Interpello n. 16 del 06 ottobre 2014

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note

Oggetto

Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Soggetto interpellante

Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco.

Quesito

Se "la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati".

L'Unione Sindacale di Base (USB) dei Vigili del Fuoco ha premesso che:
- in seguito al "passaggio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco al regime di diritto pubblico" si sarebbe prodotto un vulnus alle prerogative sindacali in materia di salute e sicurezza in quanto, secondo la richiedente, in ragione della sopravvenuta impossibilità di operare delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, "il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non ritiene più validi gli RLS nominati all'interno delle RSU";
- l'Amministrazione non "riconoscerebbe" i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) successivamente nominati - ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 - non sottoponendoli, tra l'altro, alla prescritta formazione;
- sempre l'Amministrazione considererebbe decaduti i RLS una volta trascorsi tre anni dalla loro nomina.

Risposta

Dal quadro normativo si evince, con riferimento al contesto di cui alla richiesta (azienda con più di 15 lavoratori), che le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l'azienda. Ove tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia è opinione di questa Commissione che continui ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività. Ciò per evitare che, per ritardi nella contrattazione (che potrebbero anche, ad esempio, essere strumentali ad opera di qualcuna delle parti), i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; presenza che il d.lgs. n. 81/2008 prevede espressamente.
Di conseguenza, i RLS il cui "mandato" sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori (Titolo 1, Capo III, Sezione VII). Ciò, beninteso, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS.
Ove, come nel caso di specie (da considerarsi peculiare in quanto consistente in una situazione - di particolare complessità - di passaggio da una regolamentazione complessiva di matrice privata a una di tipo pubblico), manchino le Rappresentanze sindacali aziendali, i lavoratori potranno direttamente eleggere i RLS in azienda. Ai RLS eletti all'esito della scelta direttamente operata da parte dei lavoratori si applicherà la normativa di legge (Titolo I, Capo III, Sezione VII del d.lgs. n. 81/2008) ed essi svolgeranno le proprie funzioni fino a quando non intervenga la contrattazione aziendale e quindi, in base ad essa, si proceda a una nuova elezione o designazione dei RLS.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 47, 48, 49, 50, Titolo 1, Capo III, Sezione VII; legge n. 123 del 2007, art. 1, lett. g).

Note

La normativa che regolamenta le prerogative dei RLS, in attuazione del criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett. g), legge n. 123 del 2007), è volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo. Infatti, l'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 dispone che "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo" e il successivo comma 5 affida alla "contrattazione collettiva" il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.
Con specifico riferimento alle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il comma 4 dell'art. 47 del d.lgs. n. 81/2008 specifica che il RLS: "[...] è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno".
La regolamentazione della figura del RLS da parte dell'art. 47 del d.lgs. n. 81/2008 è completata:
- dal comma 6, che prevede un decreto ministeriale, ad oggi non emanato, che individui la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro nella quale, salvo diverse previsioni di contratto collettivo, vanno eletti i RLS aziendali, territoriali o di comparto;
- dal comma 7 che individua il numero minimo - inderogabile da parte contrattuale - dei RLS tenendo conto delle dimensioni delle aziende o unità produttive;
- dal comma 8 il quale dispone che in caso di mancata effettuazione delle elezioni di cui ai commi 3 e 4, "le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Quanto alle attribuzioni dei RLS (anche se territoriali o di sito produttivo), esse sono specificamente individuate all'art. 50 del d.lgs. n. 81/2008.