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Il Modello di Valutazione del Rischio per gli Operatori della Sicurezza


di Balduino Simone


Il D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico sulla Tutela della Salute e sulla Sicurezza sul lavoro - costituisce il riferimento costante per ogni tematica riferibile alla tutela della salute ed alla sicurezza sul lavoro di tutti coloro che operano in un’azienda o in organismo, pubblico o privato, fornendo chiavi di lettura anche per altre normative correlate e funzionali agli stessi obiettivi, e soprattutto, sancendo principi generali validi per tutte le tipologie di lavoro.
Il primo principio, espresso chiaramente dalla normativa è che la stessa “si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”.
Questo principio, solennemente affermato, elimina ogni dubbio sulla necessità che tutti gli Enti e gli Organismi elencati all’articolo 3, comma 2, compreso le Forze Armate e le Forze di Polizia debbano adottare, entro i tempi previsti, le regolamentazioni sulle “effettive particolari esigenze connesse al servizio e alle peculiarità organizzative o operative”, al fine di evitare vuoti normativi, che avrebbero riflessi negativi, sia sulla tutela del personale, che sulla efficienza delle strutture.
Tutti gli Enti e gli Organismi, inclusi nell'elenco del comma 2 dell'articolo 3, possono invocare “effettive particolari esigenze connesse al servizio ed alle peculiarità organizzative ed operative”, ma, proprio per questo, devono trasferirle in Regolamentazioni concrete, che rappresentano gli itinerari per l'applicazione della legislazione, i cui principi sono validi per tutti e nessuno può pensare di esserne escluso, tanto meno chi ha come obiettivo di lavoro il produrre sicurezza.
Sebbene le regolamentazioni non siano state adottate nei tempi previsti, ai sensi dello stesso art. 3, comma 3, come modificato dal D.L. n. 57/2012 “Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626…”.
Pertanto, tutti gli Organismi, che non abbiano ancora adempiuto all’onere dell’adozione del regolamento sulle effettive particolari esigenze connesse al servizio ed alle peculiarità organizzative e gestionali, hanno l’obbligo di procedere alla rilevazione del rischio ed alla redazione del relativo documento, che costituisce la base dell’intero Sistema della Sicurezza.

La criticità maggiore, da superare per la redazione del Documento di Valutazione del Rischio, sta proprio nel saper cogliere le specificità del lavoro ed i fattori di rischio ad esso correlati- Sinora, tranne rare eccezioni, è stata invece seguita una “cultura” che vedeva nell’intera legislazione adempimenti prevalentemente di natura edile o medica e, per questa ragione, la redazione del Documento era affidata a specialisti esterni, che lasciavano poi al Medico la parte della sorveglianza sanitaria, secondo riferimenti generali alla legislazione ed ai fattori di rischio in essa disciplinati .
In realtà, la prima finalità della legislazione dedicata alla tutela della salute ed alla sicurezza sul lavoro è quella di creare un cultura gestionale, in grado di offrire a tutti un lavoro che porti ogni operatore ad uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità” (definizione di “salute” art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008.
Per queste ragioni, la legislazione è indirizzata, in via primaria, a chi svolge ruoli di direzione, affinché tutti possano cogliere, dalle attenzioni che riserva a questi valori:
- l’amore di provvedere ad altri;
- la capacità di soddisfare le attese riposte nella sua persona.

Questi due valori rappresentano la sintesi sublime di tutte le attese che ogni collaboratore spera di trovare nel suo capo.
“Nella casa del Giusto, anche coloro che esercitano un comando non fanno in realtà altro che prestare servizio a coloro cui sembrano comandare.
Essi difatti non comandano per cupidigia di dominio, ma per dovere di fare del bene agli uomini,non per orgoglio di primeggiare, ma per Amore di provvedere.”

(Sant’Agostino, De civitade dei)

Da sempre, quindi, chi esercita funzioni di capo, come il datore di Lavoro indicato dalla legislazione, ha l’obbligo, prima etico e poi giuridico, di provvedere affinché i suoi collaboratori vivano il lavoro non come punizione, ma come momento di completo benessere.

Per queste finalità, bisogna sapere organizzare il lavoro secondo modelli di perfetta aderenza ai riferimenti:
- etici
- normativi
- funzionali.
Per le Strutture dedicate alla sicurezza, queste finalità appaiono poco compatibili con la via dell’affidamento ad “esperti” esterni della rilevazione dei fattori di rischio e la conseguente redazione del Documento di Valutazione di Rischio.
Va ricordato, infatti, “che le effettive particolari esigenze connesse al servizio ed alle peculiarità organizzative e gestionali”, di cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, difficilmente costituiscono patrimonio professionale di “esperti” esterni alla Struttura. Poiché nel Documento devono confluire i fattori di rischio correlati alle attività operative, affidare all’esterno queste rilevazioni e le conseguenti misure da adottare per superarle, significherebbe:
- contraddire la ragioni che hanno portato il legislatore a comprendere questi Organismi tra coloro cui vanno riconosciute quelle “effettive particolari esigenze connesse la servizio ed alle peculiarità organizzative e gestionali”;
- imboccare una strada che porterebbe inevitabilmente a privilegiare i fattori di rischio generali e a sottovalutare quelli specifici, gestionali ed operativi, che sicuramente sono più noti all’interno che all’esterno.

Purtroppo, l’analisi della realtà maturata per molti degli organismi deputati alla sicurezza del territorio, mostra questa criticità diffusa, frutto di quell’errore culturale, che ha portato a ritenere la legislazione sul lavoro non una cultura, verso cui orientare le modalità gestionali ed operative, ma come un problema di puro adeguamento delle infrastrutturale edili in cui sono ubicati gli uffici e di altri fastidiosi adempimenti burocratici.
Eppure, una lettura attenta della legislazione porta, non solo a correggere questo errore, ma anche a prendere coscienza che, di tutti i problemi da affrontare e risolvere, quello edile è il minore, visto che l’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, così recita:” Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico”.

Questa condizione “privilegiata”, che vuole che gli obblighi” si intendono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti”, non è prevista invece per tutti gli altri adempimenti, che rappresentano, specialmente per gli Organismi dedicati alla Sicurezza, la parte preminente e preponderante della cose da sapere e di quelle da fare.
Per queste ragioni, è da ritenersi prioritario definire un Modello di Documento di Valutazione del Rischio, che costituisca, per ogni Datore di Lavoro, individuato con i singoli decreti ministeriali, adottati già a seguito del D.Lgs. n. 626/1994, il riferimento certo:
- nella rilevazione dei rischi correlati alle esigenze del servizio ed alle peculiarità organizzative e gestionali;
- nelle risposte di ordine gestionali, organizzative, logistiche, formative ed operative da predisporre ed eseguire.
Questo modello può avere una base comune, valida per tutti i Datori di lavoro degli organismi deputati alla sicurezza ed una parte di specificità, che rifletta i particolare ambito in cui l’Organismo opera o le funzioni cui è preposto.
In via generale, il Modello di Valutazione per tutte le Forze Armate, per le Forze di Polizia e per tutti gli altri Organismi indicati al citato art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, perché colga tutti i fattori di rischio correlati alla loro attività, dovrebbe essere così articolato:

MODELLO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI RISCHIO PER GLI ORGANISMI DEDICATI ALLA SICUREZZA.

sommario:

PREMESSA
A - INFORMAZIONI CHE IDENTIFICANO LA STRUTTURA
B - FATTORI DI RISCHIO GENERALI
C - FATTORI DI RISCHIO CORRELATI ALLE SPECIFICITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
D - MISURE GENERALI FUNZIONALI AL SUPERAMENTO DEI RISCHI GENERALI
E - FATTORI DI RISCHIO CORRELATI ALLE SPECIFICITÀ OPERATIVE
F - MISURE GENERALI FUNZIONALI AL SUPERAMENTO DEI RISCHI CORRELATI ALLE SPECIFICITÀ OPERATIVE
G - GESTIONE DELLE EMERGENZE
H - MISURE SPECIALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
I - RISORSE DEDICATE
L - ALLEGATI
M - PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL DOCUMENTO
N - SOTTOSCRIZIONE
O - CONSEGNA DEL DOCUMENTO E CONSULTAZIONE

PREMESSA: Vengono indicate le normative di riferimento, le analisi funzionali e, soprattutto, la condivisione che tutti gli adempimenti sono vissuti dal DATORE DI LAVORO come momenti di crescita della struttura, indispensabili alla tutela di beni primari come la salute e la sicurezza

A - IDENTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA
a) ANAGRAFICA della struttura:

Contiene le indicazioni sulla struttura, dalla denominazione, alla funzione cui la stessa è preposta.
b) NUMERO delle persone che ordinariamente vivono la struttura.
c) ORGANIGRAMMA:

Contiene l’indicazione delle funzioni cui è preposto il personale in organico, distinto per rapporto continuativo, a tempo determinato o a chiamata.
d) DESCRIZIONE DEI LUOGHI:

Contiene l’elenco degli edifici e delle altre strutture, con l’indicazione della destinazione d’uso, delle condizioni, delle criticità e delle particolarità imposte da funzioni particolari, compreso le aree riservate, come poligoni, armerie, depositi, magazzini, locali frigo, depositi rifiuti ed altro. Dei luoghi vanno annotate le certificazioni previste per la idoneità di sistemi, come:
- Documentazione di agibilità - d.P.R. n. 380/2001, titolo III, capo I, art. 24
- Idoneità dell’impianto elettrico - legge 05.03.1990, n. 46,
- Conformità impianto termico - d.P.R. 13 maggio 1998, n. 218,
- Certificato di Prevenzione Incendio; D.Lgs. 18.03.2006, n. 139 e D.P.R. 01.08.2011, n. 151
- Documentazione di idoneità igienica per i locali adibiti alla somministrazione di alimenti e di bevande, secondo il Reg. n. 852/2004, come indicati nel Manuale HACCP - D.Lgs. n. 193/2007 e Regolamento n. 852/2004;
- Eventuali documentazioni di idoneità dei locali adibiti a deposito di esplosivi - TULPS e allegato C al regolamento di esecuzione.

B - FATTORI DI RISCHIO GENERALI
Rientrano in quest’area:
a) LA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DELLA STRUTTURA, LE ATTIVITÀ AD ESSE CORRELATE DI FATTORI DI RISCHIO GENERALI DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008:

Contiene l’indicazione delle attività che si svolgono all’interno della struttura e di quelle all’esterno della stessa, suddivise tra quelle funzionali alle esigenze fisiologiche e quelle dedicate alla operatività, con l’indicazione degli agenti fisici, degli agenti chimici e di tutti gli altri fattori di rischio rientranti nella disciplina generale della legislazione.
b) L’ELENCO DEI LAVORI SOGGETTI ALLA VIGILANZA SANITARIA:

Contiene l’indicazione delle attività che determinano l’obbligo della vigilanza sanitaria, ai sensi della legge 15.11.1975, n. 734 e del d.P.R. 05.05.1975, n. 146.
c) LE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE:

Contiene l’indicazione delle metodologie usate per la rilevazione di tutti i fattori di rischio, compresi quelli dello stress da lavoro correlato, come: analisi dello stato dei luoghi effettuato mediante rilievi tecnici o solo con l’osservazione; intervento di tecnici specializzati nei singoli settori oggetto di valutazione; incontri preliminari con i Responsabili della Sicurezza dei Lavoratori; rilevazione del RSPP, metodologia della valutazione dello stress da lavoro correlato.
d) LA VERIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI DI LAVORO: Rappresenta l’esplicitazione delle modalità e contiene le verifiche effettuate e le modalità impiegate per rilevare eventuali criticità segnalate o possibili. Per gli operatori della sicurezza i luoghi di lavoro, secondo a disciplina generale, sono solo quelli che non rientrano tra le aree operative e quelle riservate.

C - FATTORI DI RISCHIO CORRELATI ALLE SPECIFICITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Rientrano in quest’area:
a) LE ATTIVITÀ E I PROCESSI LAVORATIVI.

Gli obblighi di tutela e di sicurezza sui luoghi di lavoro non si esauriscono all’interno delle strutture, ma proiettano la loro efficacia anche e soprattutto nei processi lavorativi. Per tutti gli organismi indicati all’articolo 3 del D.Lgs. n. 81/2008, ai quali sono riconosciute particolarità organizzative e salvaguardia delle “effettive particolari esigenze di servizio, ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni di ed attività”, nel predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, il Datore di lavoro deve indicare quali siano le criticità generali prevedibili e quali le misure predisposte.
b) LE PARTICOLARITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI CHE SI RISLETTONO SUI MODELLI DELLA SICUREZZA
Le strutture dedicate alla sicurezza vivono secondo Modelli organizzativi e gestionali che sono determinati anche da normative che disciplinano il personale, le competenze, i profili professionali, i materiali oggetto di obblighi di custodia e le stesse esigenze di uniformità di gestione a livello nazionale o regionale, per le attività rientranti nella competenza degli enti locali. Tutto ciò costituisce particolarità gestionale o organizzativa, che ha riflessi nel modello di gestione del lavoro e, quindi, sulla tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro

D -MISURE GENERALI FUNZIONALI AL SUPERAMENTO DEI RISCHI GENERALI
Rientrano in quest’area:
a) I MODELLI DI FORMAZIONE.
La formazione è la prima misura necessaria per superare i pericoli correlati al lavoro. I modelli di formazione devono contenere le conoscenze necessarie alla corretta rilevazione del rischio ed alle procedure idonee a superarlo. Vanno indicati per sintesi i tempi ed i modi con i quali saranno realizzati i processi formativi mirati.
b) L’ELENCO DEI D.P.I. (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI).
Secondo l’art. 74 del D.Lgs. n. 81/2008 si intende per dispositivo di protezione individuale, "D.P.I.", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Per la stessa norma, non costituiscono D.P.I.:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Nota: Come disciplina generale, va ricordato che la disponibilità dei Dispositivi di Protezione Individuali è fondamentale per eliminare i rischi correlati a determinate funzioni. Essi sono disciplinati da Direttive Europee, recepite nell’ordinamento interno, che definiscono le tipologie, le categorie e le omologazioni e modalità d’uso. Nel documento, vanno elencate le tipologie e le mansioni per le quali sono obbligatori, necessari o utili. Arrivare a definire quali siano i D.P.I. necessari ed utili risponde anche ad una non trascurabile esigenza di eliminare costi inutili e recuperare e risorse finanziarie per soddisfare esigenze certe e condivise. Per questa ragione, sarebbe di sicura utilità arrivare ad una Certificazione di qualità secondo la Regola OHAS BS 18001, che elimini il pericolo di proliferazione di D.P.I. non necessari, sollevando il Datore di Lavoro da contenziosi nascenti da rifiuti di accogliere richieste di acquisto di tanti D.P.I. Questa Regola, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, acquista una valenza importantissima e, spesse volte, viene conseguita anche da Forze Armate e da Pubbliche Amministrazioni che, sebbene escluse dalle Responsabilità Amministrative di cui al D.Lgs. n. 231/2001, perché, con essa si ottengono certezze, validate da organismi esterni ed indipendenti, circa la bontà delle procedure, delle misure e degli adempimenti predisposti.

Per la Polizia di Stato, nota ufficiale riportata sul sito del Ministero dell’Interno alla voce approfondimenti, dedicata all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, così dispone: nell'ambito delle attività di istituto della Polizia di Stato l'impiego dei D.P.I. può essere richiesto in talune condizioni lavorative. In particolare:
1. D.P.I. del capo: sono prescritti quando vi sia pericolo di traumatismi o esposizione al rischio di cadute o proiezioni di oggetti. I caschi per i servizi di ordine pubblico non ricadono in tale categoria trattandosi, a tutti gli effetti, di mezzi di autodifesa per le forze di polizia, esclusi espressamente dal DLvo 626/1994. Non si ravvisano altri settori lavorativi che possano richiedere l'uso di caschi di protezione.
2. D.P.I. delle mani: sono costituiti da guanti per la protezione da tagli, traumi meccanici, agenti chimici, agenti biologici, ecc. L'impiego può essere richiesto in attività di manutenzione su mezzi o apparecchiature o nella movimentazione di carichi (officine meccaniche, magazzini, settore TLC, ecc.). Nella scelta occorrerà porre particolare attenzione al pittogramma, riportato sul dispositivo, che simboleggia il tipo di rischio nei confronti del quale i guanti possono conferire la relativa protezione.
3. D.P.I. degli occhi: sono costituiti da occhiali, visiere e schermi. Il loro impiego può rendersi necessario in attività con rischio di proiezioni di schegge, schizzi, esposizione a radiazioni e sorgenti luminose (saldatura, lavori in officine meccaniche, manipolazione di agenti chimici, ecc.).
4. D.P.I. dell'udito: sono le cuffie, gli inserti auricolari ed i caschi. L'uso di D.P.I. dell'apparato uditivo trova indicazione nelle esposizioni a traumi acustici con livelli di esposizione individuale superiori ad 85 dB(A). Le indicazioni principali possono ravvisarsi nella attività di tiro, nella attività aeroportuale, nelle attività in officine meccaniche che richiedono uso di particolari utensili, nelle attività su natanti. Le cuffie conferiscono di norma una migliore attenuazione in quanto riducono la trasmissione del rumore sia per via aerea che per via ossea, gli inserti (tappi) sono più facilmente utilizzabili e sicuramente più economici, tuttavia conferiscono una attenuazione minore.
5. D.P.I. dell'apparato respiratorio: sono le maschere, le semimaschere, i facciali filtranti, gli autorespiratori. Trovano indicazione negli ambienti ove vi sia carenza di ossigeno e/o presenza di inquinanti tossici, irritanti, nocivi per le vie respiratorie. L'impiego di D.P.I. respiratori può trovare indicazione nei lavori di verniciatura o come equipaggiamento di emergenza nei casi di interventi in presenza di incendi, fumo od in ambienti inquinati (dispersione di prodotti chimici, presenza di CO, ossido di azoto in luoghi chiusi, ecc.)
6. Indumenti di protezione: sono costituiti da capi di abbigliamento particolari che devono tutelare il corpo intero da aggressioni esterne (agenti chimici, fisici, ecc.) o devono rendere visibile l'operatore che li indossa. Nelle attività di istituto di polizia possono trovare indicazione corpetti, bracciali, copricapi catarifrangenti o fluorescenti nei servizi esterni notturni in condizioni ambientali sfavorevoli (viabilità, soccorso stradale, ecc.)”.

c) LE LINEE GUIDA E PROTOCOLLI OPERATIVI
L’adozione delle linee guide o dei protocolli operativi, definizioni che esprimono lo stesso significato di come vanno fatte le cose, perché siano tutelate salute e sicurezza degli addetti ed efficienza funzionale, è fondamentale per avere certezze operative- Se la struttura ha una gamma di attività variegata, e dispone di tante linee guida, nel Documento è sufficiente darne atto ed eventualmente allegarle o indicarne le modalità di acquisizione-
d) LE ALTRE MISURE
Data la complessità del settore, che vede la presenza di tanti organismi deputati all’immenso campo della sicurezza, in tutte le sue espressioni, che vanno da quella pubblica a quella ambientale, da quella stradale a quella forestale, da quella complementare a quella sussidiaria, dove ogni organismi ha la sua specificità, è possibile ipotizzare misure di ordine generale, che siano funzionali agli obiettivi di tutela della salute e di sicurezza degli operatori-

E  -FATTORI DI RISCHIO CORRELATI ALLE SPECIFICITÀ OPERATIVE
Rientrano in quest’area.
a) L’ELENCO DELLE MANSIONI CORRELATE ALLE EFFETTIVE PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL SERVIZIO ED ALLE PECULIARITÀ ORGANIZZATIVE, GESTIONALI ED OPERATIVE.
In attesa dei Regolamenti prescritti dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, continuano ad essere valide le indicazioni delle regolamentazioni adottate ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, che disciplinano le effettive particolari esigenze connesse al servizio ed alle peculiarità organizzative e gestionali - Per tutte le attività riconducibili a tale normativa regolamentare, ove non trovano applicazione le disposizioni generali della legislazione, è necessario indicare almeno i fattori di rischio tipici, le linee guide operative approntate, le misure generali e speciali predisposte. In questa area sono elencate le attività ed i servizi esterni, cui la struttura adempie, suddivisi per tipologie operative, finalità istituzionali, difficoltà o rischi correlati.
b) I FATTORI DI RISCHIO CORRELATI ALLE EFFETTIVE PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL SERVIZIO E ALLE PECULIARITÀ ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE.
Rappresentano la parte più consistente dell'analisi dei fattori di rischio correlati all'attività operativa. Più è grande la deroga alla disciplina generale, più è ampia questa parte del documento che, per sintesi, potrà contenere anche i soli allegati che disciplinano le “effettive particolari esigenze connesse al servizio ed alle attività operative”. E' necessario, però, che tutte per le particolarità rilevate, siano state adottate le procedure che le disciplinano, affinché siano salvaguardati i principi della legislazione, ricordando che tutti i lavori, in qualsiasi luogo avvengano, devono essere disciplinati da procedure finalizzate alla salvaguardia della salute e della sicurezza.
b) LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE.
Le misure di prevenzione devono essere analiticamente indicate ed essere razionalmente efficaci ad eliminare l'insorgere del rischio. Esse comprendono sia l'utilizzo delle tecnologie mirate ad incidere sul processo lavorativo, in modo da eliminare o ridurne il rischio, che le procedure corrette di uso delle stesse.
c) LE AREE OPERATIVE, QUELLE RISERVATE E QUELLE AVENTI ANALOGHE ESIGENZE.
Identificano tutte quelle aree destinate alla operatività addestrativa, formativa o operativa, in cui le modalità di accesso o di operatività sono disciplinate da linee guida specifiche. Linee guida, che sono allegate al Documento di Valutazione o comunque trovano menzione nello stesso. Poiché nelle aree operative non si applicano le prescrizioni generali, è fondamentale disporre di linee guida, altrimenti ci sarebbe un vuoto di disciplina. Secondo l’art. 259 del d.P.R. n. 90/2010, Regolamento di esecuzione del nuovo Ordinamento Militare, sono aree operative: “1. Ai fini dell’attività di vigilanza di cui all'articolo 260, si intendono per aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze i mezzi, le infrastrutture e i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, nonché le attività in essi espletate o comunque connesse, quali, fra l'altro:
a) l'impiego della forza militare e il relativo addestramento in territorio nazionale e all'estero;
b) la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalità dell'intera struttura militare e i mezzi, sistemi e apparecchiature per la elaborazione o la trasmissione di dati e informazioni sensibili o classificate, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento ovvero sistemi di guerra elettronica;
c) le strutture e infrastrutture, i mezzi terrestri e navali e gli aeromobili in cui sono gestite o custodite le informazioni o ubicati i sistemi e apparecchiature di cui alla lettera b) ovvero trattate le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l'efficienza dello strumento militare per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006, 8 aprile 2008 e 12 giugno 2009;
d) le strutture, aree e mezzi in uso, ancorché temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto;
e) i locali in cui sono detenuti o trattati atti e documenti comunque sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) le aree, infrastrutture e opere destinate alla difesa militare, come individuate all'articolo 233 del codice, nonché le aree, infrastrutture e installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative;
g) l'impiego, la custodia e la manutenzione di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico.
2. Gli immobili o le aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, nonché le strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, ove sono svolte le attività o ubicati uno o più luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza”.

Nota. Altre regolamentazioni dedicate alla individuazione delle aree operative:
- D.M. 14 giugno 199, n. 450, per la Polizia di Stato e per i Vigili del Fuoco;
- D.M. 6 febbraio 2001, n. 110, per il Corpo Forestale dello Stato;
- D.M. 13 agosto 1998, n. 325, per la Guardia di Finanza;
- D.M. 13 novembre 2011, n. 231, per la Protezione Civile.


d) LE LINEE GUIDA DI ACCESSO ALLE RISERVATE E LE MODALITÀ OPERATIVE.
Le aree operative e quelle riservate non sono escluse dall’obbligo di perseguire le finalità della tutela della salute e della sicurezza. In esse, per ragioni correlate alle specificità della struttura ed alle esigenze correlate al servizio, è possibile, individuare modalità diverse, con le quali trovano applicazione misure specifiche, che possono derogare dalle linee generali della legislazione, ma non nelle finalità. Per queste ragioni, per ogni area operativa e per ogni area riservata devono essere disponibili linee guide o protocolli operativi specifici, senza i quali ci sarebbe un vuoto di regole che impedirebbe la formazione al come fare le cose e, conseguentemente, come correggere eventuali errori. In merito, va ricordato che molte strutture elencate all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, avevano fatto ricorso alle aree Riservate anche per r sottrarle ai controlli esterni. Le Forze Armate e le Forze di Polizia che dispongono di Servizi sanitari interni, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, non hanno più tale necessità, essendo tutti i locali sottratti ai controlli esterni.

F - MISURE SPECIALI CORRELATE ALLA SPECIFICITÀ DEI RISCHI CORRELATI ALLE PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL SERVIZIO
Molti organismi dedicati alla sicurezza operano con frequenza in emergenza. Questa condizione è prevista nella sua disciplina generale e nelle procedure da attuare, sia per l’efficienza funzionale, che per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dai fattori di rischio ad essa correlata- Nel Documento vanno indicati o richiamati le Misure Speciali, compreso quelle relative allo Stress da lavoro correlato che, per gli operatori della sicurezza, acquista particolare valenza di tutela e di efficienza funzionale.

G - LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
Nel documento vanno indicate le procedure di gestione delle emergenze interne e di quelle operative, quest’ultime diversificate per SCENARI DI RISCHIO, tra quelli rientranti nelle competenze funzionali.

H - RISORSE
Vanno inserite nel Documento tutte le risorse funzionali alla tutela della salute ed alla sicurezza sul lavoro, tra le quali acquistano rilevanza quelle personali e professionali, prima che quelle finanziarie. L'inserimento conferisce destinazione specifica alle stesse e ne consente l’immediata valutazione di idoneità e di congruità, anche ai fini degli aggiornamenti necessari a conservare al documento la validità ed attualità.

L - ALLEGATI
Il Documento avrà come allegati:
- il Piano della Segnaletica interna alla struttura e funzionale alla gestione delle emergenze ed alle informazioni generali di sicurezza;
- le SCHEDE di SICUREZZA di tutte le sostanze pericolose;
- il Piano di gestione dei rifiuti;
- il Manuale HACCP per la gestione di servizi di somministrazione di alimenti e di bevande;
- il Piano di gestione delle Emergenze
- Le Procedure di gestione delle aree operative e di quelle riservate
- Eventuali altri documenti relativi a fattori di rischio e/o a misure di protezione richiesti dalle specificità della struttura e/o dalle particolari effettive esigenze connesse al servizio.

Nel documento questi Piani vanno indicati tra gli allegati, a dimostrazione che gli stessi sono stati oggetto di analisi e di valutazione di perfetta integrazione con l’intero Sistema di sicurezza, del quale il Documento costituisce la pietra fondamentale

M - PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO E DI MIGLIORAMENTO
Il documento di valutazione non è uno strumento statico ed immodificabile, bensì un riferimento costante di quanti operano nel luogo di lavoro, da tenere aggiornato con le novità introdotte, sia nelle tecnologie che nelle procedure. Perché il documento conservi la sua attualità e validità, è necessario che lo stesso sia già strutturato per accogliere gli aggiornamenti ed i miglioramenti e in tutti i soggetti interessati sia sempre viva e sentita questa esigenza.

N - SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE.
Il documento deve essere sottoscritto dal Datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione, dal Rappresentante di Lavoratori per la sicurezza e dal Medico competente.

O - CONSEGNA DI COPIE.
Il Datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. p) deve: "elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda".

CONCLUSIONI.
Il Modello proposto può essere lo strumento di analisi, strumentale alla creazione di un Modello di Gestione, che riesca ad esprimere quelle effettive particolari esigenze connesse al servizio ed alle peculiarità organizzative e funzionali, che sono la ragione prima del riconoscimento legislativo di cui al citato art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, e la capacità degli stessi Organismi di rilevarle e di gestirle in maniera da garantire sicurezza ai propri operatori, come condizione ineludibile di professionalità e di efficienza delle Strutture, dedicate a compiti così delicati come la sicurezza del territorio.