore delle parti civili ha chiesto la declaratoria di inammissibilità od il rigetto dei ricorsi evidenziando il loro difetto di autosufficienza; l'assenza di decisività delle prove asserite come travisate a fronte di una "doppia conforme"; il difetto della "manifesta" illogicità del lamentato vizio di motivazione.

Inoltre, rispondendo alle censure, evidenziava che:

- la qualifica del T., senza alcuna incertezza era di capocantiere, come emerso dalle deposizioni e da dati documentali;

egli non era stato destinatario di alcuna delega antinfortunistica;

- le qualifiche professionali del T., P., Fo.Er.

e Pa., erano indicate e conformi nel POS, nel cartello apposto sul cantiere e nel primo verbale di riunione;

- nel POS redatto dalla Paresa del Pa. vi erano evidenti carenze; in particolare non era state indicate le caratteristiche della gru e le modalità del suo utilizzo, onde valutare specificamente i rischi; inoltre l'area dove era avvenuto l'incidente non era indicata nel Piano, nè sul punto quest'ultimo era stato aggiornato;

- il Pa. pur rivestendo la qualità di datore di lavoro, aveva omesso i controlli di sicurezza nel cantiere e, contravvenendo allo stesso POS, non aveva adibito al lavoro, in particolare all'utilizzo della gru, dipendenti appositamente specializzati;

- dall'istruttoria svolta era emerso che l'utilizzo della gru per le operazioni di montaggio e smontaggio, sia per le modalità di lavoro che per le caratteristiche intrinseche del macchinario (in particolare la rilevante capacità di estensione del braccio e l'assenza di limitatori), era pericolosa, tanto vero che lo stesso P. aveva "minacciato" la sospensione dei lavori con un fax del 20/6/2001;

- dalle deposizioni dei testi S., Sa. e F. si evinceva che l'area del Nucleo Eurogen era stata utilizzata, già prima dell'infortunio, come area destinata al deposito materiali, montaggio e smontaggio dei tralicci. Addirittura, qualche giorno prima dell'infortunio, il P., con una comunicazione di servizio, aveva fatto transennare l'area in quanto data in uso alla Paresa; la transennatura serviva a non fare entrare personale della Eurogen; pertanto detta area era da considerarsi di cantiere e come tale assoggettata alle disposizioni normative dei cantieri temporanei e mobili;

- quanto al P., premessi gli obblighi su di lui gravanti quale coordinatore per l'esecuzione, aveva omesso sia i controlli che il coordinamento pur avendo idonei poteri, fino alla sospensione dei lavori, ma soprattutto non aveva, nel Piano di coordinamento, valutato il rischio del lavoro nell'area del Nucleo, area non presa propri in considerazione dal Piano. Il fax di diffida inviato tre mesi prima dell'infortunio, lungi dal costituire una scriminate lo faceva versare in uno stato di colpa cosciente circa il maldestro utilizzo della gru;

- manifestamente infondata era la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5, che presuppone il concorso "doloso" della vittima, e quindi che il T., nel suo agire abbia voluto od accettato il rischio della sua morte;

- quanto al C. la sua responsabilità commissiva era evidente e nessuna violazione del principio di correlazione si era consumata.

3.5. Con memoria depositata il 7/3/2014 il Pa. ha ribadito le censure alla sentenza, replicando alle considerazioni delle parti civili.

Diritto

1. I ricorsi sono infondati, salva la necessità di procedere alla correzione dell'errore materiale in ordine al mancato riconoscimento dei benefici di legge, il che giustifica l'esonero della condanna di P. e Pa., che hanno formulato il relativo motivo, al pagamento delle spese processuali.

2. In ordine alle doglianze di natura processuale formulate, il P. ha lamentato la violazione del principio di correlazione per essere stato condannato per il mancato rispetto del D.P.R. n. 164 del 1955, art. 11, (Lavori in prossimità di linee elettriche), senza che tale violazione gli fosse stata formalmente contestata.

La censura è infondata.

Invero nel corpo del capo di imputazione relativo al ricorrente (capo A), laddove viene descritta la sua condotta omissiva, è esplicitamente scritto ".... ometteva di tener nel debito conto quanto sancito dalle norme antinfortunistiche prima indicate...".

Orbene tali norme sono quelle la cui violazione è stata contestata all'imputato Fo.Er., la cui condotta viene descritta prima del P., e tra le quali figura proprio il D.P.R. 164, art. 11, cit..

In ogni caso, indipendentemente dal richiamo nella contestazione allo specifico articolo di legge violato (che in realtà, come visto, è presente), tutta l'imputazione è "costruita" sulla mancata previsione della adozione di cautele per lavori da svolgere sotto cavi dell'alta tensione.

2.1. Analoghe considerazioni valgono per la censura formulata dal C.. Vero è che nel capo di imputazione esplicitamente non gli è stata contestata la violazione di norme sulla prevenzione infortuni, ma la condotta colposa commissiva addebitatagli è stata quella di avere negligentemente manovrato la gru non a distanza di sicurezza dai cavi di alta tensione, così determinando il contatto dei bracci con i conduttori.

Ciò detto va rammentato che questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che "Non viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro che, a fronte di una contestazione di colpa generica per omesso controllo dello stato di efficienza di una macchina per la tutela della sicurezza dei lavoratori, affermi la responsabilità a titolo di colpa specifica, riconducibile all'addebito di colpa generica" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19741 del 08/04/2010 Ud. (dep. 25/05/2010), Rv. 247171; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35666 del 19/06/2007 Ud. (dep. 28/09/2007), Rv. 237469).

Nel caso di specie la condotta addebitata, per colpa generica, al C., è praticamente corrispondete alla violazione della specifica norma cautelare di cui all'art. 11 d.P.R. 164 (ora D.P.R. 81 del 2008, art. 20). Pertanto nessuna vulnus al diritto di difesa si è maturato, in quanto il C. è stato giudicato proprio per la violazione delle regole cautelari che, in fatto, gli sono state contestate.

Quanto alla circostanza che a tale censura il giudice di appello non abbia dato esplicita risposta, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti, come nel caso di specie, manifestamente infondato (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 27202 del 11/12/2012 Ud. (dep. 20/06/2013), Rv. 256314).

2.2. Sia il Pa. che il C. hanno lamentato la violazione delle norme processuali con conseguente inutilizzabilità degli atti di istruzione di primo grado, in quanto assunti gli stessi da un giudice onorario, poi sostituito. Il consenso delle parti alla utilizzazione non poteva esimere il giudice di primo grado dal rinnovo della istruzione nel rispetto del principio di cui al secondo comma dell'art. 525 c.p.p.. Anche tale censura è infondata.

Premesso che nel caso di specie non si tratterebbe di una causa di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p., ma di una inutilizzabilità conseguente al verificarsi di una nullità, va osservato che la consolidata giurisprudenza afferma che "In caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della composizione del collegio giudicante, il consenso della difesa alla rinnovazione degli atti esclude la nullità assoluta di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2....." (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19074 del 03/05/2011 Ud. (dep. 16/05/2011), Rv. 250518; cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 35975 del 16/05/2008 Ud. (dep. 19/09/2008), Rv. 241583; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18308 del 14/01/2011 Ud. (dep. 10/05/2011), Rv. 250220).

Nel caso che ci occupa, essendovi stato il consenso delle parti alla utilizzazione degli atti di istruzione compiuti prima del mutamento del giudice, non si è maturata alcuna nullità ed inutilizzabilità delle prove raccolte.

2.3. Infondata è anche la censura formulata dalla difesa del P. in ordine al mancato esame dell'imputato.

Va premesso che il giudice di merito aveva fissato un'apposita udienza per l'assunzione delle prove chieste dalla difesa. Nonostante ciò il P. è rimasto contumace. All'udienza in tribunale del 9/12/2009 la difesa ha reiterato la richiesta, ma anche in tale udienza il P. non era presente. Pertanto il giudice, valutato che le udienze destinate all'assunzione delle prove di parte erano esaurite, ha rigettato la richiesta, lasciando all'imputato la possibilità di comparire e rendere spontanee dichiarazioni (v. f. 62, trascrizione udienza 9/12/09). A questo punto il difensore, quanto alla possibilità di rendere dichiarazioni spontanee si è limitato a dire "quantomeno non in questo momento", non formulando alcuna opposizione in relazione all'ordinanza del giudice.

Ciò detto, va rammentato che questa Corte di legittimità ha statuito che "Non causa nullità alcuna il mancato svolgimento dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto preventiva richiesta e che non si sia opposto alla chiusura dell'istruzione dibattimentale senza che si procedesse all'incombente" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1081 del 11/12/2009 Ud. (dep. 13/01/2010), Rv. 245707; cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42442 del 20/10/2003 Ud. (dep. 06/11/2003), Rv. 226928).

Ne consegue che anche tale eccezione di rito è infondata.

3. Passando all'analisi delle singole posizioni degli imputati ricorrenti, va premessa una breve ricostruzione della attività lavorativa in corso presso la centrale.

Nell'area dell'impianto idroelettrico di (Omissis), la società Eurogen aveva commissionato alla società Paresa la sostituzione delle condotte forzate della centrale. Per effettuare il trasporto delle condotte era stata allestita una teleferica i cui tralicci erano movimentati da un elicottero. Una gru era utilizzata, inoltre, per movimentare a terra i tralicci. L'incidente per cui si procede è avvenuto nella fase terminale dei lavori, mentre i tralicci erano in fase di smontaggio.

La zona del sinistro è stata quella del piazzale del Nucleo, distinta della Centrale e non presa in considerazione dal POS (Piano Operativo di Sicurezza) e dal PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).

4. Ciò premesso e con riferimento alla posizione del P., questi, in qualità di coordinatore in materia di sicurezza, era titolare di un'autonoma posizione di garanzia. Invero questa Corte ha più volte ribadito che in materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione assume una posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, (vigente all'epoca dei fatti), si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38002 del 09/07/2008 Ud. (dep. 03/10/2008), Abbate, Rv. 241217; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18149 del 21/04/2010 Ud. (dep. 13/05/2010), Cellie, Rv. 247536).

Invero il d.lgs. n. 494 del 1996 ha prestato particolare attenzione alle situazioni nelle quali si configura la presenza, nel medesimo cantiere, di più imprese. Esso prevede, in alcuni casi, la presenza già nella fase progettuale, della figura del coordinatore per la progettazione. Analogamente, sempre nel caso di compresenza di più imprese, nella fase esecutiva è prevista la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In breve, il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall'azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinchè risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni.

Pertanto, se è indubbio che il ruolo centrale per ciò che attiene alla sicurezza nell'ambito di cui si discute è affidato al datore di lavoro che organizza e gestisce la realizzazione dell'opera, il coordinatore è gravato da plurimi e tipici obblighi che la legge definisce.

In particolare questa Corte ha specificato che "il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonchè sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;

b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 44977 del 12/06/2013 Ud. (dep. 07/11/2013), Rv. 257167).

Nel caso specifico che ci occupa, la corte di merito, con coerente e logica motivazione, ha rilevato l'omissione da parte del P. dell'adeguamento dei piani di sicurezza (in particolare il PSC) in ragione delle mutate modalità di esecuzione dei lavori. Invero l'attività di stoccaggio e rimozione di tralicci (dopo il loro smontaggio) avveniva nella zona del Nucleo sopra parte della quale passavano cavi dell'alta tensione. Nonostante ciò i piani di sicurezza non erano stati adeguati al nuovo rischio. Come ha evidenziato il giudice di merito, poichè ivi si svolgeva parte dell'attività lavorativa, la zona era da considerarsi di cantiere.

Inoltre la destinazione dell'area all'operatività della gru non era occasionale, in quanto detta attività era svolta da almeno una settimana; inoltre la zona era sita innanzi agli uffici del P. il quale non poteva non accorgersi della attività di una gru di enormi dimensioni.

Inoltre, circa la consapevolezza da parte del ricorrente dei lavori svolti nell'area del Nucleo, il giudice di merito ha ricordato la deposizione del teste D.F.G. (dipendente Eurogen), il quale ha riferito che detta zona era stata consegnata informalmente alla Paresa proprio dal P..

Pertanto correttamente la corte di merito ha ritenuto la negligente condotta omissiva del P. concausa del sinistro, considerato che l'adeguamento del piani di sicurezza ai nuovi rischi, l'imposizione del loro rispetto e la eventuale sospensione dei lavori in caso di disobbedienza avrebbero evitato l'evento.

Nè può dirsi, come sostenuto dalla difesa, che la negligente condotta del C. abbia neutralizzato la causalità della condotta del P..

Infatti, come questa Corte ha più volte ribadito (con riferimento alla responsabilità del datore di lavoro, ma estensibile anche al coordinatore), in materia di infortuni sul lavoro, la condotta incauta del lavoratore non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4, n. 21587/07, ric. Pelosi, rv. 236721).

Nel caso di specie il C. stava svolgendo, sebbene incautamente, il lavoro che gli era stato assegnato; pertanto la sua condotta non può dirsi connotata da abnormità, ma da mera negligenza, sì da non interrompere il nesso causale tra le omissioni del P. e l'evento verificatosi.

4.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della valutazione del riconoscimento di dette circostanze.

L'esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla entità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l'esistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare conto nella motivazione della sentenza.

A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. VI, 42688/08, Caridi).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere il ricorrente meritevole delle invocate attenuanti in ragione della gravità del fatto e della estrema "leggerezza" dimostrata nell'assolvimento degli obblighi di sicurezza su di lui gravanti.

Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della concessione, che le censure del ricorrente non valgono a scalfire.

4.2. Quanto infine al mancato riconoscimento dei benefici di legge, va osservato che sia nella sentenza di primo grado, che di appello, si fa esplicito riferimento al loro riconoscimento per gli imputati.

Nonostante ciò non ve ne è traccia nel dispositivo.

Tale circostanza non comporta però l'annullamento della sentenza.

Invero, questa Corte di legittimità ha affermato che in presenza di un contrasto apparente tra dispositivo e motivazione, qualora si tratti di difformità dovuta ad un errore materiale contenuto nel dispositivo, palesemente rilevabile dalla motivazione, ove essa consenta di risalire inequivocabilmente alla volontà del giudice, in tali casi è legittimo affermare la prevalenza della motivazione sul dispositivo ed il giudice di legittimità può procedere alla rettifica del dispositivo (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12920 del 19/09/2012 Ud. (dep. 20/03/2013), Rv. 255497).

Va pertanto corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado, riconoscendo agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena e la non menzione.

5. In ordine alla posizione del Pa. (titolare della "Paresa" e datore di lavoro della vittima), questi nel ricorso lamenta la erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione, in quanto il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che l'area di cantiere era stata spostata nel Nucleo a sua insaputa (per un dissennato accordo tra il T. ed il P.), per tale motivo non aveva potuto aggiornare il POS. Inoltre il lavoratore deceduto, T.A., doveva essere considerato un vero e proprio dirigente e come tale avrebbe lui stesso dovuto vigilare sulla applicazione delle norme di sicurezza.

In ogni caso, anche a consideralo mero preposto, egualmente avrebbe dovuto vigilare a che i lavori in corso di svolgimento fossero effettuati in sicurezza.

Ciò detto, va ricordato che in materia di prevenzione, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20595 del 12/04/2005 Ud. (dep. 01/06/2005), Rv. 231370).

Nel caso di specie, come osservato dal giudice di merito, le negligenti condotte omissive del Pa. sono plurime e tutte eziologicamente efficienti.

In primo luogo, pur avendo cognizione che l'area del Nucleo era divenuta area di cantiere, non aveva aggiornato il POS, in ragione del nuovo rischio costituito dal passaggio di cavi dell'alta tensione in detto perimetro.

La consapevolezza dell'utilizzo dell'area del Nucleo si rileva, come evidenziato dal giudice di merito, dal fatto che già in passato l'area era stata utilizzata per il montaggio dei tralicci depositati in detta zona; inoltre i testi F. e Sp. hanno riferito che già nel 2000 l'area Nucelo era utilizzata come cantiere. Peraltro dell'utilizzo dell'area vi era riscontro in documenti inoltrati dalla Eurogen alla Paresa.

Inoltre il Pa., pur consapevole della presenza dei cavi nell'area di cantiere, non ha predisposto la gru con dei limitatori di estensione dei bracci onde evitare il rischio di raggiungere la quota dei conduttori elettrici.

Infine ha consentito che all'utilizzo della gru fosse adibito un lavoratore, il C., primo di appropriato profilo professionale e non formato sullo specifico utilizzo del mezzo.

La pluralità delle violazioni, tutte idonee anche singolarmente a determinare l'evento, rende palese la sua negligenza ed discolpa non può essere invocata la presenza di altri garanti della sicurezza ( T., capocantiere, non dirigente, come emerge da indiscutibili dati documentali richiamati dalla sentenza di merito).

Invero, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha precisato che "In tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012 Ud. (dep. 16/05/2012), Rv. 253850; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43966 del 06/11/2009 Ud. (dep. 17/11/2009), Rv. 245527).

Contrariamente alle argomentazioni difensive, sussiste, pertanto è anche l'elemento soggettivo della colpa, emergente, come detto dalla pluralità delle violazioni delle norme cautelari, violazioni che hanno concretizzato proprio l'evento che esse miravano a prevenire, rendendo in tal modo palese, in concreto, la c.d. causalità della colpa.

In ordine alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della esclusiva efficacia causale della condotta del T. e C., si richiamano le considerazioni già svolte in relazione ad analoga censura formulata dal P., evidenziando come i predetti operai hanno svolto il lavoro che gli era stato assegnato, senza che la loro condotta fosse connotata da abnormità, considerato, peraltro, come illustrato, che l'utilizzo della gru nell'are Nucleo era già in atto da tempo.

5.1. Infondate sono anche le censure relative al trattamento sanzionatorio. In particolare, quanto all'invocata attenuante di cui al n. 5 dell'art. 62 (concorso del fatto doloso della persona offesa), la sua insussistenza si desume da quanto sopra esposto in ordine alla ricostruzione della responsabilità del Pa..

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, si richiamano le argomentazioni già svolte in ordine al P.. La Corte di merito ha rilevato come la estrema "leggerezza" mostrata dall'imputato fosse ostativa al riconoscimento dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia mediobassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis, Cass. 4^, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV. 230278).

6. In ordine alla posizione del C., questi ha lamentato il vizio della motivazione laddove era stato riconosciuto il nesso causale tra la sua condotta e l'evento, pur essendosi limitato ad eseguire le direttive della vittima, capocantiere, T.A., il quale peraltro gli aveva dato errate indicazioni di manovra.

La censure sono infondate. Invero anche con riferimento a tale ricorrente, la motivazione della sentenza si presenta coerente e logica.

Va premesso che la condotta attribuita al ricorrente è di tipo commissivo, per avere negligentemente determinato il contatto tra il braccio della gru ed i cavi dell'alta tensione.

Ha osservato il giudice di merito che la gru azionata era di rilevanti dimensioni, per cui alla sua conduzione doveva essere destinato un lavoratore dotato dello specifico profilo professionale, qualificazione di cui non era titolare il C..

Pertanto, quest'ultimo avrebbe dovuto evitare di porsi alla guida di un mezzo di cui non aveva la completa padronanza dei comandi, in difetto di specifica formazione e di esperienza di lavoro.

La Corte di merito ha rimarcato come tale "incompetenza" non solo era stata la causa della prima scarica elettrica che aveva attinto il T., ma anche della seconda laddove maldestramente (non per errati ordini del compagno di lavoro), invece di allontanare il braccio della gru dai cavi, aveva di nuovo determinato una seconda scarica elettrica.

Per quanto detto, anche i motivi di ricorso del C. sono infondati.

Segue al rigetto dei ricorsi, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del C. al pagamento delle spese processuali; a tale condanna non vengono assoggettati il P. ed il Pa., in quanto il loro ricorso ha indotto alla correzione dell'errore circa la mancata concessione dei benefici di legge, statuizione per loro determinante, considerato che in caso contrario la condanna sarebbe stata eseguita.

Gli imputati in solido vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi. Dispone la correzione del dispositivo della sentenza di primo grado n. 36/09 pronunciata dal Tribunale di Salerno - sez. distaccata di Montecorvino Rovella - in data 22/1/2009 nel senso che dopo la statuizione di condanna degli imputati Pa., P., C., deve intendersi inserita la seguente statuizione: "concede agli imputati i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione".

Condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare alle parti civili T.G. e To.Lu. le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

Condanna il C. al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2014