PROTOCOLLO DI INTESA
TRA

La Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione Infortuni sul Lavoro (di seguito denominata “INAIL”), con sede a Trieste, via G. Galatti 1/1 (C.F. 01165400589, partita IVA 00968951004), nella persona del Direttore Regionale Fabio Lo Faro domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale;

E

L’Università degli Studi di Trieste (di seguito denominata “Università”), con sede legale e domicilio fiscale in p.le Europa 1, Trieste (C.F. 80013890324, partita IVA 00211830328), nella persona del Magnifico Rettore Maurizio Fermeglia, nato a Trieste il 09/10/1955, domiciliato per la sua carica presso p.le Europa 1, Trieste, autorizzato alla sottoscrizione del presente Protocollo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2014;

PREMESSO CHE


- ai sensi dell’art. 15 della l. n. 241/1990 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’INAIL, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., svolge i propri compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la “consulenza alle aziende e il sostegno tecnico e specialistico con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche” (lett. c), la “progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (lett. d), la “promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi […] universitari […], previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate” (lett. f), l’“elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi […] e la predisposizione delle Linee guida” di cui all’art. 2, comma 1, lett. v) e z) (lett. i);
- L’INAIL, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 365 del 23/7/2008, ha approvato l’impostazione sistematica di collaborazioni con il mondo accademico e lo sviluppo di una rete di partnership con gli Atenei, a livello centrale e territoriale, attraverso un sinergico impegno espresso, per la progettazione ed erogazione di percorsi formativi, l’attivazione di stages, la promozione di iniziative congiunte di informazione e di gruppi di progetto congiunti per studi tematici su temi di interesse comune, l’attivazione sistematica di assegni e dottorati di ricerca, l’attivazione/consolidamento di diplomi di specializzazione post universitari (master);
- l’INAIL, nelle “Linee di Indirizzo 2014” della Direzione Centrale Prevenzione, riconosce l’importanza, nei rapporti con le Università, di promuovere azioni a sostegno dell’orientamento professionale verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
- l’Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- l’Università, ai sensi dell’art. 4 del proprio Statuto, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può, tra l’altro, partecipare a progetti nazionali e internazionali, può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche pubbliche e private;
- L’Università ai sensi dell’art. 1 dello Statuto promuove la qualità della vita universitaria per gli studenti e per il personale, dedicando attenzione alle condizioni di studio e di lavoro, con particolare riferimento alla salute, alla sicurezza e alla funzionalità degli ambienti;
- l’INAIL e l’Università sono interessate alla valorizzazione e formazione continua delle proprie professionalità in una logica di rete e sinergia, al fine di raggiungere i propri obiettivi istituzionali con la massima efficacia ed efficienza;

tutto ciò premesso, l’INAIL - Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Trieste
convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Finalità della collaborazione

In attuazione dei fini istituzionali indicati in premessa e nelle forme legali consentite, l’INAIL e l’Università intendono sviluppare la più ampia e intensa collaborazione, finalizzata a realizzare azioni sinergiche idonee a innalzare i livelli di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro promuovendo lo studio e la valutazione dei rischi, l’analisi dei fenomeni infortunistici e/o tecnopatici, l’elaborazione di misure e di soluzioni di prevenzione e protezione, la promozione e diffusione della conoscenza e della cultura della salute e sicurezza.

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

Per perseguire le finalità di cui all’art. 2, l’INAIL e l’Università individuano i seguenti ambiti di azioni, elencati a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Realizzazione di progetti di studio e approfondimento delle conoscenze, anche mediante l’utilizzo delle fonti informative istituzionali, finalizzati a individuare a livello regionale gli ambiti di progettazione degli interventi di promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
b) Realizzazione di progetti di promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e di diffusione della cultura della prevenzione, anche negli ambienti scolastici e universitari, sia mediante la progettazione e realizzazione di azioni promozionali quali workshop, campagne informative su rischi specifici, seminari, prodotti informativi, sia mediante l’attivazione di bandi di concorso per l’assegnazione di borse di studio a laureandi e laureati universitari su tematiche specifiche. A questo riguardo, se ritenuto d’interesse da parte dell’INAIL, i Dipartimenti dell’Università potranno attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell’art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte dell’INAIL. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere.
c) Predisposizione di progetti di formazione finalizzati a trasferire ai soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale le conoscenze e competenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi e per lo svolgimento dei propri compiti nei contesti aziendali (esclusi i progetti che prevedono la formazione obbligatoria per le figure previste dal d.lgs. 81/2008 s.m.i., erogate dall’istituto a titolo oneroso);
d) Realizzazione di progetti di assistenza e consulenza, finalizzati a fornire indicazioni su strumenti e metodi operativi per la riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’individuazione di soluzioni di innovazione tecnologica aventi finalità prevenzionale, l’elaborazione e implementazione di buone pratiche, Linee guida, norme tecniche e SGSL in settori specifici, in una logica di assistenza e/o consulenza rivolta alle aziende operanti nei diversi settori e realtà produttivi, per una concreta interazione e sinergia tra Istituzioni, imprese e lavoro.

Art. 4 - Modalità di attuazione

Al fine di dare concreta attuazione al presente Protocollo, l’INAIL e l’Università istituiscono un Gruppo di lavoro composto dai referenti individuati per ciascuna Istituzione, avente le seguenti funzioni:
- individuare i piani specifici di intervento;
- predisporre i singoli progetti attuativi, da formalizzare mediante appositi Accordi attuativi sottoposti all’approvazione dei rispettivi Organi competenti, individuandone, nel rispetto della normativa citata all’art. 5, le fonti di finanziamento, le strutture di riferimento a cui demandare la gestione, nonché l’eventuale coinvolgimento di soggetti terzi;
- monitorare periodicamente lo stato di attuazione dei progetti, approvando le relazioni finali sull’attività svolta;
- vigilare sullo stato di attuazione del Protocollo e sulla ricaduta in termini di miglioramento della sicurezza e della prevenzione.
Il Gruppo di lavoro è composto:
- per la Direzione Regionale dell’INAIL: dal Direttore Regionale (o suo delegato), dal Responsabile dell’Ufficio Attività Istituzionali (o suo delegato), dal Coordinatore della Con.T.A.R.P. regionale (o suo delegato), dal Sovrintendente sanitario regionale (o suo delegato);
- per l’Università, dal Direttore Uco Medicina del Lavoro, dal Medico Competente di Ateneo, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo.
Al Gruppo di lavoro partecipano le professionalità di volta in volta individuate come necessarie, al fine della migliore definizione delle attività in essere.

Art. 5 - Finanziamento

Il presente Protocollo non è a titolo oneroso.
Le Parti demandano la definizione degli eventuali impegni economici, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio, ai singoli Progetti attuativi, approvati secondo le modalità di cui all’art. 4 e formalizzati mediante stipula di specifici Accordi ivi citati.
Nel caso gli accordi attuativi siano a titolo oneroso, essi dovranno rientrare nella tipologia prevista dalla normativa sui contratti pubblici nonché attenersi alle fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge
Qualora i detti accordi prevedano lo scambio di personale o l’utilizzo di attrezzature delle Parti, le modalità, le coperture assicurative e le prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro verranno compiutamente disciplinate in tale sede.

Art. 6 - Proprietà intellettuale dei risultati e segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.
In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all’approvazione degli Organi competenti.

Art. 7 - Durata

Il presente Protocollo entra in vigore con la sottoscrizione, ha validità triennale e potrà essere rinnovato, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte almeno tre mesi prima della scadenza.
È consentito il recesso espresso di ciascuna delle Parti, da comunicare con lettera a.r. con un preavviso di 45 giorni, fatti salvi gli eventuali impegni assunti in base a specifici accordi in essere.

Art. 8 - Dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 9 - Controversie

Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente atto, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il foro di Trieste.

Art. 10 - Spese

Il presente accordo quadro è soggetto a registrazione in caso d'uso con spese a carico della Parte richiedente.
L’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 23/1/2004.
Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite fra le Parti.
Letto firmato e sottoscritto digitalmente

* * *

Per la Direzione Regionale INAIL
Il Direttore Regionale
Dott. Fabio Lo Faro
Per l’Università degli Studi di Trieste
Il Magnifico Rettore
Prof. Maurizio Fermeglia


Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82


Fonte: inail.it