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Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 23/2014





Roma, 06 ottobre 2014

Alla Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche


Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all'interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.


La Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.
In riferimento all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 177/2011, l'interpellante - fatto presente che abitualmente da parte delle proprie aziende ''con la stipula di un unico contratto di appalto viene affidato, alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, un incarico per operare in più ambienti confinati o sospetti di inquinamento, chiaramente specificati nel contratto, ubicati nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda committente e la cui materiale esecuzione si articola nell'arco temporale della durata del contratto stesso" e che "si tratta, spesso, di attività singolarmente di breve o addirittura di brevissima durata ma che possono essere reiterate più volte nello stesso sito, nell'arco temporale di validità del medesimo contratto" - chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività informativa posta a carico del committente, possa essere considerata validamente espletata per tutta la validità del contratto, una volta che essa sia stata impartita a ciascun lavoratore, prima dell'accesso in ogni specifico sito e non siano cambiate, nel frattempo, le condizioni in cui si deve operare.
In riferimento all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011, l'interpellante - considerato che l'attività di coordinamento del rappresentante del committente rappresenta "una specificazione dell'obbligo di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008" e che "coordinare significa mettere in comunicazione le varie fasi delle attività in corso alfine di evitare sovrapposizioni, intralci di attività forieri di potenziali pericoli" - chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività di vigilanza richiesta al rappresentante del datore di lavoro committente dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011, "non richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua efficace attività di sovrintendenza sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro, prevista dall'articolo 3, comma 3, del d.p.r, n. 177 del 2011".


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 177/2011, precisato che l'informazione ivi prevista è aggiuntiva e specifica rispetto a quella da impartire ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008, è parere di questa Commissione che la finalità del legislatore non sia quella di imporre al datore di lavoro committente l'obbligo di erogare ai lavoratori delle imprese appaltatrici, compreso il datore di lavoro, ove impiegato nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, una informazione inutilmente ripetitiva, ma piuttosto quella di assicurare, come puntualmente precisa la norma, che tutti coloro che accedano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente "su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti dì lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività", affinché essi ne possano tener conto nel momento in cui vi debbano entrare e lavorare.
Ciò comporta che al duplice fine, da un lato di garantire un'informazione puntuale, adeguata e aggiornata, e dall'altro di evitare che la stessa sia inutilmente dilatata a dismisura mediante la mera ripetizione di informazioni già trasmesse, spetti a ciascun datore di lavoro committente valutare, caso per caso, anche e soprattutto sulla base del tempo trascorso dall'ultimo accesso e della possibilità che le condizioni dei siti sospetti di inquinamento o confinati si siano modificate, se l'informazione già necessariamente erogata anche per quel singolo e specifico sito debba, o meno, essere ripetuta.
Per quanto riguarda, invece, l'interpretazione dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011, è parere di questa Commissione che il ruolo affidato dal legislatore al "rappresentante" che deve essere individuato dal datore di lavoro committente sia del tutto particolare e finalizzato a coordinare le attività che si svolgono nell'intero teatro lavorativo e per tutto il tempo necessario.
Premesso che tale soggetto deve essere adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, egli dovrà sovrintendere sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'art. 3, comma 3 del già citato D.P.R. 177/2011, specificatamente diretta ad "eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio nazionale sanitario e dei Vigili del Fuoco".
Spetterà quindi, ancora una volta, al datore di lavoro committente la scelta della persona più idonea e delle modalità operative più corrette per svolgere tali compiti, specificando nella procedura adottata se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del proprio "rappresentante" direttamente sul luogo di lavoro in cui si effettuano le attività lavorative all'interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali