Interpello n. 17 del 06 ottobre 2014

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note

Oggetto

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Soggetto interpellante

Associazione Bancaria Italiana
Dircredito
Fabi
Fiba/Cisl
Fisac/Cgil
Uilca/Uil
Sinfub
Ugl/Credito.

Quesito

Se sia possibile prevedere nell'ambito del nuovo Accordo sindacale di settore in tema di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):
1. L'istituzione di RLS anche a livello dell'insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda;
2. che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i. riconosce agli RLS nell'ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che, all'interno del Gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza
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Risposta

È opinione di questa Commissione che la scelta di individuare, nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, la figura del RLS di gruppo, come figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo, sia riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro e corrisponda alle facoltà attribuite dal d.lgs. n. 81/2008 alle parti medesime per quanto concerne la regolamentazione - in via pattizia - delle prerogative dei RLS. Essa appare, quindi, compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento.
Si ritiene comunque opportuno sottolineare come l'esercizio di tale facoltà è pur sempre condizionato all'integrale rispetto delle disposizioni inderogabili (nel senso che rispetto ad esse non è possibile che le disposizioni contrattuali operino in funzione modificativa) del d.lgs. n. 81/2008 in materia. In particolare, l'opzione per il RLS di gruppo va necessariamente attuata facendo comunque salvo il numero minimo di RLS stabiliti dall'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008 applicando i criteri ivi previsti a ciascuna delle aziende che compongono il gruppo e senza che sia possibile limitare in via contrattuale le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quali descritte all'art. 50 del d.lgs. n. 81/2008.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 47, c. 1, 5 e 7 e art. 50; legge n. 123 del 2007, art. 1, lett. g).

Note

La normativa che regola le modalità di istituzione del RLS e di funzionamento delle relative prerogative, in attuazione del criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett. g), legge n. 123 del 2007), è volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo.
A tale riguardo va anzitutto richiamato l'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi del quale "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo''. Il comma 5 dell'articolo in commento affida alla "contrattazione collettiva" il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.